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Continuità delle trascrizioni in caso di curatore eredità giacente

  • Andrea Nieri

    Calcinaia (PI)
    30/03/2023 09:53

    Continuità delle trascrizioni in caso di curatore eredità giacente

    Buongiorno,
    per una procedura esecutiva, il debitore nel 2012 muore dopo l'esecutività del decreto ingiuntivo. Gli eredi rimangono inerti e il creditore chiede ed ottiene la nomina di un curatore dell'eredità giacente.
    Successivamente nel 2020 il creditore notifica precetto e pignoramento al debitore nella persona del curatore dell'eredità giacente.
    La procedure a mio avviso è corretta.
    Dopo la nomina del professionista delegato nel 2023 il curatore dell'eredità giacente deposita sul fascicolo una dichiarazione del figlio dell'esecutato in cui quest'ultimo dichiara che lui ha tenuto il possesso dei beni del de cuius e quindi che ha accettato tacitamente l'eredità. Questa dichiarazione è rilasciata con autentica della firma da parte del FUNZIONARIO DEL COMUNE.
    A seguito di ciò il curatore dell'eredità giacente annuncia che considera terminato il proprio ufficio e di aver fatto istanza di chiusura della curatela.
    Vi chiedo:
    1- se concordate sulla correttezza della procedura di notifica di precetto e decreto ingiuntivo al curatore dell'eredità giacente;
    2 - a mio avviso si pone un problema di continuità delle trascrizioni, in quanto il pignoramento è stato trascritto dopo la morte del debitore e quindi mancherebbe o l'accettazione dell'eredità o la trascrizione della devoluzione in favore dell'erario dello stato;
    3- se concordate che sussista un problema di trascrizioni se la dichiarazione del figlio che riporta solo l'autentica del FUNZIONARE COMUNALE può essere considerato una atto idoneo alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità; o in alternativa essendo trascorsi dieci anni senza nessuna accettazione per ovviare alla continuità delle trascrizioni possa essere trascritta l'eredità in favore dell'erario dello stato;
    4 - una volta terminato l'incarico del curatore dell'eredità giacente si ritiene che la procedura continui verso l'erede che avrebbe onere di costituirsi nella procedura. O dovrebbe essergli fatto qualche comunicazione?
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      01/04/2023 13:33

      RE: Continuità delle trascrizioni in caso di curatore eredità giacente

      A norma dell'art. 528 c.c. l'eredità giacente è il patrimonio ereditario quando il chiamato non ne ha il possesso e non ha ancora accettato l'eredità.
      Infatti, prima che l'eredità venga accettata si determina una situazione di pendenza della delazione che può rendere necessario provvedere all'amministrazione temporanea dei beni per la quale potrebbe non essere sufficiente compiere singoli atti di amministrazione, sia da parte del chiamato che è in possesso dei beni ereditari, sia da parte del chiamato non in possesso. Ancora, potrebbe accadere che non sono ancora noti i chiamati a succedere.
      Ed ecco che in questi casi il codice interviene per il tramite della figura del curatore dell'eredità giacente, nominato con decreto del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, a norma dell'art. 528 c.c., su richiesta di qualsiasi interessato, o anche d'ufficio. In questo modo, poiché il curatore è dotato anche della legittimazione processuale attiva e passiva nei giudizi che interessino i beni ereditari, l'esecuzione può essere promossa nei suoi confronti.
      Peraltro, poiché il decreto di nomina del curatore dev'essere iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione dell'accettazione beneficiata, trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari (art. 509 c.c.), ai fini dell'inopponibilità ai creditori e ai legatari di eventuali atti di disposizione eventualmente compiuti dall'erede (con nota di trascrizione eseguita a favore della massa dei creditori dell'erede, e contro gli eredi), il pignoramento la procedura esecutiva può essere intrapresa nei confronti del curatore dell'eredità giacente, non risultando atti di accettazione.
      Ciò detto, non si pone un problema di continuità delle trascrizioni, poiché la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità si "salda" con la trascrizione del pignoramento eseguita contro la "massa dei creditori degli eredi", come avviene per il fallimento (o, secondo alcuni, contro il de cuius, atteso che la curatela dell'eredità giacente non è una entità giuridica autonoma ed è quindi priva di soggettività giuridica).
      A queste considerazioni va aggiunto il caso per cui è assai discutibile il fatto che l'accettazione dell'eredità determina l'automatica caducazione dell'ufficio del curatore dell'eredità giacente.
      Infatti, taluna dottrina ha condivisibilmente osservato che, da un lato, la cessazione della giacenza opererebbe di diritto, mentre, dall'altro lato, per l'esaurimento delle funzioni del curatore, sarebbe necessario un provvedimento del giudice, il quale, su impulso del curatore che ne abbia avuto notizia o di altri interessati, oppure ancora d'ufficio, verificato il presupposto di legge (intervenuta accettazione) dichiari la cessazione delle funzioni del curatore, al quale il decreto, destinato all'iscrizione nel registro delle successioni, dovrà previamente notificarsi.
      Dunque, siamo dell'avviso per cui, sino a quando non verrà depositato nel fascicolo dell'esecuzione il decreto di cessazione dell'ufficio di curatore, la procedura prosegue certamente nei confronti di quest'ultimo.
      Invece, ad accettazione intervenuta l'erede può partecipare all'esecuzione poiché l'accettazione dell'eredità determina un trasferimento a titolo universale con la conseguenza che trova applicazione l'art. 110 c.p.c. I chiamati all'eredità potranno, intervenuta l'accettazione dell'eredità o accertata la loro qualità di eredi, partecipare al processo divenendo titolari delle medesime prerogative spettanti al debitore esecutato, ivi compresa quella di spiegare eventuale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.