Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

effetti della revocatoria - art 70 lf

  • Emanuele Galaverni

    Reggio Emilia (RE)
    14/09/2021 18:33

    effetti della revocatoria - art 70 lf

    La società A vanta un credito nei confronti della società B munito di privilegio generale mobiliare. Come pagamento del suo credito accetta dalla società B la cessione di un immobile. Di li a breve la società B fallisce.
    Sussistendo tutti i requisiti di legge, il tribunale revoca ai sensi dell'art 67 LF l'atto di cessione, e di conseguenza l'immobile torna al fallimento della società B.
    La società A può insinuarsi nel fallimento della società B chiedendo il riconoscimento del privilegio generale mobiliare di cui era assistito il suo credito originario o potrà insinuarsi solo in chirografo?
    L'importo del credito da insinuare sarà pari a quello vantato originariamente o il diverso (minor) valore dell'immobile?
    Grazie
    EG
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/09/2021 13:44

      RE: effetti della revocatoria - art 70 lf

      La questione molto complessa è ancora dibattuta data la laconicità del secondo comma dell'art. 70 l. fall., per il quale "Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito".
      Questa norma infatti chiarisce che il creditore che ha subito la revocatoria del pagamento ricevuto può insinuarsi al passivo fallimentare per la somma che ha restituito, ma nulla dice in ordine alla collocazione del credito.
      Per la verità la giurisprudenza della Cassazione è nel senso di negare la riviviscenza della prelazione (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24627; Cass. 29 luglio 2009, n. 17522; Cass. 18 luglio 2008, n. 19978), tuttavia queste decisioni si riferiscono a revoca di pagamenti di crediti assistiti garanzie reali. La prima indicata, infatti statuisce che "qualora a seguito del positivo esperimento di un'azione revocatoria fallimentare, il creditore pignoratizio che abbia escusso la garanzia, incamerando il ricavato della vendita di titoli ottenuti in pegno, sia condannato a restituirne l'importo, lo stesso ha diritto ad insinuarsi al passivo solo in via chirografaria nella misura del pagamento revocato, senza che possa rivivere l'originaria garanzia, dal momento che il credito che può essere insinuato ai sensi dell'art. 70, 2° comma, l.fall. non è quello originario, ma un credito nuovo che nasce dall'effettiva restituzione e trova fonte direttamente nella legge". Le altre due si riferiscono al pagamento del credito ipotecario (nella fattispecie, inefficace ex art. 65 l. fall. in quanto estinto anticipatamente), e fanno leva sul fatto che l'ipoteca estinta con il pagamento inefficace non può rivivere e comunque una sua eventuale reviviscenza, successiva alla dichiarazione di fallimento, sarebbe inopponibile alla massa.
      La dottrina ha criticato queste decisioni (cfr, Staunovo Polacco, Revocatoria fallimentare dei pagamenti dei crediti privilegiati ed insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 70, secondo comma, l. fall., in ilcaso.it) evidenziando le differenze tra garanzie specifiche e privilegi generali e sviluppando il concetto della revocatoria fallimentare come uno strumento non per risarcire un danno patrimoniale, ma per eliminare l'alterazione della par condicio creditorum ricollegabile all'uscita del bene dalla massa conseguente al compimento dell'atto dispositivo, con la conseguenza che "ripristinare la par condicio alterata dall'atto, chiaramente, significa ristabilire "quella par condicio": questo potrà accadere solo se il terzo revocato è ammesso al passivo con lo stesso grado di prelazione che gli sarebbe spettato se il pagamento non si fosse verificato, per far sì che venga trattato, in ambito concorsuale, nel rispetto della par condicio che quel pagamento ha violato".
      In questa situazione di incertezza il riconoscimento del privilegio o meno dipende dalla tesi che segue il giudice di riferimento.
      Zucchetti Sg srl