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Esecuzione mobiliare: necessità di notifica, con il precetto, dell'atto di espromissione al debitore espromittente?
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Laura Rinaldi
Ferrara19/06/2026 10:44Esecuzione mobiliare: necessità di notifica, con il precetto, dell'atto di espromissione al debitore espromittente?
Buongiorno, Vi sottopongo una questione che non riesco a risolvere tramite le ricerche giurisprudenziali sino ad ora svolte. La banca, che assistiamo, è creditrice in forza di un contratto di mutuo fondiario, il cui debito è stato assunto integralmente da un soggetto terzo mediante atto di espromissione notarile. Il credito della banca ha trovato inizialmente parziale soddisfazione con l'esecuzione immobiliare a suo tempo radicata contro un terzo datore di ipoteca. Ora resta da aggredire l'espromittente, azionando un pignoramento presso terzi. Dalla ricerca svolta, è emerso che, specie a seguito dell'intervento di Cass. Civ. 27848 del 22/9/2022, l'esonero della notifica del mutuo fondiario ex art. 41 tub si estende anche nei confronti di soggetti diversi dal debitore (quindi anche nei confronti dell'espromittente), stante la natura oggettiva di detto esonero, che vale anche per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario (quindi anche nel caso di ppt). Rimane da verificare se detto esonero possa estendersi anche all'atto di espromissione notarile, che, pur costituendo autonomo titolo esecutivo, è strettamente collegato al mutuo fondiario.Il mio dubbio é il seguente: abbiamo notificato il precetto senza notificare il mutuo ma nemmeno l'atto di espromissione al debitore espromittente, il quale non ha formulato opposizione ex art. 617 c.p.c. Chiedo se possa egli formulare comunque fondata opposizione all'escuzione, eccependo che la stessa non è stata preceduta da notifica del titolo (in questo caso del solo atto di espromissione). Le ricerche svolte non forniscono una risposta coerente. Ho trovato un commento in cui si afferma che l'atto di espromissione è causalmente collegato al mutuo fondiario e l'azione contro l'espromittente è comunque una espropriazione per "credito fondiario", pertanto si applicherebbe l'esonero dalla notifica. Preciso che nell'atto di precetto è stato operato un richiamo specifico ai dati sia del mutuo fondiario che dell'atto di espromissione. -
Zucchetti Software Giuridico srl
20/06/2026 19:21RE: Esecuzione mobiliare: necessità di notifica, con il precetto, dell'atto di espromissione al debitore espromittente?
Anticipando gli approdi del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, siamo dell'avviso che anche nel caso prospettato nella domanda il creditore che agisce nei confronti dell'espromittente sia esonerato dalla previa notifica del titolo contrattuale esecutivo.
L'art. 41, comma 1, TUB dispone che "Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
L'espressione "titolo contrattuale esecutivo" impone una perimetrazione. Il fatto che il legislatore abbia utilizzato questa formula è indice sintomatico della volontà di fare specifico riferimento al contratto in forza del quale il debitore ha ottenuto il finanziamento per la restituzione del quale il creditore fondiario agisce in executivis. Si tratta, pertanto, dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata cui fa esplicito riferimento l'art. 474, comma 2, nn. 2 e 3.
Com'è stato osservato in dottrina, il favor della norma nei confronti della banca deriva dal fatto che il debitore finanziato già dispone di una copia del contratto titolo esecutivo e quindi c'è somiglianza con altre ipotesi di esonero dalla notificazione del titolo esecutivo, come per esempio avviene ai sensi dell'art. 654, comma 2 c.p.c. in tema di esecuzione in forza di decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza ha affrontato, e risolto in senso affermativo, il quesito concernente la possibilità che la disposizione appena citata possa spiegare i suoi effetti anche quando l'esecuzione viene promossa contro i successori a titolo universale o particolare del debitore (Cass., sez. III, 7 marzo 1992, n. 2755).
Con più specifico riferimento all'espropriazione promossa contro il terzo proprietario devono invece citarsi Cass., sez. III, 22 settembre 2022, n. 27848 (richiamata da Cass., Sez. III, 18 gennaio 2023, n. 1388 per affermare che la dispensa dalla notifica del titolo opera anche quando il creditore agisca esecutivamente contro il fideiussore), nonché, in seno alla giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, 14 aprile 2011, Trib. Larino, 5 aprile 2017, n. 206, nonché Trib. Catanzaro, 15 giugno 2023, n. 979.
La soluzione sembra certamente condivisibile, in quanto da un lato la previsione normativa non distingue tra contraente originario e cessionario; dall'altro la scelta legislativa è stata quella di accordare una posizione di privilegio alla tipologia di credito (e quindi al creditore) e non già quella di collocare sic et simpliciter il beneficiario del finanziamento originario contraente in una posizione di svantaggio, con la conseguenza che la disposizione opera indipendentemente dalle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato passivo.
Peraltro, sempre in dottrina si è detto che l'agevolazione riconosciuta all'istituto di credito non si risolve in un pregiudizio per terzo assoggettato dell'esecuzione: infatti, ove si tratti di terzo datore, è facile osservare che questi ha espressamente consentito alla garanzia; nel caso di terzo successore, costui conosce l'iscrizione ipotecaria perché risultante nei registri immobiliari.
Questi argomenti consentono di affermare, a nostro avviso, che il creditore fondiario è dispensato dal notificare il titolo contrattuale esecutivo anche quando agisce nei confronti dell'espromittente, poiché il titolo esecutivo in forza del quale agisce è comunque il mutuo fondiario, e la giurisprudenza ha affermato che tanto basta all'applicazione della speciale disposizione di cui all'art. 41 TUB.
Del resto dall'art. 1272 c.c. si ricava che l'espromissione e uno dei modi attraverso cui si attua il fenomeno dell'assunzione del debito altrui (assieme alla delegazione ed all'accollo) in forza del quale un soggetto (espromittente), senza dichiarare la sua eventuale qualità di delegato, assume, cioè fa proprio, verso il creditore (creditore espromissario) il debito di un terzo (debitore espromesso), pattuendo o no la liberazione di quest'ultimo.
Essa pertanto determina una successione dal lato passivo a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, che lascia immutato fa fonte dell'obbligazione, che resta pur sempre il contratto di mutuo.
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