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Esecuzione mobiliare: istanza di sospensione presentata dal creditore procedente

  • Clemente Ciampolillo

    San Benedetto del Tronto (AP)
    31/10/2019 19:04

    Esecuzione mobiliare: istanza di sospensione presentata dal creditore procedente

    Nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare, a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza di vendita a mezzo commissionario ex artt. 532-533 cpc, il creditore procedente deposita una richiesta finalizzata a richiedere al Giudice dell'Esecuzione la sospensione dell'esecuzione "ai sensi dell'art. 624-bis cpc" per la durata di 24 mesi, avendo raggiunto un accordo con il debitore esecutato. Lo stesso debitore deposita analoga istanza "di adesione" a quella presentata dal procedente.
    Il gestore della vendita telematica, iscritto nel registro di cui al Capo II del D.M. n. 32/2015 ed a sua volta incaricato di svolgere la gara telematica con modalità "asincrona", in data 25 ottobre procede alle pubblicazioni di rito sui siti internet indicati nell'Ordinanza di vendita. L'inizio dell'asta è fissata per il giorno 18 novembre, per concludersi il 28 novembre 2019.
    Le istanze di sospensione delle parti sono state depositate il 29 ottobre.
    Poiché il co. 3 del citato art. 624-bis cpc, rubricato "sospensione su istanza delle parti", dispone che: "nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la data di fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima dell'effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta", si chiede conferma della tardività delle istanze di sospensione presentate dalle parti e dell'impossibilità di bloccare i tre tentativi di asta programmati, così come disposti nella citata Ordinanza di vendita.
    • Zucchetti SG

      05/11/2019 16:48

      RE: Esecuzione mobiliare: istanza di sospensione presentata dal creditore procedente

      La risposta all'interrogativo formulato richiede lo svolgimento di alcune premesse normative.
      La riforma del 2005, introducendo l'art. 624 bis c.p.c. (poi modificato nel 2006) ha previsto la possibilità di una sospensione consensuale dell'esecuzione, per un periodo massimo di 24 mesi, che il giudice dispone con ordinanza su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, sentito il debitore.
      Come osservato nella domanda, nelle esecuzioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata: non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi; in ogni caso, l'istanza deve pervenire prima dell'effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta.
      È chiaro, allora, che nelle espropriazioni mobiliari il termine entro il quale può essere depositata una istanza di sospensione concordata non è fisso, ma varia in relazione alle singole circostanze.
      Così, ad esempio, l'art. 520 dispone che qualora l'ufficiale giudiziario sottoponga a pignoramento danaro, oggetti preziosi e titoli di credito deve immediatamente provvedere all'asporto degli stessi dal luogo del pignoramento. Da tale momento l'ufficiale giudiziario, in veste di custode, dovrà provvedere al deposito di tali beni presso la cancelleria o custodire i preziosi nei modi indicati dal giudice dell'esecuzione.
      La medesima norma stabilisce che nei casi che richiedono un asporto immediato, l'Ufficiale Giudiziario deve affidare i beni al competente I.V.G..
      Negli altri casi, l'art. 521 u.c. c.p.c. dispone che l'asporto dei beni pignorati da parte del custode deve avvenire entro trenta giorni dalla sua nomina.
      In ogni caso, prevede l'art. 624 bis, se è già stata effettuata la pubblicità commerciale eventualmente disposta dal giudice dell'esecuzione, l'istanza di sospensione concordata è da considerarsi tardiva.
      Questa previsione di chiusura impone di intendersi sul significato della locuzione "pubblicità commerciale". Per comprenderne la portata occorre avere riguardo all'art. 490 c.p.c.
      È noto che la previsione in parola contempla tre forme di pubblicità.
      La prima, obbligatoria per tutte le vendite, attiene alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche; la seconda interessa beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro ed i beni immobili, e sancisce la pubblicazione dell'ordinanza, dell'avviso di vendita e della perizia di stima sui siti internet di società specializzate, inscritte in un apposito elenco ministeriale; infine, la terza forma di pubblicità, che il giudice dispone facoltativamente, si esegue nelle ordinare forme della pubblicità commerciale. Che sia questo il mezzo pubblicitario cui l'art. 624 bis si riferisce è testimoniato dal fatto che la norma fa riferimento alla pubblicità commerciale "ove disposta", esplicitando così la circostanza che si allude ad una pubblicità facoltativa, ed è tale solo quella commerciale di cui al terzo comma dell'art. 490.
      Così ricostruito il dato normativo di riferimento, e venendo al caso prospettato nella domanda, occorrerà in primo luogo verificare se il giudice abbia disposto forme di pubblicità ex art. 490 comma terzo c.p.c., e se le stesse siano già state adempiute.
      In caso contrario, ove sia previsto l'asporto, dovrà farsi riferimento all'art. 521, ultimo comma, c.p.c. ed accertare se il termine in esso indicato sia già decorso o meno.
      Infine, ove sia stata ordinata la vendita in loco, dovrà considerarsi il decimo giorno antecedente la data della vendita, da intendersi (trattandosi di vendita asincrona) come termine ultimo entro il quale possono effettuarsi offerte di acquisto.