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LIBERAZIONE IMMOBILE

  • Silvia Chiapperini

    Brescia
    31/03/2023 12:06

    LIBERAZIONE IMMOBILE

    Buongiorno,
    l'immobile di cui sono custode è un immobile in costruzione, al cui interno ci sono dei detriti e tubi in eternit, questi tubi non dovevano per legge essere smaltiti, ma solo messi in sicurezza e comunicati all'ATS. in qualità di custode avevo fatto istanza al giudice per lo smaltimento, ma sono stata autorizzata alla sola messa in sicurezza e comunicazione. l'immobile è stato aggiudicato all'asta, è mio compito smaltire i rifiuti e l'eternit, utilizzando le somme proventienti dall'asta o spetta all'aggiudicatario l'onere? specifico che in perizia si riferiva della presenza di eternit, ma non c'erano informazioni precise
    grazie
    cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      02/04/2023 19:13

      RE: LIBERAZIONE IMMOBILE

      L'art. 560, comma sesto, c.p.c., nel testo antecedente alla riforma cartabia (applicabile alle procedure esecutive intraprese a partire dal primo marzo 2023, dispone che "Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare".
      La disposizione aggiunge che "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione".
      Fatta questa premessa normativa, nel rispondere alla domanda andrebbe analizzata in primo luogo l'ordinanza di vendita, per verificare cosa abbia disposto il giudice dell'esecuzione a proposito della liberazione dell'immobile.
      Occorrerebbe dunque verificare se il giudice ha ordinato la liberazione dell'immobile, se la sua attuazione è stata subordinata alla richiesta dell'aggiudicatario, se costui ne abbia fatto richiesta.
      In ogni caso, al netto di queste verifiche, osserviamo che la tendenziale doverosità dell'adozione dell'ordine di liberazione (affermata da Cass., sez. Un., 14-12-2020, n. 28387, punto 37 della motivazione e da Cass. Sez. 3, 10-06-2020, n. 11116) è stata recentemente ribadita da Cass., sez. III, 28-3-2022, n. 9877, chiamata ad occuparsi della possibilità di adozione dell'ordine di liberazione in caso di immobile occupato in forza di contratto di locazione stipulato prima del pignoramento, ma con previsione di canone inferiore di oltre un terzo a quello giusto, a norma dell'art. 2923, comma terzo, c.c.
      Nel sostenere che anche in questi casi può essere pronunciato l'ordine di liberazione, la Corte premette che l'ordine di liberazione è un provvedimento ordinatorio funzionale agli scopi del processo, ed in particolare alla materiale apprensione del cespite pignorato ai fini della sua liquidazione, in vista dell'obiettivo ultimo, di rilievo pubblicistico, del maggiore soddisfacimento possibile dei diritti dei creditori.
      Siffatto obiettivo fonda, secondo la pronuncia, una peculiare potestà ordinatoria (meramente endoprocessuale) del g.e., atta a garantire le migliori condizioni di vendita, nell'esercizio della quale egli è chiamato ad accertamenti sommari, lato sensu cognitivi, volti ad adottare i provvedimenti indispensabili ad assicurare l'ordinato fluire della procedura.
      In particolare, al fine di tutelare l'aggiudicatario, il giudice dell'esecuzione è chiamato ad anticipare gli effetti che in favore di questi produce il decreto di trasferimento, sicché, prosegue la sentenza, quanto non sarà opponibile all'aggiudicatario non è opponibile neppure alla procedura o ai creditori, e ciò non solo nell'interesse dell'aggiudicatario medesimo, ma anche nell'interesse pubblico al sollecito svolgimento della procedura.
      Questa anticipazione si ottiene attraverso l'ordine di liberazione, alla cui attuazione il giudice dell'esecuzione provvede per il tramite del custode, ausiliario incaricato di attività materiale servente ed indefettibile ai fini del progredire della procedura.
      Se il giudice dovesse aver ordinato la liberazione dell'immobile ed il custode fosse tenuto a provvedervi, riteniamo che occorra anche procedere allo smaltimento dei detriti, così come previsto dall'art. 560 surrichiamato.
      • Alfredo Tradati

        MILANO
        31/07/2023 16:56

        RE: RE: LIBERAZIONE IMMOBILE

        Buongiorno, vorrei collegarmi alla frase , "l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti" . Sono curatore di un fallimento di settembre 2022 per il quale il Gd ha emesso un ordine di liberazione "ritenuto che la liberazione dell'immobile è eseguita dal Curatore secondo le disposizioni del giudice senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 c.p.c. e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario dell'immobile se questi ultimi non lo esentano", in quanto l'immobile è occupato da una società che vi opera senza titolo. In questi casi non sarà necessaria la notifica di un titolo esecutivo e di un precetto, non ci sarà necessità di farsi assistere da un legale e coinvolgere l'ufficiale giudiziario. Il curatore (non avvocato) potrà notificare a mezzo posta elettronica certificata l'ordine di liberazione alla società che occupa l'immobile indicando il giorno della liberazione secondo i tempi previsti dall'ordine stesso?. Sarà necessaria una copia autentica dell'ordine di liberazione? Vi ringrazio per la collaborazione.
        • Zucchetti SG

          03/08/2023 12:10

          RE: RE: RE: LIBERAZIONE IMMOBILE

          Rispondiamo all'interrogativo premettendo il dato per cui ai fini dell'attuazione dell'ordine di liberazione non è necessario, a rigore, che lo stesso sia notificato (laddove per notifica deve intendersi il procedimento di notificazione prescritto dal codice di procedura civile) all'occupante.
          Da un punto di vista strettamente normativo, infatti, la notifica non è prevista. Invero, nell'attuale formulazione dell'art. 560 c.p.c. (e dell'art. 216 cci) manca la previsione, originariamente contenuta nella citata norma del codice di procedura civile (all'esito delle modifiche apportate dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119) secondo cui "Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento". Invero, da questa previsione, oggi scomparsa dal tessuto normativo, taluni ritenevano che l'ordine di liberazione dovesse essere preventivamente notificato al terzo occupante.
          Se dunque così è, non essendo necessaria l'attivazione di un procedimento di notificazione, l'ordine di liberazione potrà essere certamente comunicato all'occupante a mezzo pec dal curatore. A rigore, non sarebbe necessaria neppure la comunicazione, ma è evidente che essa si impone sul piano della opportunità poiché se il curatore comunica all'occupante che procederà all'attuazione (se del caso forzosa) dell'ordine di liberazione, costui si organizza per eseguire un rilascio spontaneo, a tutto vantaggio della procedura.
          Sennonchè potrebbe accadere (e, non di rado, accade), che nello stabilire le modalità di attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato potrebbe aver previsto proprio la notificazione dell'ordine di liberazione.
          In tal caso non crediamo che il curatore possa provvedere in proprio a mezzo pec.
          A nostro avviso il professionista delegato non può utilizzare il procedimento di di cui alla L. 21/01/1994, n. 53 per eseguire le notifiche.
          L'art. 1 di questa legge prevede che "L'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto… può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente". Aggiunge la norma che "Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
          L'art. 3-bis, comma 5 let. c), a proposito della notifica a mezzo pec prescrive che la relata di notifica debba contenere, tra l'altro, "il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti".
          L'art. 11 dispone inoltre che "Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica".
          Come si vede, la norma disciplina le notifiche che l'avvocato esegue quale difensore di una delle parti del processo (instaurato o suscettibile di essere instaurato) e richiede la procura ad litem.
          Essa dunque non può trovare applicazione per le notifiche eseguite nella diversa qualità di organo di una procedura o di ausiliario del giudice.
          A diversa conclusione non può giungersi neppure in forza delle novità introdotte dalla riforma "Cartabia".
          L'ultimo comma dell'art. 137 c.p.c. (aggiunto dall'art. 3, comma 11, lett. b), n. 2), D.Lgs. n. 149/2022) prevede che "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione".
          L'art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022, dispone che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
          Secondo la legge delega, le modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio avrebbero dovuto: «a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata … che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
          Orbene, come si vede, dal contesto normativo sopra richiamato si ricava il dato per cui il curatore non è interessato dalle modifiche sopravvenute.
          Invero, il citato ultimo comma dell'art. 137 c.p.c. nel prevedere che "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata" non si riferisce al curatore, ma al difensore di una delle parti, poiché solo in questi casi, secondo la disciplina della legge n. 53/1994 egli può eseguire notifiche in proprio.
          Piuttosto, nelle procedure concorsuali troverà applicazione l'art. 149-bis c.p.c., a mente del quale "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82".
    • Carla Chiola

      PESCARA
      23/10/2023 13:17

      RE: LIBERAZIONE IMMOBILE

      Buongiorno.
      Cercherò di essere sintetica nel rappresentare il mio caso.
      Sono custode giudiziario e professionista delegato alla vendita di un immobile qualificato come bene culturale in titolarità di persona giuridica, che soggiace alla normativa prevista dal D.Lgs 42/2004, a suo tempo destinato ad attività ricettiva.
      Ad agosto 2022 il GE ha emesso l'ordine di liberazione dell'immobile dai beni mobili ed impianti in esso ricoverati e delegato la scrivente alle operazioni di vendita.
      Nel termine assegnato di 60 giorni la società esecutata non ha provveduto a liberare l'immobile dai predetti beni, che sono considerati abbandonati.
      Il provvedimento di liberazione prevede che per i beni mobili ed i documenti, il custode seguirà le dettagliate diposizioni dettate dall'art. 560 c.p.c. e se i beni mobili hanno un evidente apprezzabile valore economico (esemplificativamente: antiquariato, quadri di autore, argenti, suppellettili) il custode avrà cura di donarli ad enti di beneficenza ed assistenza da lui contattati; nel caso in cui non sarà stato possibile individuare enti disposti ad accettare la donazione, egli provvederà al loro smaltimento e distruzione.
      Nel dicembre 2022, al fine di evitare l'anticipazione da parte del creditore procedente di ingenti costi di smaltimento considerato che l'immobile non era stato ancora aggiudicato, su istanza della scrivente il GE ha stabilito che il custode darà corso allo smaltimento degli stessi all'esito dell'aggiudicazione degli immobili pignorati e per il solo caso in cui sia espressamente richiesto dall'aggiudicatario a norma dell'art.560 cpc.
      L'aggiudicatario, dapprima disponibile ad occuparsi dello smaltimento, in via definitiva ha rimesso al custode tale incombente.
      Congiuntamente con l'aggiudicatario, si è proceduto a denunciare l'avvenuta emissione del decreto di trasferimento al Ministero presso la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ove si trova il bene per l'eventuale esercizio della prelazione nel termine di 60 giorni dalla ricezione della denuncia.
      Nelle more la medesima Soprintendenza, su istanza del Comune nel quale è ubicato l'immobile, ha effettuato delle ispezioni e, in data successiva al provvedimento del GE di conferma dell'aggiudicazione dell'immobile in mancanza dell'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ha dichiarato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale per alcuni beni mobili che si concluderà nel termine di 120 giorni.
      A questo punto il Comune istante ha manifestato a chi scrive l'interesse a vedersi donati tutti i beni abbandonati nell'immobile, anche quelli, quindi, non di "presunto" interesse culturale.
      È mia intenzione sottoporre al GE l'interesse manifestato dal Comune al fine di ottenerne l'eventuale provvedimento autorizzativo, non potendosi configurare lo stesso tra gli enti di beneficenza ed assistenza richiamati nel provvedimento di liberazione.
      Ci tenevo ad avere una vostra opinione in ordine alla fattibilità di una donazione al Comune ed alla formalità da seguire, e cioè se è sufficiente l'eventuale provvedimento autorizzativo del GE perché la donazione si perfezioni.
      Ho tentato una ricerca, ma non sono riuscita a trovare nulla sul punto.
      Vi ringrazio anticipatamente per il prezioso contributo che vorrete segnalarmi.
      • Zucchetti SG

        24/10/2023 19:00

        RE: RE: LIBERAZIONE IMMOBILE

        Il tema posto dalla domanda richiede lo svolgimento di alcune premesse.
        La previsione secondo cui, nelle procedure pendenti al 28.2.2023, l'attuazione dell'ordine di liberazione a cura della procedura è subordinata alla formulazione di una istanza in tal senso da parte dell'aggiudicatario, è corretta. Essa, invero, è conforme alla previsione di cui all'art. 560, comma sesto, c.p.c. nella formulazione (riscritta dall'art. 18-quater comma 1 l. 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162) vigente prima della entrata in vigore della riforma Cartabia, le cui disposizioni (almeno per quanto qui interessa) si applicano alle procedure esecutive introdotte a partire dal primo marzo 2023.
        La citata disposizione codicistica prevedeva che "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti". Essa, in forza del comma 2 del medesimo art. 18-quater, si applicava anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 12 del 2019 (cioè primo marzo 2020) nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene".
        Ciò premesso, ci sembra di comprendere che l'aggiudicatario avesse già manifestato la volontà di non richiedere alla procedura di provvedere alla liberazione dell'immobile (nella domanda si afferma che costui si era reso disponibile ad occuparsi dello smaltimento dei mobili); se così fosse, il custode non è tenuto a provvedere essendo irrilevante che l'aggiudicatario si successivamente tornato sui suoi passi.
        Se invece la procedura dovesse occuparsi della liberazione dei mobili presenti nell'immobile, osserviamo quanto segue.
        Se non abbiamo male inteso le istruzioni ricevute dal custode erano quelle per cui egli avrebbe dovuto donarli ad enti di beneficenza ed assistenza da lui contattati, e nel caso in cui non fosse stato possibile individuare enti disposti ad accettare la donazione, avrebbe dovuto provvedere al loro smaltimento e distruzione.
        Orbene, premesso che nel caso di specie il custode dovrebbe procedere, secondo le disposizioni ricevute, allo smaltimento dei mobili, se per la disponibilità del comune questa attività può essere evitata, a nostro avviso si può certamente donare i mobili al comune, con la precisazione che la donazione può avere ad oggetto solo i beni per i quali non è stato aperto il procedimento di dichiarazione di interesse culturale.
        Invero a norma dell'art. 14, comma 4 del d.lgs 42/2004, l'avvio del procedimento di accertamento di interesse culturale "comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo", e quindi anche dell'art. 59, il quale prevede l'obbligo di denuncia funzionale ad assicurare alla soprintendenza di valutare l'eventuale esercizio del diritto di prelazione.
        In ordine a questo procedimento precisiamo poi la sua durata non è più di 120, ma di 90 giorni, che a seguito della modifica dell'art. 12 comma10 ad opera dell'art. art. 46, comma 5, lett. b), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (quindi per verificare la durata del procedimento avviatosi occorre verificare se esso è stato avviato prima o dopo l'entrata in vigore della modifica di cui sopra).
      • Zucchetti SG

        24/10/2023 19:00

        RE: RE: LIBERAZIONE IMMOBILE

        Il tema posto dalla domanda richiede lo svolgimento di alcune premesse.
        La previsione secondo cui, nelle procedure pendenti al 28.2.2023, l'attuazione dell'ordine di liberazione a cura della procedura è subordinata alla formulazione di una istanza in tal senso da parte dell'aggiudicatario, è corretta. Essa, invero, è conforme alla previsione di cui all'art. 560, comma sesto, c.p.c. nella formulazione (riscritta dall'art. 18-quater comma 1 l. 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162) vigente prima della entrata in vigore della riforma Cartabia, le cui disposizioni (almeno per quanto qui interessa) si applicano alle procedure esecutive introdotte a partire dal primo marzo 2023.
        La citata disposizione codicistica prevedeva che "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti". Essa, in forza del comma 2 del medesimo art. 18-quater, si applicava anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 12 del 2019 (cioè primo marzo 2020) nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene".
        Ciò premesso, ci sembra di comprendere che l'aggiudicatario avesse già manifestato la volontà di non richiedere alla procedura di provvedere alla liberazione dell'immobile (nella domanda si afferma che costui si era reso disponibile ad occuparsi dello smaltimento dei mobili); se così fosse, il custode non è tenuto a provvedere essendo irrilevante che l'aggiudicatario si successivamente tornato sui suoi passi.
        Se invece la procedura dovesse occuparsi della liberazione dei mobili presenti nell'immobile, osserviamo quanto segue.
        Se non abbiamo male inteso le istruzioni ricevute dal custode erano quelle per cui egli avrebbe dovuto donarli ad enti di beneficenza ed assistenza da lui contattati, e nel caso in cui non fosse stato possibile individuare enti disposti ad accettare la donazione, avrebbe dovuto provvedere al loro smaltimento e distruzione.
        Orbene, premesso che nel caso di specie il custode dovrebbe procedere, secondo le disposizioni ricevute, allo smaltimento dei mobili, se per la disponibilità del comune questa attività può essere evitata, a nostro avviso si può certamente donare i mobili al comune, con la precisazione che la donazione può avere ad oggetto solo i beni per i quali non è stato aperto il procedimento di dichiarazione di interesse culturale.
        Invero a norma dell'art. 14, comma 4 del d.lgs 42/2004, l'avvio del procedimento di accertamento di interesse culturale "comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo", e quindi anche dell'art. 59, il quale prevede l'obbligo di denuncia funzionale ad assicurare alla soprintendenza di valutare l'eventuale esercizio del diritto di prelazione.
        In ordine a questo procedimento precisiamo poi la sua durata non è più di 120, ma di 90 giorni, che a seguito della modifica dell'art. 12 comma10 ad opera dell'art. art. 46, comma 5, lett. b), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (quindi per verificare la durata del procedimento avviatosi occorre verificare se esso è stato avviato prima o dopo l'entrata in vigore della modifica di cui sopra).