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Forum ESECUZIONI - ALTRO
Continuazione attività.
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Jonny Spini
Perugia18/01/2024 20:24Continuazione attività.
Buongiorno,
Con la presente si richiede il seguente parere sulla predetta situazione:
Compendio immobiliare adibito ad uso struttura ricettiva sottoposta a pignoramento, in comproprietà tra una società e un soggetto persona fisica, entrambi debitori esecutati. Procedura esecutiva sospesa ex art. 624 cpc. Premesso che alla luce dell'art. 560 cpc il debitore deve rendere il conto della gestione del compendio, per l'effetto della sospensione di cui sopra è consentito alla società continuare a gestire l'attività ricettiva? O si reputa necessaria l' autorizzazione del G.E. da parte del Custode?
Ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti SG
21/01/2024 18:07RE: Continuazione attività.
L'art. 65 c.p.c., norma generale in tema di custodia, prevede che "La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode".
Da questa norma, considerando che la sospensione della procedura non determina la caducazione del vincolo impresso dal pignoramento, si ritiene unanimemente in dottrina che essa non fa venire meno il conseguente obbligo di conservazione in capo al custode; ergo, quest'ultimo mantiene integri i propri compiti, e quindi le proprie prerogative sostanziali e processuali, nonché i propri doveri.
In questi termini si esprime anche la giurisprudenza, la quale sin da tempi risalenti ha affermato che "La norma dell'art. 626 c.p.c. la quale vieta che in pendenza della sospensione del processo sia compiuto alcun atto esecutivo, ad eccezione del caso in cui il giudice dell'esecuzione disponga diversamente ha inteso riferirsi, nel dettare la predetta eccezione, non a tutti gli atti in genere ma soltanto a quelli per i quali si ravvisa la necessità o l'opportunità del compimento durante la sospensione e che di solito tendono alla conservazione o all'amministrazione dei beni pignorati" (Cass. civ., 3luglio 1954, n. 2318), ritenendosi altresì che "Sospeso il processo esecutivo a causa della pendenza di procedimento penale a carico del creditore procedente incidente sulla validità del titolo esecutivo, il giudice può provvedere sulla istanza del creditore medesimo alla sostituzione del custode dei beni pignorati, dato che l'art. 626 cod. proc. civ. vieta gli atti esecutivi durante il periodo della sospensione del processo ma non gli atti amministrativi e conservativi" (Cass. civ., 24 novembre 1962, n. 3179).
Il concetto è stato più recentemente ribadito, osservandosi che "In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario. (Cass., 30 marzo 2023 n. 8998).
Queste premesse consentono una prima affermazione: la sospensione della procedura esecutiva non incide in alcun modo sui compiti del custode, sicché, ad esempio, permane l'obbligo del custode di rendere trimestralmente il conto, a norma dell'art. 593, e di chiedere al giudice l'autorizzazione per il compimento degli atti funzionali all'amministrazione del compendio pignorato, almeno nei casi in cui si tratti di atti di ordinaria amministrazione (è discusso in dottrina se anche gli atti di ordinaria amministrazione richiedano analoga autorizzazione).
Ciò detto, e venendo alla domanda formulata, riteniamo doverosa una precisazione. Verosimilmente, oggetto del pignoramento è l'immobile (adibito a struttura recettiva) e non l'azienda in quanto tale (definita dall'art. 2555 c.c. quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa) e cioè l'attività ricettizia nel suo complesso.
Questo distinguo ci consente di dire che l'esecutato mantiene inalterata la legittimazione a gestire l'azienda, che non è stata pignorata, e tuttavia è soggetto agli obblighi del custode con riferimento all'immobile in cui la stessa viene svolta, dovendolo amministrare e gestire "previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione" come prescritto dall'art. 560 comma 5 c.p.c.; egli, inoltre, deve versare alla procedura i frutti naturali e civili da esso prodotti (ad ai quali il pignoramento si estende ex art. 2912 c.c.).
Aggiungiamo inoltre che, nei casi in cui l'immobile non sia abitato dal debitore esecutato dovrebbe essere adottato l'ordine di liberazione, al più tardi, nel momento in cui viene pronunciata l'ordinanza di vendita. Questo termine deve essere anticipato, con l'immediata liberazione dell'immobile, in tutti i casi in cui il debitore – custode viola gli obblighi che la legge pone a suo carico.
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