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Intervento creditore Condomino

  • Gabriella Giordano

    busto arsizio (VA)
    09/05/2023 10:18

    Intervento creditore Condomino

    Buongiorno,
    sono delegata in una procedura esecutiva immobiliare in cui, dopo l'udienza ex art. 569 cpc, interviene il Condominio senza titolo esecutivo, producendo verbale di assemblea con approvazione consuntivo e preventivo da cui risulta il debito dell'esecutato.
    Mi chiedo se tale verbale possa essere equiparato alle scritture ex art. 2214 cc e quindi valga come titolo (secondo il Soldi no) oppure se il Condominio debba munirsi di titolo, posto anche che l'intervento è tardivo.
    Può applicarsi l'art. 499 cpc V comma? direi di no.
    Come devo comportarmi rispetto a tale intervento?
    preciso che il bene non è ancora stato venduto.
    Vi ringrazio per la risposta.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      13/05/2023 12:33

      RE: Intervento creditore Condomino

      L'art. 499 c.p.c. riconosce il diritto di intervenire nella procedura anche ai creditori che al momento del pignoramento risultavano titolari di diritto di credito di somme di danaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.. La ratio del riconoscimento della possibilità di intervento a questa categoria di creditori nasce dalla considerazione per cui a mente dell'art. 634, co. 2 c.p.c., "per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale [c.c. 2195], anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture". È quindi evidente che la ragione di questa opportunità di intervento è deflattiva, poiché i creditori indicati dall'art. 499 sono dispensati dal proporre ricorso per decreto ingiuntivo, essendo rinviata ad una fase successiva (ed eventuale) la verifica giudiziale del credito.
      Tuttavia, a differenza di quanto prevede l'art. 634 appena citato, l'art. 499 riconosce il diritto ad intervenire solo ai creditori il cui credito risulti dalle scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 c.c.; sono dunque considerati solo il libro giornale, l'inventario, il bilancio, il conto profitti e perdite.
      Sulla scorta di questi elementi la dottrina che si è occupata dell'argomento tende generalmente ad escludere che il condominio possa intervenire sulla base dei documenti indicati nella domanda, poiché non si tratta di documenti riconducibili alla previsione di cui all'art. 2214 c.c.
      In proposito, si è detto che per la validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con forme rigorose analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione e che sia consentita l'individuazione delle modalità con cui l'incarico è stato eseguito, al fine di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione.
      È ben vero che queste affermazioni probabilmente andrebbero riviste in ragione del fatto che la riforma del condominio, attuata con l. 11 dicembre 2012, n. 220, ha meglio disciplinato la tenuta della contabilità condominiale, riformulando l'art. 1130 c.c.., che oggi disciplina la tenuta della contabilità in termini assai più rigorosi che in passato, introducendo altresì una norma, l'art. 1130-bis c.c., specificamente dedicata al rendiconto.
      • Zucchetti SG

        13/05/2023 12:34

        RE: RE: Intervento creditore Condomino

        Sennonché a questa evoluzione normativa non si è accompagnata una modifica dell'art. 499 c.p.c., e poiché le ipotesi di intervento non titolato costituiscono una deroga alla regola generale, voluta dall'art. 499 c.p.c., per è ammesso solo l'intervento sorretto da un titolo esecutivo, in difetto di una previsione normativa, dobbiamo ritenere che l'intervento non titolato del condominio sia inammissibile. L'intervento di questi creditori deve essere accompagnato dal deposito dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili da cui il credito risulta.