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assegnazione a favore di terzo

  • Giulia Scaramuzza

    Caorle (VE)
    19/03/2026 12:21

    assegnazione a favore di terzo

    Buongiorno,
    sottopongo alla vostra attenzione il seguente quesito.
    In una assegnazione a favore di terzo, il G.E. dispone che successivamente al versamento del prezzo, e prima dell'emanazione del decreto di trasferimento, il G.E. determinerà le somme da versarsi a carico dell'assegnatario, relative alla tassazione del decreto di trasferimento, nonché compensi del custode e del professionista delegato. all'uopo il G.E. ha inviato il custode e il Prof. delegato a depositare nota spese delle competenze.
    Tuttavia ritengo che a carico dell'assegnatario non ci siano le spese di custodia, nè quelle del Prof. delegato (eccetto il compenso per la terza fase, dimezzato).
    Cosa ne pensate?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/03/2026 16:51

      RE: assegnazione a favore di terzo

      L'art. 588 c.p.c. dispone che "ogni creditore", nel termine di dieci giorni prima della data della vendita può formulare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
      A norma del successivo art. 589 c.p.c. (e dell'art. 506 c.p.c.) il prezzo da versare deve essere non inferiore alle spese di esecuzione più l'importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell'offerente. Fermo restanti questi limiti, il creditore può essere ammesso a versare una somma pari alla differenza tra il prezzo del bene ed il suo credito, considerato in linea capitale.
      Come si vede, il creditore che formula istanza di assegnazione non deve versare la quota parte di prezzo corrispondente al suo credito, ma solo l'importo dei crediti che hanno diritto di essergli preferiti e delle spese di esecuzione. Inoltre, vanno considerati i creditori concorrenti (nel caso in cui ad esempio il creditore che formuli istanza di assegnazione sia un chirografario, e vi siano altri chirografari tempestivi) in questo caso egli dovrà versare una quota parte di prezzo base pari all'importo che essi avrebbero ricevuto, ove il bene fosse stato venduto al prezzo fissato per la vendita.
      Se poi il prezzo base dovesse essere superiore a questa somma, egli dovrà versare anche la ulteriore differenza, dedotto l'importo del suo credito.
      Ovviamente il creditore richiedente dovrà altresì depositare il fondo spese necessario per il trasferimento.
      Quindi, posto che, per esplicita previsione normativa, devono essere versate le "spese di esecuzione", il compenso del custode e del professionista delegato vanno posti a suo carico.