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Ipoteca legale

  • Andrea Nieri

    Calcinaia (PI)
    26/04/2023 20:04

    Ipoteca legale

    Agenzia delle entrate riscossione vanta ipoteche legali di primo, secondo e terzo grado sugli immobili oggetto di esecuzione.
    Nella nota di iscrizione dell'ipoteca è indicato il debito in linea capitale ed il totale pari al doppio del debito in linea capitale (non sono invece indicati il tasso di interesse annuale e semestrale, gli interessi e le spese).
    Nella precisazione del credito Agenzia delle Entrate riscossione richiede il privilegio ipotecario per:
    importo residuo ruolo, interessi di mora, oneri di risc., spese tabellari e diritti di notifica.
    Si chiede:
    1- se per gli interessi di mora valga la non estensione del privilegio attribuito al tributo come da sentenza del 2018 oppure essendo in virtu di iscrizione di nota ipotecaria debbano essere ammessi al privilegio.
    2. Qualora riteniate in linea di diritto la spettanza del privilegio ritengo di retrocederli ugualmente in chirografo non essendo data contezza dei calcoli sulle annate rispetto al pignoramento. Lo ritenete corretto?;
    3. per oneri di risc., spese tabellari e diritti di notifica sono considerabili come spese e quindi garantiti da ipoteca nel limite dell'importo privilegiato in linea capitale?

    Ringrazio anticipatamente per la risposta
    • Zucchetti SG

      27/04/2023 15:15

      RE: Ipoteca legale

      Proviamo ad offrire il nostro punto di vista in relazione a ciascuna delle questioni prospettate, muovendo dalla cornice normativa di riferimento.
      L'estensione dell'ipoteca agli interessi è disciplinata dall'art. 2855, commi 2 e 3, c.c. a mente dei quali "qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
      L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita".
      Sulla base di questa norma la prelazione ipotecaria comprende:
      • gli interessi corrispettivi al tasso convenzionale maturati nell'anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, se enunciati nell'iscrizione (rectius nella nota di iscrizione dell'ipoteca) e nei limiti di quanto enunciato;
      • gli interessi legali maturati successivamente all'anno in corso e sino al decreto di trasferimento;
      • eventuali interessi eccedenti i tre anni, ma solo se oggetto di separata ed autonoma iscrizione ipotecaria effettuata successivamente alla scadenza degli interessi.
      Restano pertanto esclusi gli interessi maturati anteriormente al biennio, salvo che vi sia stata per questi una successiva e distinta iscrizione ipotecaria specificamente fatta per essi.
      Quindi, gli interessi convenzionali prodotti dal credito ipotecario nell'anno in corso alla data del pignoramento e nelle due annualità precedenti godono dello stesso privilegio del capitale. Stesso privilegio è riconosciuto agli interessi maturati nell'annualità successiva alla data del pignoramento, e fino al decreto di trasferimento, ma nella misura legale.
      L'art. 2855 pone una deroga alla regola generale della estensibilità dell'ipoteca agli accessori, regola che a sua volta è in connessione con il principio di specialità dell'ipoteca, principio per il quale, come è noto, la garanzia va riferita a beni specificamente indicati mentre, quanto al credito, si richiedono la sua determinatezza e l'indicazione della somma iscritta (Così Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1995, n. 1116, in motivazione).
      Questa norma va letta congiuntamente all'art. 77 d.P.R. 29/09/1973, n. 602, a mente del quale l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca (purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro) "per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede".
      Non è dunque necessario che nella iscrizione di ipoteca così detta esattoriale sia indicato in tasso di interesse: in primo luogo la norma stessa stabilisce il limite massimo dell'iscrizione; in secondo luogo il saggio degli interessi dovuti sulle imposte è fissato dal legislatore a norma degli artt. 21 e 30 del citato d.P.R. 602/1973, per cui esso è conoscibile. In terzo luogo, è la stessa giurisprudenza che, anche con riferimento alle ipoteche convenzionali (i quali nelle obbligazioni tribuarie corrispondono agli interessi di cui sopra) ha previsto che, in luogo del tasso di interesse, è possibile indicare una somma complessiva riferita agli stessi (Cass. civ., sez. I, 29 agosto 1998, n. 8657; sez. I, 20 marzo 1998, n. 2925 e, da ultimo, la già citata, sez. III, 6 marzo 2012, n. 3494). Infatti se la ratio della norma di cui al secondo comma dell'art. 2855 c.c., nella parte in cui richiede che sia indicato il tasso di interesse, è quella di permettere agli altri creditori o al terzo proprietario di calcolare quale sia il credito per interessi garantito dall'ipoteca, ove detta determinazione sia effettuata direttamente in sede di iscrizione, con l'individuazione di una somma specifica, viene maggiormente salvaguardata la finalità della norma.
      Quanto al loro calcolo, non riteniamo che gli interessi possano non essere riconosciuti se il calcolo non è stato eseguito dall'agente della riscossione ma è comunque eseguibile; ad ogni buon conto, a questo proposito, il nostro suggerimento è quello di diffidare l'agente della riscossione a precisare meglio il credito con espressa avvertenza che in difetto gli interessi di cui all'art. 2855 c.c. non saranno riconosciuti.
      Venendo alle spese di riscossione (artt. 17 e ss D.Lgs. 13/04/1999, n. 112), ad esse va riconosciuta natura chirografaria, secondo quanto osservato dalla giurisprudenza (cass. 10-5-2013, n. 11230; Cass. 3-4-2014, n. 7868).
      • Alberto Biccheri

        CITTA DI CASTELLO (PG)
        20/10/2023 18:06

        RE: RE: Ipoteca legale

        Intervengo per una fattispecie simile (ipoteca giudiziale in una liquidazione giudiziale) in cui il creditore, una persona fisica, ha iscritto ipoteca riportando nella nota d'iscrizione, il capitale e il totale, pari al doppio del capitale, non specificando interessi, tasso e spese.
        Nella domanda di insinuazione (della liquidazione giudiziale), il creditore richiede con privilegio ipotecario, un importo capitale superiore al capitale riportato nella nota e un ulteriore importo per spese legali liquidate. La somma dei due importi non supera comunque quando indicato come totale della nota.
        Si domanda se il superamento del importo indicato come capitale nella nota, determini la degradazione a chirografario dell'eccedenza e se la differenza tra totale e capitale iscritti nella nota, possa essere fatto valere per le spese seppur non indicate nelle nota stessa.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          21/10/2023 09:12

          RE: RE: RE: Ipoteca legale

          Il tema posto impone una risposta articolata.
          Come noto, l'art. 2855 c.c. dispone, a proposito della estensione degli interessi, che l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti per le due annualità anteriori al pignoramento e per l'annualità in corso, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione, e che l'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, e fino alla vendita, ma nella misura legale. La norma pone una deroga alla regola generale della estensibilità dell'ipoteca agli accessori, regola che a sua volta è in connessione con il principio di specialità dell'ipoteca, principio per il quale, come è noto, la garanzia va riferita a beni specificamente indicati mentre, quanto al credito, si richiedono la sua determinatezza e l'indicazione della somma iscritta (in questi termini Cass., 1 febbraio 1995, n. 1116, in motivazione).
          Si ritiene generalmente che la misura degli interessi deve essere specificatamente indicata nella nota d'iscrizione, o comunque devono essere indicati elementi oggettivi che ne consentano la determinazione sulla base di mere operazioni di calcolo (Cass., 6 marzo 2012, n. 3494; Corte App. Genova, 28 aprile 1990). Se invece la misura degli interessi non si ricava dalla nota di trascrizione o in essa sono indicati elementi che lasciano margini di apprezzamento discrezionale all'interprete, o comunque sono suscettibili di condurre a risultati diversi, l'estensione dell'ipoteca agli interessi è nulla.
          In dottrina e giurisprudenza ci si è chiesto se la somma iscritta rappresenti il limite massimo della garanzia anche per gli interessi, nel senso che l'ammontare di questi non può superare l'entità di quella, o se invece gli accessori in questione sono garantiti ipotecariamente indipendentemente dalla somma iscritta.
          La soluzione più ampia prevale in giurisprudenza, dove si afferma che l'estensione della garanzia ipotecaria agli interessi oltre il limite della somma iscritta sia propria della estensione ope legis della garanzia ipotecaria agli interessi con una deroga sia al requisito della determinatezza che a quello della specialità (Cass., 11 aprile 2008, n. 9674; Cass., 1 febbraio 1995, n. 1116; Cass., 6 marzo 2012, n. 3494).
          Il problema ulteriore, che riguarda specificatamente il tema posto dalla domanda, è di verificare se sia possibile, in luogo della semplice indicazione che il capitale garantito da ipoteca è produttivo di interessi (con l'indicazione del tasso), anche la diretta iscrizione di una somma globale per interessi, e se in tal caso il limite iscritto possa o meno essere superato.
          La risposta della dottrina e della giurisprudenza è stata favorevole (Cass., sez. I, 29 agosto 1998, n. 8657; sez. I, 20 marzo 1998, n. 2925 e, da ultimo, la già citata, sez. III, 6 marzo 2012, n. 3494).
          Infatti, se la ratio della norma di cui al secondo comma dell'art. 2855 c.c., nella parte in cui richiede che sia indicato il tasso di interesse, è quella di permettere agli altri creditori o al terzo proprietario di calcolare quale sia il credito per interessi garantito dall'ipoteca, ove detta determinazione sia effettuata direttamente in sede di iscrizione, con l'individuazione di una somma specifica, viene maggiormente salvaguardata la finalità della norma.
          Traendo le fila del ragionamento sin qui compiuto riteniamo che la somma iscritta per capitale imponga di degradare a chirografo il capitale che ecceda quell'importo, in forza del principio della specialità dell'ipoteca, mentre le spese posso essere ammesse al privilegio ipotecario nella misura in cui il loro importo non eccede la somma indicata oltre il capitale.