Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Domanda di ammissione della Banca

  • Alessandro Santececchi

    Roma
    27/06/2022 15:56

    Domanda di ammissione della Banca

    Buonasera, vorrei porvi i seguenti quesiti:
    1) ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare della domanda presentata dal terzo cessionario di credito di conto corrente bancario stipulato, quest'ultimo, a suo tempo, tra la Banca e la società poi fallita, è sufficiente allegare la copia del contratto di conto corrente controfirmato dal cliente, tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura/estinzione del conto oltre alla gazzetta ufficiale nella quale viene riportata genericamente la cessione di tutti i crediti pro soluto della Banca, tra cui il credito in questione al terzo cessionario? Qualora gli estratti conto fossero sufficienti ai fini dell'ammissione ed il saldo finale del conto corrente fosse considerato quindi come il saldo dovuto da ammettere al passivo, come dovrebbero essere trattati gli interessi passivi (addebitati in conto mensilmente per lo sconfinamento) conteggiati dalla banca e già ricompresi nel saldo finale di chiusura del conto? E' necessario che l'istante alleghi anche ulteriore documentazione (per es. un appendice al contratto di conto corrente dal quale risulti il tasso applicabile per lo sconfinamento, ovvero un contratto di apertura di linea di credito)?
    2) ai fini dell'ammissione al passivo degli interessi di mora che vengono richiesti anch'essi con la domanda, calcolati dall'istante ad un tasso di interesse di circa il 12% dalla data di estinzione del conto (nell'es. 2016) al 31/12 dell'anno antecedente a quello nel quale è stato dichiarato il fallimento, è necessaria ulteriore documentazione a supporto della domanda? Il tasso applicato vi sembra corretto?
    Vi ringrazio anticipatamente per le risposte che vorrete fornirmi.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/06/2022 18:42

      RE: Domanda di ammissione della Banca

      Quanto alla domanda iniziale, la documentazione allegata costituita dal contratto di conto corrente e dagli estratti conti dell'intero rapporto ci sembra sufficiente per l'ammissione, non essendo configurabile cos'altro potrebbe produrre il creditore a sostegno del suo credito. La Cassazione, invero, in più occasioni ha statuito che ""in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio" (Cass., 12/09/2018 n. 22208 e n. 22209; conf. Cass. 23/10/2019 n. 27201; Cass. 04/06/2019, n. 15219; Cass. 03/12/ 2018, n. 31195, tra le più recenti).
      La pubblicazione in G.U. della cessione ci sembra altresì sufficiente per giustificare la legittimazione dell'attuale creditore cessionario nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, ove la pubblicazione in G.U. dei crediti ceduti tiene luogo della notifica di cui all'art. 1264 c.c.. Lei rileva che la pubblicazione non consentirebbe di individuare i crediti ceduti per la sua genericità, ma, a parte un tasso di genericità implicito in queste forme di operazione in cui i crediti oggetto della cessione sono individuati non uno per uno con riferimenti specifici ma per categorie, nel caso il cessionario dispone dell'intera documentazione che aveva il creditore originario, quali gli estratti conto relativi all'intero rapporto, che dovrebbe eliminare qualsiasi dubbio sulla effettiva avvenuta cessione.
      Quanto agli interessi non capiamo se la banca abbia effettuato una capitalizzazione mensile che è vietata, o abbia solo indicato gli interessi mensili calcolati sul capitale, che è ammessa; fermo restando che gli interessi ultra legali debbono essere previsti per iscritto e, cosa che sicuramente sarà stata fatta nel contratto di conto corrente o in successivi aggiornamenti dato che si tratta di clausole di stile comprese in tutti i modelli prestampati che usano le banche.
      Quanto alla sua ultima domanda, chiaramente la banca ha applicato gli interessi di cui al dlgs n. 231 del 2002; in proposito la Cassazione (Cass. 08/02/2017, n.3300) ha stabilito che "il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore". Se poi il tasso del 12% sia corretto è questione che richiede calcoli sulla base dei criteri indicati dall'art. 5 del citato dlgs che prendono in considerazione tassi via via variabili nel tempo, per cui è necessario l'intervento di un consulente.
      Zucchetti SG srl