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Procedimento penale a carico del soggetto giuridico fallito con imputazione ex art. 24 c.c. 1 e 2 Dlgs 231/2001

  • Francesco Battaglia

    Pesaro (PU)
    30/03/2022 19:45

    Procedimento penale a carico del soggetto giuridico fallito con imputazione ex art. 24 c.c. 1 e 2 Dlgs 231/2001

    A carico del soggetto giuridico dichiarato fallito è stato avviato un procedimento penale per fatti accaduti prima della dichiarazione di fallimento tali per cui, il soggetto si trova oggi imputato del reato p. e p. dall'art. 24 c.c. 1 e 2 D. Lgs 231/2001 con rischio di applicazione dell'art. 19 del medesimo Dlgs. Ci si chiede in caso di condanna quale collocazione dovrebbe essere attribuita alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 24 e quale impatto potrebbe avere, se applicabile, l'art. 19 in materia di confisca.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/04/2022 08:45

      RE: Procedimento penale a carico del soggetto giuridico fallito con imputazione ex art. 24 c.c. 1 e 2 Dlgs 231/2001

      E' preferibile partire dalla seconda domanda che potrebbe risultare assorbente.
      La materia di rapporti tra sequestro a fini di confisca, confisca ex art. 19 dlgs n. 231 del 2001 e fallimenti è stata oggetto di un approfondito e complesso intervento delle Sezioni Unite della Cassazione penale (Cass. pen. sez. un. 25/09/2014, n.11170, da alcuni riportata con la data del 2015) che ai fini che qui interessano ha indicato tre principi:
      a- Il curatore fallimentare non ha la legittimazione a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro disposto nell'ambito della procedura di accertamento della responsabilità dell'ente da reato, ai sensi dell'art. 19, d.lg. n. 231 del 2001;
      b- la confisca comporta la indisponibilità sui beni prima sequestrati, con valenza erga omnes e quindi in contrasto con un'eventuale procedura liquidatoria fallimentare in cui il curatore non può apprendere tali beni.
      c- la salvezza rispetto alla confisca dei diritti dei terzi in buona fede riguarda il diritto di proprietà e gli altri diritti reali che gravano sui beni oggetto dell'apprensione da parte dello Stato e non anche i diritti di credito e la verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare.
      Questa pronuncia affronta il problema del rapporto tra fallimento e misura ablativa disposta in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.
      Questione ben diversa si pone, invece, nell'ipotesi in cui la confisca venga disposta in un momento successivo all'intervenuto fallimento della società, e dunque in un momento in cui la disponibilità dei beni della società sia già stato acquisito dalla curatela, sicchè la confisca colpirebbe una massa attiva fallimentare, da qui la difficoltà a stabilire se l'intervento penale possa far venir meno il vincolo fallimentare già concretizzatosi e paralizzare anche l'attività liquidatoria propria della curatela. Al riguardo la giurisprudenza si è allontanata dalle rigide regole poste in precedenza in quanto con più interventi ha ritenuto la legittimazione del curatore ad impugnare i provvedimenti cautelari e ablativi proprio in quanto sorretto dall'interesse che nasce dalla acquisita disponibilità dei beni (Cass. n. 45574/2018, Cass. n. 45574/2018, Cass. n. 37439/2017), fino ad arriva a due sentenze a sezioni unite che hanno entrambe ribadito la legittimità del curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro (Cass. sez. un. 19 settembre 2019 n. 37638; Cass. sez. un. 30/04/2021, n.27050) in quanto portatore dell'interesse dei creditori alla rimozione di statuizioni incidenti sulla consistenza patrimoniale dell'attivo.
      Questa è la situazione attuale che non vieta, in pendenza di fallimento, il sequestro penale finalizzato alla confisca, ma consente al curatore di impugnare la decisione, con possibilità di ottenerne la revoca.
      Quanto alla privilegio, l'art. 2768 c.c. stabilisce che "Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale, secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale" e tale privilegio occupa nella gradutaoria di cui all'art. 2778 c.c. il decimo posto. Nella tabella dei privilegi Fallco è il seguente:
      Prg. 30 Prefer. G10.1e Spe CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 10 - spese del procedimento penale ex artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.
      Sono poi indicate altre voci (vicine) per le richieste del danneggiati da reato, dei difensori, ecc.
      Zucchetti Sg srl