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Conversione sequestro conservativo in pignoramento immobiliare

  • Gennaro Stellato

    SALERNO
    17/09/2018 11:21

    Conversione sequestro conservativo in pignoramento immobiliare

    Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente caso.
    Una società introduce un ricorso per sequestro conservativo ante causam riguardante tutti i beni mobili, immobili e crediti di proprietà di un soggetto.
    Tale procedimento cautelare si conclude positivamente con una ordinanza di concessione sino alla concorrenza di un determinato credito sui beni del predetto soggetto.
    La società si attiva successivamente per introdurre il giudizio di merito innanzi una Corte civile di un Stato estero, essendo quest'ultimo competente a livello giurisdizionale sulla questione.
    Ottenuta la sentenza di condanna esecutiva, al fine di non perdere efficacia al sequestro conservativo precedentemente ottenuto in Italia, la stessa società, propone domanda di esecutorietà ai sensi dell'art. 156 bis disp. att. c.p.c., esecutorietà concessa da parte della Corte d'appello.
    Dunque procede agli adempimenti prefissati dall'art. 156 disp. att. c.p.c., ai fini della conversione del sequestro in pignoramento immobiliare.
    Dalla documentazione depositata nel fascicolo dell'esecuzione, risulta unicamente la pronuncia di delibazione della Corte di appello italiana che conferisce efficacia nel nostro ordinamento alla sentenza straniera di merito, unitamente all'ordinanza di concessione del sequestro conservativo.
    Non vi è alcuna traccia del deposito della sentenza straniera di merito, e quindi del titolo esecutivo.
    Potrebbe quest'ultima ipotesi integrare una inefficacia del pignoramento immobiliare rilevabile tramite una opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.?
    Tale omesso deposito non potrebbe configurare una caducazione del vincolo, inteso quale pignoramento che ha sostituito il sequestro?
    Non credo neanche possa ravvisarsi una eventuale sanatoria tardiva del deposito del titolo esecutivo attesa la perentorietà del termine sancito dagli artt. 686 e 156 disp. att. c.p.c.
    Grazie in anticipo.



    • Zucchetti SG

      19/09/2018 12:01

      RE: Conversione sequestro conservativo in pignoramento immobiliare

      Riteniamo di dover riferire la nostra opinione sulla interessante questione prospettata muovendo dal richiamo alle coordinate normative di riferimento.
      È noto che ai sensi dell'art. 686 c.p.c. il sequestro conservativo si converte in pignoramento "al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva". Aggiunge l'art. 156 disp. att. c.p.c. che quando ciò si sia verificato il creditore deve depositarne una copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione.
      Con riferimento al combinato disposto di queste due disposizioni è consolidato in giurisprudenza l'assunto per cui la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso istante il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto. Al contrario, l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 disp. att. c.p.c., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento (Cass. civ., 6.5.2004, n. 8615).
      Prima delle modifiche introdotte all'art. 630 c.p.c. dall'art. 58 della l. 69/2009 si era aggiunto che a norma dell'art. 630, secondo comma, c.p.c., l'estinzione, per quel motivo, del processo esecutivo doveva essere eccepita dai soggetti interessati "prima di ogni altra difesa"; e l'ultimo e definitivo momento preclusivo dell'eccezione era l'udienza stabilita, a norma degli artt. 530, secondo comma, e 569, secondo comma, c.p.c., per la fissazione del tempo e delle modalità della vendita (Cass. civ., 14.1.1967, n. 146; Cass. civ., 15.3.1974, n. 747; Cass. civ., 29.4.2006, n. 10029; Cass. civ., 3.9.2007, n. 18536), mentre oggi è noto che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione.
      I richiamati arresti giurisprudenziali, che ci sentiamo di condividere, configurano pertanto il mancato rispetto dei termini previsti quale causa di inefficacia del pignoramento.
      Questo, a nostro avviso, vale anche nel caso di omesso deposito della sentenza straniera divenuta esecutiva in Italia. Ciò in quanto ai sensi del secondo comma dell'art. 156 bis disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'art. 686 c.p.c. (cioè converte il sequestro in pignoramento) e da essa decorre il termine di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., ma non si sostituisce alla sentenza di condanna, per cui non è sufficiente il deposito del provvedimento di exequatur, ma occorre anche la produzione in giudizio del provvedimento straniero, mancando il quale il pignoramento a nostro avviso perde efficacia.
      Riteniamo in conclusione operare una precisazione che la domanda formulata implicitamente sollecita.
      L'opposizione con la quale il debitore esecutato si dolga della mancata osservanza delle prescrizioni imposte dalla citata norma delle disposizione di attuazione del codice di rito, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, non già come opposizione all'esecuzione, poiché con essa non si lamenta l'insussistenza del diritto del creditore di agire in executivis, da intendersi quale non titolarità del credito in forza del quale egli intende procedere esecutivamente, bensì il quomodo dell'esecuzione, vale a dire la violazione delle regole processuali che disciplinano il dipanarsi dell'esecuzione forzata intentata in forza di un provvedimento di sequestro convertitosi in pignoramento.
      Il nostro convincimento trova riscontro in un lontano (ma secondo noi ancora attuale) precedente giurisprudenziale, in occasione del quale si è affermato che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera 'ipso iure' al momento in cui, il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva e, nello stesso momento, sussistendo già il suo atto introduttivo, ha inizio il processo, il quale, tuttavia, necessita di un ulteriore atto di impulso costituito dal tempestivo deposito della sentenza anzidetta nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, secondo il disposto dell'art 156 disp. att. cod. proc. civ., la cui inosservanza importa l'inefficacia del pignoramento. I vizi relativi a tale deposito, siccome attinenti al modo dell'esecuzione, cioè alla regolarità formale di un atto del processo esecutivo, devono essere denunziati nella forma dell'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione, la cui competenza al riguardo ha carattere funzionale"(Sez. 3 27/07/1973, n. 2202). Negli stessi termini, ma con riferimento ad una diversa causa di inefficacia del pignoramento, si è espressa, più recentemente, Cass. 25.2.2015, n. 3888, secondo la quale "Nell'espropriazione presso terzi promossa contro enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, e nel regime di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'inefficacia del pignoramento per mancata emissione, entro un anno dal compimento dello stesso, dell'ordinanza di assegnazione può essere dedotta anche dal terzo pignorato, interessato a non restare vincolato dal pignoramento oltre il termine di legge, mediante opposizione agli atti esecutivi da proporre avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata oltre il decorso dell'anno".