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Atto di transazione - Rinuncia all'esecuzione - Compensi ausiliari G.E.

  • Lorenzo Baciucco

    Perugia
    04/02/2022 00:44

    Atto di transazione - Rinuncia all'esecuzione - Compensi ausiliari G.E.

    Buonasera,

    In una procedura esecutiva in cui sono professionista delegato le parti hanno intenzione di raggiungere un accordo transattivo che implica la rinuncia agli atti del procedente a seguito del pagamento da parte dell'esecutato del credito attivato.

    A tal proposito, sussiste una divergenza di pensiero tra il sottoscritto e il creditore procedente in merito alle modalità di pagamento dei compensi degli ausiliari.

    La soluzione da me prospettata è la seguente:
    nell'accordo transattivo le parti porranno integralmente a carico del debitore esecutato i compensi degli ausiliari che saranno liquidati dal G.E.
    Una volta che il debitore abbia adempiuto al pagamento del credito spettante al creditore procedente, le parti di comune accordo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 629 e 310 c.p.c., presenteranno istanza di estinzione con previsione di accollo totale delle spese in capo al debitore esecutato. In tal modo, il G.E. dovrebbe provvedere alla liquidazione dei compensi degli ausiliari ponendoli a carico del debitore esecutato (fatto salvo il vincolo di solidarietà gravante sul rinunciante).

    Il creditore procedente ritiene, invece, che non sia possibile ottenere una liquidazione delle notule da parte del G.E., non sussistendo i presupposti perché questi debba emettere un provvedimento al riguardo, a fronte di una sua rinuncia all'esecuzione. Secondo lo stesso, la rinuncia determinerebbe l'estinzione della procedura e, se non fossero state già regolate preventivamente il credito e le spese, queste resterebbero tutte a suo carico e non avrebbe più titolo per pretendere il pagamento del dovuto dal debitore.
    Quindi, la sua rinuncia potrebbe intervenire solo a fronte del già avvenuto pagamento del credito e delle spese di tutti i soggetti intervenuti.
    Il creditore procedente propone, quindi, di stilare notule delle rispettive competenze da parte sua e degli ausiliari, da sottoporre al legale del debitore esecutato, specificando che le spese di questi ultimi, a titolo di saldo o di complessivo compenso, saranno corrisposte dal debitore direttamente a ciascuno di essi.
    Nell'atto di rinuncia il creditore procedente darebbe atto dell'avvenuto pagamento o rimborso di tutte le spese della procedura, oltreché della estinzione del credito attivato, rimettendo al debitore l'onere e le spese per ogni altra formalità conseguente la dichiaranda estinzione della procedura, quale la cancellazione della formalità del pignoramento.

    Nonostante sia comprensibile la preoccupazione del creditore procedente, a mio avviso, la soluzione dallo stesso prospettata non appare condivisibile poiché implicherebbe il pagamento
    da parte dell'esecutato dei compensi degli ausiliari direttamente a questi ultimi sulla base di notule spese non liquidate dal G.E. (fatti salvi chiaramente gli acconti già liquidati nel corso della procedura).

    D'altronde, il giudice ha il potere (rectius dovere) di liquidare le notule degli ausiliari a fronte della rinuncia del creditore procedente posto che, ai sensi dell'art. 632, comma primo, c.p.c., con il provvedimento che dichiara l'estinzione della procedura il giudice provvede altresì a liquidare il compenso dovuto al professionista delegato a norma dell'art. 591 bis c.p.c. con decreto adottato ai sensi dell'art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c.
    Stesso discorso deve essere compiuto per il custode, il cui compenso è determinato da giudice con decreto adottato ai sensi dell'art. 65, comma secondo, c.p.c. e 168 d.P.R. 115/2002.
    In entrambi i casi, il decreto di liquidazione deve indicare la parte che è tenuta a corrisponderlo, in forza della espressa previsione di cui all'art. 53 disp. att. c.p.c..

    Alla luce di quanto sopra esposto, vorrei conoscere la vostra opinione in merito alla percorribilità della strada tracciata dal creditore procedente.

    RingraziandoVi anticipatamente per la risposta che vorrete fornire, porgo cordiali saluti.

    Avv. Lorenzo Baciucco
    • Zucchetti SG

      21/02/2022 11:27

      RE: Atto di transazione - Rinuncia all'esecuzione - Compensi ausiliari G.E.

      Scusandoci per il ritardo, rispondiamo all'interrogativo formulato osservando che la soluzione corretta è quella individuata dal professionista delegato, poiché conforme alla previsione di cui all'art. 632 c.p.c.
      Per ovviare alle preoccupazioni della banca, le parti potrebbero rappresentare al giudice la volontà di rinunciare, chiedendo preliminarmente un provvedimento di liquidazione dei compensi del delegato e custode, in modo tale che il debitore possa conoscere subito gli importi da versare.