Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CREDITI NON DEFINTIVI

  • Ivan Perin

    Conegliano (TV)
    23/06/2022 16:32

    CREDITI NON DEFINTIVI

    La società in bonis richiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo.
    Il D.I veniva opposto dal debitore richiedendo con domanda riconvenzionale il riconoscimento di maggiori crediti di natura risarcitoria. Il debitore promuoveva ATP e successivamente veniva chiesto e ottenuto un sequestro conservativo su beni e crediti della società.
    Intervenuto il fallimento il giudizio è stato riassunto dal debitore e il fallimento non si è costituito.
    La causa non è ancora andata a sentenza.
    Si chiede se la domanda di insinuazione al passivo del debitore fondata su crediti di natura risarcitoria non ancora accertati da sentenza deve essere respinta in toto?
    Eventuali oneri sostenuti per CTU e per il sequestro cautelare chiesti in prededuzione vanno respinti sempre con la motivazione che la sentenza non è definitiva?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/06/2022 19:55

      RE: CREDITI NON DEFINTIVI

      Se abbiamo ben capito la società fallita Tizio aveva ottenuto, prima del fallimento, un decreto ingiuntivo, ipotizziamo per 100, nei confronti di Caio, il quale, sempre prima del fallimento aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, probabilmente contestando l'esistenza del credito ingiunto di 100 e comunque chiedendo la condanna di Tizio al pagamento in sua favore di un suo maggior credito, diciamo 300, per risarcimento danni. Intervenuto il fallimento di Tizio, il processo è stato interrotto e Caio lo ha riassunto.
      A questo punto bisognerebbe sapere nei confronti di chi Caio ha riassunto il processo di opposizione a decreto ingiuntivo; probabilmente nei confronti della curatela altrimenti la questione sarebbe irrilevante per il fallimento in quanto eventuali pretese nei confronti del fallito possono sempre essere fatte valere, salvo ad azionarle una volta tornato in bonis.
      Ammettiamo, quindi, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia stato riassunto nei confronti della curatela. In tal caso bisognerebbe capire cosa chiede Caio nel giudizio riassunto perché ogni pretesa creditoria verso la massa fallimentare è diventata improcedibile per il principio di esclusività dell'accertamento del passivo.
      Pertanto Caio, sicuramente, se vuol far valere il credito di 200 (differenza tra la pretesa di 300 e il credito di Caio di 100) nei confronti del fallimento, ossia suoi beni acquisiti all'attivo ed essere pagato nel concorso fallimentare, deve insinuarsi al passivo e il giudizio dovrebbe essere per questa parte dichiarato improcedibile.
      Per quanto riguarda le restanti 100, sia che Caio contesti l'esistenza del credito vantato e comunque in via subordinata chiede che sia compensato, fino a concorrenza, con il suo maggiore credito, sia che ammetta il credito di Tizio e porta in compensazione il suo maggior credito, sempre fino alla concorrenza di 100, la causa di opposizione può continuare al solo scopo di appurare se esiste il credito di Tizio e se esiste il credito di Caio, almeno fino a 100 per effettuare la compensazione, perché in tal caso Caio non chiede di partecipare al concorso fallimentare per 100 (altrimenti avrebbe dovuto presentare domanda di insinuazione) ma utilizza il suo credito solo per bloccare la pretesa della controparte.
      Lei dice che Caio si è insinuato al passivo, ma non ci dice se per l'intero credito di 300 o solo per la differenza di 200. Nel primo caso vorrebbe dire che Caio ha abbandonato anche l'eccezione compensativa nel giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo, che continua al solo scopo di contestare il credito di Tizio ed ora del fallimento portato dal decreto ingiuntivo. In tal caso deve far conto come se il giudizio ordinario non esistesse e Caio deve in sede fallimentare fornire la prova del suo credito; se tale prova viene data propone di ammetterlo e se non viene data propone di rigettare la domanda.
      Se Caio chiede l'insinuazione per 200, vuol dire che mantiene l'eccezione di compensazione. Il risultato non cambia perché comunque Caio deve fornire in sede fallimentare la prova del suo credito, ma la pendenza di altro giudizio (quello di opposizione a decreto ingiuntivo) in cui si discute dello stesso rapporto, impone un coordinamento che passa attraverso la sospensione di uno dei due, che dovrà essere quello ordinario.
      Zucchetti Sg srl