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ESPERIMENTI DI VENDITA terminati per espropriazione immobiliare (CARTABIA)

  • Daniela Marra

    ANCONA
    05/06/2026 20:12

    ESPERIMENTI DI VENDITA terminati per espropriazione immobiliare (CARTABIA)

    Qualora sia terminato anche il 5^ ed ultimo esperimento di vendita ed il creditore procedente NON intendesse concedere la proroga per ulteriori esperimenti di vendita in seno alla procedura di espropriazione immobiliare immobiliare e pertanto la procedura venissa dichiarata conclusa,

    gli eventuali acquirenti interessati ad ottenere l'immobile dovrebbero procedere con l'acquisto, secondo le normali modalità ( pertanto senza le formalità prevista nell'ordinanza di vendita ) e quindi contatto la società proprietaria dell'immobile e facendo atto di compravendita notarile oppure quale altra procedura ?


    Nel caso di risposta affermativa l'acquirente che rogitasse direttamente con la società proprietaria ( pertanto acquisto al di fuori della espropriazione immobile ) però comprerebbe l'immobile con i pesi e gravami posti dal creditori procedente a tutela del suo credito ?

    grazie


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      06/06/2026 22:22

      RE: ESPERIMENTI DI VENDITA terminati per espropriazione immobiliare (CARTABIA)

      Per rispondere alla domanda formulata occorre partire dalla premessa per cui gli atti dispositivi compiuti dal debitore dopo il pignoramento sono disciplinati dagli artt. 2913 e seguenti c.c.
      In particolare, a norma dell'art. 2914 c.c., "Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento".
      In relazione a questa norma ricordiamo che secondo la giurisprudenza (da ultimo Cass., sez. III, 5 giugno 2024, n. 15678), gli atti dispositivi posti in essere dal debitore esecutato dopo il pignoramento "soggiacciono alla regola della c.d. «inefficacia relativa» (ove non siano strutturalmente invalidi), e quindi sono suscettibili di esplicare i propri effetti in caso di estinzione della procedura".
      Questo significa che se anche il creditore non ha dato impulso alla procedura, fino a quando la stessa non sarà dichiarata improseguibile dal giudice, con conseguente cancellazione del pignoramento (ma non dell'eventuale ipoteca, che può essere cancellata con il solo decreto di trasferimento, secondo quanto previsto dall'art.586 c.p.c.) l'acquisto (che dovrà perfezionare con le ordinarie forme negoziali)è inopponibile alla procedura, il che significa, peraltro, che il pignoramento non verrà cancellato.
      Dunque, riepilogando: il bene pignorato potrà essere acquistato, ma:
      fino a quando la procedura non verrà dichiarata estinta esso è inopponibile alla medesima;
      il pignoramento potrà essere cancellato in ogni caso solo per ordine del giudice dell'esecuzione.
      • Daniela Marra

        ANCONA
        26/06/2026 08:00

        RE: RE: ESPERIMENTI DI VENDITA terminati per espropriazione immobiliare (CARTABIA)

        Nel caso in cui siano terminati gli esperimenti di vendita con esito infruttuoso ed il fascicolo debba essere rimesso al giudice dell'esecuzione, con la specifica che ci potrebbe essere un potenziale acquirente che volesse comperare il bene immobile ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello che si avrebbe in seguito ad ulteriori aste da tenersi secondo l' autorizzazione del giudice alla prosecuzione della procedura ( pertanto con PRIMA asta con riduzione del 25% rispetto all'ultimo prezzo di vendita applicato nel corso dell'asta finale),

        il delegato alla vendita può fare istanza prima al creditore procedente e poi al giudice al fine di:

        1- di NON proseguire con gli esperimenti di vendita secondo il normale iter sopra indicato ( cioè quello delle aste con riduzione del 25% ad ogni esperimento precedente)

        2 - di procedere a vendita a TRATTATIVA PRIVATA, partendo da un prezzo base di vendita pari a quello offerto dal potenziale acquirente e minore rispetto a quello indicato seconda la normale e classica procedura di cui al punto 1

        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          26/06/2026 14:15

          RE: RE: RE: ESPERIMENTI DI VENDITA terminati per espropriazione immobiliare (CARTABIA)

          La risposta è decisamente negativa. Il nostro ordinamento non contempla mai che una vendita giudiziaria possa svolgersi a trattativa privata.
          Al più si può immaginare una modifica dell'ordinanza di vendita che preveda una rivisitazione del prezzo base. A tal fine, tuttavia, è necessario il consenso di tutte le parti, debitore compreso.