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Avviso di vendita

  • Fabrizio Colombo

    Sassoferrato (AN)
    28/05/2018 10:04

    Avviso di vendita

    Buongiorno,
    mi chiedevo se oltre ai creditori l'avviso vada notificato anche al debitore ? POsso eseguire la notifica tramite PEC?
    Cordialmente.
    Dott. Fabrizio Colombo
    • Fabrizio Colombo

      Sassoferrato (AN)
      28/05/2018 10:31

      RE: Avviso di vendita

      .
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/05/2018 19:46

      RE: Avviso di vendita

      L'art. 498 cpc prevede che siano avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, per cui questi sono i soli destinatari dell'avviso, che ora viene comunemente fatto anche via Pec. Non è richiesto che eguale avviso venga fatto al debitore..
      Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Colombo

        Sassoferrato (AN)
        29/05/2018 09:03

        RE: RE: Avviso di vendita

        Grazie mille.
        Cordialmente.
        Dott. Fabrizio Colombo
      • Fabrizio Colombo

        Sassoferrato (AN)
        29/05/2018 09:07

        RE: RE: Avviso di vendita

        Perdonate lo scrupolo, ho letto in qualche memo che la prova dell'avvenuta notifica vada depositata nel fascicolo della procedura ?
        Grazie di nuovo.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/05/2018 19:52

          RE: RE: RE: Avviso di vendita

          Si, in modo da poter controllare la regolarità della procedura.
          Zucchetti SG srl
      • Maria Federica Olivieri

        Roma
        14/04/2023 19:02

        RE: RE: Avviso di vendita 498 cpc

        Buon giorno. L'avviso ex 498 cpc deve essere notificato ai creditori con un diritto di prelazione risultante da pubblici registri iscritto prima del pignoramento o anche ai creditori con iscrizioni successiva alla trascrizione del pignoramento ?
        Stessa domanda per quanto riguarda eventuali soggetti che abbiano effettuato trascrizioni (ad esempio preliminari, sequestri, domande giudiziali trasferimenti etc) SUCCESSIVAMENTE alla trascrizione del pignoramento.
        Grazie sin d'ora per la cortese risposta
        Federica Olivieri
        • Zucchetti SG

          17/04/2023 15:29

          RE: RE: RE: Avviso di vendita 498 cpc

          L'art. 498 c.p.c. prevede che "Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri".
          A tal fine, a ciascuno di essi deve ricevere un "avviso" "a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento".
          Da questa norma a nostro giudizio si ricava l'affermazione per cui destinatari della notificazione sono soltanto i creditori che risultano iscritti alla data del pignoramento.
          Questo per plurimi ordini di ragioni.
          In primo luogo, poiché questi creditori devono essere avvertiti entro 5 giorni dal pignoramento, è evidente che deve trattarsi di creditori che alla data del pignoramento devono risultare iscritti, altrimenti il dies a quo dovrebbe essere individuato nella data di iscrizione.
          In secondo luogo occorre ricordare che la funzione dell'art. 498 c.p.c. è quella di avvertire i creditori iscritti dell'esistenza del pignoramento al fine di consentire loro di intervenire e partecipare alla distribuzione facendo valere la loro causa di prelazione; ciò in quanto, poiché la causa di prelazione iscritta viene meno ex art. 586 c.p.c. in conseguenza del così detto effetto purgativo della vendita forzata (in forza del quale con il pignoramento vengono cancellate le ipoteche, anche successive al pignoramento) gravanti sul bene, ove questi creditori non fossero avvisati si ritroverebbero orfani della garanzia reale senza essere stati nelle condizione di esercitarla. Orbene, se questa è la funzione dell'avviso, è evidente che esso non ha bisogno di essere inoltrato ai creditori la cui iscrizione sia successiva al pignoramento, poiché costoro conoscono (o sono in grado di conoscere) l'esistenza del pignoramento, ormai trascritto, sicché non è necessario notiziarli (da qui inoltre ricaviamo il convincimento per cui devono essere avvisati i creditori che risultano iscritti non già alla data di notifica del pignoramento ma alla data della successiva trascrizione).
          In terzo luogo rileviamo che ove si accedesse all'idea per cui devono essere avvisati anche i creditori iscritti successivamente, occorrerebbe individuare un dies ad quem, occorrerebbe cioè fino a quando l'iscrizione di una prelazione cristallizza in capo al creditore il diritto di essere avvisato.
          Peraltro, va detto che l'art. 2916 c.c. dispone che nella distribuzione del ricavato non si tiene conto delle ipoteche iscritte successivamente al pignoramento (recte, dopo la trascrizione del pignoramento); dei privilegi per la cui efficacia è richiesta l'iscrizione, se iscritti dopo il pignoramento; dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento, per cui questi creditori partecipano alla distribuzione come crediti chirografari.
          Ed allora, se ai fini del concorso i creditori iscritti successivamente alla trascrizione del pignoramento partecipano alla stregua di creditori chirografari, nessun vulnus riceveranno dall'omesso avviso, che quindi non è necessario perché non funzionale alla tutela di alcun interesse.
          • Maria Federica Olivieri

            Roma
            17/04/2023 16:22

            RE: RE: RE: RE: Avviso di vendita 498 cpc

            Ringrazio moltissimo per l'intervento chiarificatore che certamente condivido.
            Mi trovo tuttavia di fronte ad una ipotesi peculiare nella quale un sequestro conservativo ottenuto e trascritto sei anni orsono si è convertito in pignoramento immobiliare a seguito dell'a recente emissione della sentenza di condanna di talché mentre per il creditore procedente eventuali iscrizioni ipotecarie e/o gravami successive alla trascrizione del sequestro non sono opponibili non so se valga lo stesso per i creditori intervenuti o che interverranno nella procedura esecutiva immobiliare avendo infatti letto in un articolo che "Il pignoramento derivante dalla conversione di un sequestro conservativo non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare, sicché il creditore intervenuto nella successiva esecuzione – promossa dallo stesso sequestrante o da altri – non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. c.c., agli atti pregiudizievoli sui beni del debitore intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento, restando l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione" (in https://www.diritto.it/sequestro-e-pignoramento-la-conversione) e dovendo pertanto pormi il problema delle iscrizioni e delle trascrizioni successive al "mio" sequestro convertitosi in pignoramento.
            Grazie ancora per l'attenzione.
            Federica Olivieri
            • Zucchetti SG

              18/04/2023 09:40

              RE: RE: RE: RE: RE: Avviso di vendita 498 cpc

              La precisazione ci consente qualche indicazione in più, ma la risposta che abbiamo fornito rimane ferma.
              È ben vero che, con riferimento al sequestro, è ricorrente (e condivisibile) l'affermazione secondo cui dell'efficacia prenotativa del sequestro si giova il solo creditore sequestrante a norma dell'art. 2906 c.c., il quale dispone che "Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento", e gli effetti sostanziali del pignoramento in cui il sequestro si converte non retroagiscono alla data del sequestro, se non per il sequestrante.
              In giurisprudenza è stato infatti sostenuto che "Il pignoramento derivante dalla conversione di un sequestro conservativo non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare, sicché il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. c.c., agli atti pregiudizievoli sui beni del debitore intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento, restando l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione" (cfr, ex multis, Cass., sez. 6- 3, 7.1.2016, n. 54).
              Ciò premesso, tuttavia, la disciplina dell'art. 498 c.p.c. non cambia in ragione del fatto che il pignoramento nasca dalla conversione di un sequestro; anzi, proprio l'efficacia prenotativa limitata al creditore sequestrante avvalora l'assunto per cui i creditori iscritti dopo il sequestro ma prima del pignoramento potranno far valere la loro garanzia nei confronti di eventuali intervenuti.
              Del resto, l'art. 498 c.p.c. sul punto è sufficientemente chiaro nel prevedere che i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri" devono ricevere un "avviso" "a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento", e dunque, destinatari dell'avviso sono anche i creditori iscritti successivamente al sequestro.