Menu
Forum ESECUZIONI - ALTRO
accantonamento
-
Lisa Buzzetti
Busto Arsizio (VA)15/09/2026 16:54accantonamento
Buongiorno,
in una procedura esecutiva è stato approvato un progetto di distribuzione nel quale era previsto l'accantonamento di una somma ex art. 510 comma III c.p.c., affinché il creditore che aveva chiesto tale accantonamento potesse, nel frattempo, munirsi di titolo esecutivo (era stato iscritto a ruolo un ricorso per decreto ingiuntivo e si era in attesa dell'emissione del decreto stesso).
Successivamente il Giudice ha disposto, con separato provvedimento, l'accantonamento del medesimo importo.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso ed è stato notificato al debitore esecutato.
In seguito al deposito di istanza di attribuzione della somma accantonata da parte del creditore, il professionista delegato deve fissare una nuova convocazione delle parti ?
Anche se l'accantonamento è già stato oggetto di approvazione?
Si precisa che residua una somma da restituire al debitore.
Grazie.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
18/09/2026 10:12RE: accantonamento
Anticipando il risultato del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, riteniamo che sia necessaria una nuova convocazione delle parti.
I creditori privi di titolo esecutivo possono intervenire, ai sensi del 499 c.p.c., "se al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile".
Quindi, i creditori non muniti di titolo esecutivo possono spiegare intervento se al momento del pignoramento si è verificata una di queste condizioni:- sequestro sul bene pignorato;
- titolarità di un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri;
- credito risultante da scritture contabili (con riferimento a tale ultima categoria, si ritiene generalmente che la ragione per cui il legislatore della riforma ha inteso allargare le possibilità di intervento a questi creditori potrebbe individuarsi nell'art. 634, co. 2 c.p.c., in forza del quale "per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale [c.c. 2195], anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture"). La norma dunque avrebbe uno scopo deflattivo, dispensando questi soggetti dal proporre ricorso per decreto ingiuntivo, e riservando ad una fase successiva (ed eventuale) la verifica giudiziale del credito. Sennonché, a differenza di quanto prevede l'art. 634 appena citato, l'art. 499 si riferisce esclusivamente alle scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 c.c.; sono dunque considerati solo il libro giornale, l'inventario, il bilancio, il conto profitti e perdite. L'intervento di questi creditori deve inoltre essere accompagnato dal deposito dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili da cui il credito risulta).
Il ricorso per intervento, quando abbia ad oggetto crediti non titolati, deve essere notificato al debitore nel termine di dieci giorni dal deposito (al fine di instaurare il contraddittorio funzionale al procedimento incidentale di riconoscimento; in difetto, non radicandosi alcun contraddittorio con il debitore esecutato, il creditore non potrà beneficiare del procedimento finalizzato al riconoscimento dei crediti privi di titolo esecutivo).
Depositato l'intervento, con l'ordinanza con cui dispone la vendita il Giudice fissa la cosiddetta udienza di verificazione dei crediti, disponendone la notifica a cura di una delle parti.
In questa udienza possono verificarsi due possibilità:
1. se il debitore non si presenta o non contesta espressamente il credito, questo si ha per riconosciuto e concorre alla distribuzione del ricavato;
2 se invece il debitore contesta il credito, il creditore potrà ottenere in sede di riparto l'accantonamento della somma pretesa se ricorrono due condizioni:
a) abbia espressamente formulato istanza di accantonamento;
b) dimostri di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di verificazione, giudizio tendente ad ottenere l'accertamento giudiziale della sua pretesa.
La norma rimette al Giudice dell'esecuzione la determinazione della durata massima dell'accantonamento, che comunque non può eccedere i tre anni, i quali evidentemente decorrono dall'ordinanza di approvazione del piano di riparto che detto accantonamento dispone.
Detto questo, come si vede, quello che la norma chiama accantonamento, altro non è se non la omessa distribuzione (mediante assegnazione al creditore che la richiede) di una parte delle somme distribuibili, sicchè quello che viene eseguito (al netto dell'accantonamento) altro non è che una distribuzione parziale.
Dunque, a nostro avviso, l'accantonamento non è un'assegnazione sospensivamente condizionata al conseguimento del titolo esecutivo: il legislatore consente a taluni creditori non titolati di concorrere ugualmente nella distribuzione del ricavato, riconoscendo al debitore la facoltà di opporsi. Se ciò accade, alla distribuzione di quella somma non si provvede per un periodo massimo di tre anni, decorsi i quali viene meno la condizione legale impeditiva della distribuzione.
Il fatto che il creditore si procuri il titolo esecutivo non gli consente di ottenere la somma accantonata in deroga alle regole processuali che regolano la fase della distribuzione del ricavato. A conforto di questo ragionamento basti pensare che se così fosse si dovrebbe dire che da quelle regole si può prescindere tutte le volte in cui il debitore non contesti il credito del creditore procedente e dei creditori intervenuti.
-