Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

AZIONI REVOCATRORIE E AMMISSIONE DEL RELATIVI CREDITI

  • Luciano Bonomo

    Verona
    13/06/2022 16:06

    AZIONI REVOCATRORIE E AMMISSIONE DEL RELATIVI CREDITI

    Nel fallimento di cui sono curatore la società fallita è stata destinataria di azione revocatoria avente ad oggetto un acquisto immobiliare anteriore al fallimento definita con sentenza passata in giudicato prima del fallimento stesso.
    Il creditore della società venditrice revocata per far valere il proprio credito verso il fallimento deve insinuarsi allo stato passivo ancorché non creditore diretto del fallimento?
    Luciano Bonomo

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/06/2022 18:18

      RE: AZIONI REVOCATRORIE E AMMISSIONE DEL RELATIVI CREDITI

      Come è noto, l'accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da un creditore di chi abbia effettuato una vendita pregiudizievole non determina la invalidità dell'atto dispositivo oggetto della revocatoria, ma produce la inefficacia relativa dello stesso solo nei suoi confronti di modo che il creditore vittorioso avrà la possibilità di agire
      esecutivamente nei confronti dell'acquirente secondo le formalità previste dagli art. 602-604 c.p.c., come se il bene, che resta di titolarità dell'acquirente, fosse ancora nella disponibilità del proprio debitore.
      Alla luce di tanto, quindi, l'attuale proprietario, pur risultando estraneo al rapporto obbligatorio tra debitore e il creditore, diventa la parte passiva del processo esecutivo in quanto titolare del diritto oggetto di espropriazione, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 2901, 2902 2910 c.c. e 602 c.p.c. Se dopo l'emissione della sentenza revocatoria e il suo passaggio in giudicato e la presumibile trascrizione della sentenza o anche della domanda in caso di vendita immobiliare, l'acquirente viene dichiarato fallito, si realizza una situazione simile a quella del fallimento del terzo datore di ipoteca, nel senso che il fallimento non è debitore del creditore vittorioso in revocatoria, per cui questi non può insinuare il suoi credito verso il suo debitore venditore dell'immobile oggetto di revoca al passivo del fallimento dell'acquirente, né può portare ad esecuzione la sentenza revocatoria per il divieto dell'art. 51 l. fall. ; tuttavia il diritto del vincitore in revocatoria a potersi soddisfare sul bene del fallito, acquisito all'attivo fallimentare, deve essere tutelato in quanto opponibile al fallimento, ma deve essere fatto nel rispetto delle regole del concorso con la salvaguardia di eventuali diritti prioritari di terzi.
      Questa tutela, come appunto nel caso dl fallimento del terzo datore di ipoteca, si realizza riconoscendo al creditore vittorioso in revocatoria una specie di garanzia specifica da realizzare in sede di riparto, nel senso che, al momento della predisposizione del piano di riparto, quel creditore sarà preferito ai creditori dell'acquirente, fatti salvi i diritti maturati in virtù di un atto trascritto precedentemente alla trascrizione della domanda di revoca.
      Zucchetti SG srl