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indennità di occupazione e sospensione procedura ex art. 168 lf

  • Maria Teresa Della Cortiglia

    Roma
    29/10/2021 18:34

    indennità di occupazione e sospensione procedura ex art. 168 lf

    Buona sera,
    vorrei porre il seguente quesito.
    A carico di una società pende esecuzione immobiliare sospesa ex art. 168 l.fall. in seguito al deposito di domanda di concordato preventivo misto.
    La società esecutata ha corrisposto alla procedura esecutiva (fino al deposito del ricorso) una indennità di occupazione relativa ad alcuni cespiti, che in seguito non ha più versato.
    Attualmente, il Tribunale fallimentare non si è ancora pronunciato sull'ammissione del concordato e la procedura esecutiva è stata, da ultimo, rinviata per la verifica dello stato della procedura concorsuale.
    Il g.e., nel corso dell'udienza di cui sopra, ha fatto presente alla debitrice che, ove non venga sanata nelle more l'esposizione debitoria a titolo di indennità, valuterà l'ordine di liberazione e l'affitto a soggetti terzi.
    Mi chiedo se, stante l'effetto sospensivo ex art. 168 l.fall., tale operato sia legittimo e non lesivo della par condicio creditorum.
    • Zucchetti SG

      02/11/2021 18:01

      RE: indennità di occupazione e sospensione procedura ex art. 168 lf

      Il quesito posto impone di richiamare preliminarmente il principio giurisprudenziale secondo cui "La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l. fall., non già l'estinzione ma l'improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono "de iure" e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata" (Cass. civ., 2.12.2015, n. 25802).
      La procedura esecutiva, dunque, per effetto della pubblicazione di una domanda di concordato viene viene sospesa ex lege (secondo alcuni a norma dunque dell'art. 623 c.p.c.).
      Quanto agli effetti della sospensione, è possibile ritenere che non ogni attività sia preclusa.
      A questo proposito viene in applicazione, in via generale, l'art. 626 c.p.c., a mente del quale "quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione".
      Nello specifico, va osservato che non viene meno la custodia del compendio pignorato, in ragione del permanere del vincolo di indisponibilità determinato dal pignoramento, e la conseguente necessità di conservazione del compendio a norma dell'art. 65 c.p.c., con conseguente necessità della procedura di continuare a percepire gli eventuali frutti, cui il pignoramento si estende, come noto, a mente dell'art. 2912 c.c.
      Allo stesso modo, non è da escludere che il giudice dell'esecuzione disponga in ordine alla nomina dello stimatore ed al prosieguo delle operazioni peritali, trattandosi di attività neutre rispetto al percorso di risanamento dell'impresa in essere.
      Più incerto è invece stabilire se la sospensione importi l'arresto delle operazioni di attuazione dell'ordine di liberazione, a norma dell'art. 560 c.p.c.
      In linea generale la risposta dovrebbe essere negativa, atteso che la liberazione dell'immobile è intimamente connessa alla custodia del compendio pignorato, che come detto non viene meno. E tuttavia non potrà, in casi simili, prescindersi da una valutazione da compiersi caso per caso ad opera del giudice dell'esecuzione, il quale ad esempio potrà sospendere la liberazione (tenuto conto del fatto che è sospeso il subprocedimento di vendita) se detta sospensione non è ostativa al buon esito del procedimento liquidatorio (anche in vista della sua eventuale ripresa), a meno che il custode riferisca di comportamenti dell'esecutato ostativi al fisiologico divenire della procedura o pregiudizievoli rispetto all'esigenza di conservazione del compendio pignorato.
      • Maria Teresa Della Cortiglia

        Roma
        04/11/2021 13:17

        RE: RE: indennità di occupazione e sospensione procedura ex art. 168 lf

        Grazie del riscontro.
        Da quanto detto in ordine alla persistenza della funzione di custodia, si desume quindi che il debitore sia tenuto a pagare alla procedura esecutiva l'indennità di occupazione in costanza di concordato, trattandosi di frutto del bene pignorato?
        Come si concilia questa impostazione con la tutela della par condicio creditorum?
        Se così fosse, il Tribunale fallimentare dovrebbe comunque autorizzare tale pagamento dell'indennità, se funzionale alla continuità aziendale?
        Nel caso di specie, si tratta di concordato misto.
        Vorrei la Vostra opinione sul punto, grazie.
        • Zucchetti SG

          06/11/2021 16:55

          RE: RE: RE: indennità di occupazione e sospensione procedura ex art. 168 lf

          Non vediamo un problema di tutela della par condicio creditorum, atteso che le somme ricavate dalla procedura esecutiva in corso andranno a confluire nell'attivo concordatario, che sarà distribuito secondo le previsioni del piano. È chiaro che se si tratta di un atto urgente di straordinaria amministrazione occorrerà l'autorizzazione del Tribunale a norma del settimo comma dell'art. 161. In ogni caso potrà valutarsi di utilizzare uno degli strumenti previsti dall'art. 169 bis-c.p.c.