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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
domanda ammissione dipendenti trasferiti
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Maddalena Cottica
sondrio07/01/2021 11:16domanda ammissione dipendenti trasferiti
Buongiorno,
la società alfa, fallita nel mese di luglio 2019, prima del fallimento in data 20.2.2017, ha trasferito alla società beta, anch'essa fallita ad agosto 2019 alcuni dipendenti cedendo alla stessa tfr e ratei maturati alla data del passaggio. Tali importi non sono mai stati corrisposti alla società alfa.
Per questo motivo ho presentato domanda di ammissione al passivo della società beta in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, Cod. Civ. , oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, in relazione ai crediti per TFR e ratei derivanti dal trasferimento dei dipendenti.
Il curatore del fallimento beta ha però riconosciuto l'ammissione del credito al chirografo con questa motivazione: "Non viene riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cc. trattandosi di importi riferiti a TFR e ratei che non risultano essere mai stati corrisposti ai lavoratori dalla società istante, per i quali non è pertanto possibile richiedere la surroga legale ex art. 1203 n. 1 c.c. nella medesima posizione e nello stesso grado di privilegio del credito soddisfatto".
Si evidenzia che il fallimento alfa non ha disponibilità ed è per questo che non ha ancora corrisposto nulla ai creditori.
Per altro i crediti per TFR e ratei relativi ai dipendenti trasferiti con passaggio diretto sono divenuti esigibili con la cessazione del rapporto di lavoro in capo ad alfa SRL a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della stessa. Per effetto dell'accordo relativo al trasferimento dei dipendenti, beta SRL è responsabile per gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro antecedenti al passaggio, compresi il TFR e i ratei.
Considerato che:
- la metà dei dipendenti trasferiti sono stati ammessi al passivo del Fallimento di alfa SRL in privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, Cod. Civ. per i crediti di lavoro subordinato oltre a rivalutazione monetaria e interessi,
- i medesimi dipendenti hanno già presentato domanda all'INPS per l'intervento del Fondo di Garanzia;
- non sono ancora decorsi i 12 mesi dall'esecutività dello Stato Passivo, quindi gli altri dipendenti trasferiti possono presentare istanza tardiva per l'ammissione al passivo;
tutto ciò premesso e considerato si chiede se è corretto insistere
chiedendo
1.in via principale l'ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, Cod. Civ., oltre a rivalutazione monetaria e interessi degli importi per tfr e ratei relativi a tutti i dipendenti trasferiti;
2.in via subordinata l'ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, Cod. Civ., oltre a rivalutazione monetaria e interessi (corrispondenti ai crediti per TFR antecedenti a l trasferimento dei lavoratori già ammessi al passivo) e l'ammissione al passivo , con riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, Cod. Civ. subordinato all'ammissione al passivo dei lavoratori trasferiti,che non hanno ancora presentato domanda di ammissione al passivo.
Si ringrazia-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/01/2021 20:04RE: domanda ammissione dipendenti trasferiti
Dovrebbe spiegarci a che titolo i dipendenti di Alfa srl sono stati "trasferiti" o "ceduti" a beta srl. E' intervenuta una cessione di azienda o un ramo di essa? Il credito azionato da Alfa riguarda il periodo ante o post cessione ?
Grazie
Zucchetti SG srl-
Maddalena Cottica
sondrio08/01/2021 10:44RE: RE: domanda ammissione dipendenti trasferiti
E' stato sottoscritto un accordo sindacale semplicemente evidenziando che tra le società esiste un rapporto di collegamento (le compagini sociali della società sono genitori e figlio) e che alcuni dipendenti della società alfa avrebbero prestato d'ora in avanti la propria opera per la beta, non vi è stata alcuna operazione particolare.
Mi scuso per un refuso nella prima riga del quesito dove ho indicato società alfa anziché società beta, la frase corretta è la seguente:
Buongiorno, la società beta, fallita nel mese di luglio 2019, prima del fallimento in data 20.2.2017, ha trasferito alla società alfa anch'essa fallita ad agosto 2019 alcuni dipendenti cedendo alla stessa tfr e ratei maturati alla data del passaggio. Tali importi non sono mai stati corrisposti alla società alfa.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/01/2021 19:28RE: RE: RE: domanda ammissione dipendenti trasferiti
Alla luce del dato aggiornato da lei fornito- che chiarisce, almeno in fatto, alcune delle perplessità che ci erano sorte- la società Beta, fallita nel mese di luglio 2019, ha "trasferito", in data 20.2.2017, alla società Alfa. autonoma e indipendente dalla prima anche se le rispettive partecipazioni risalgono ai membri della stessa famiglia, e anch'essa fallita ad agosto 2019, alcuni dipendenti cedendo alla stessa tfr e ratei maturati alla data del passaggio. Non è un trasferimento risalente alla previsione dell'art. 2103 c.c. in quanto è avvenuto non da una unità produttiva all'altra della stessa azienda, ma da una società ad un'altra, senza contestuale cessione di azienda o ramo di azienda. Comunque, visto che questa operazione è avvenuta attraverso la sottoscrizione di un accordo sindacale è inutile indagare sulla natura del trasferimento, anche perché in questa sede non vengono in discussione in via diretta i diritti dei lavoratori, e bisogna guardare cosa prevede tale accordo circa gli obblighi del pagamento dei dipendenti.
Essendo stati ceduti alla soc. Alfa, insieme ai dipendenti, anche il tfr e ratei maturati alla data del passaggio, è chiaro che al pagamento di tali voci è tenuto il fallimento Alfa, nel quale alcuni dipendenti si sono insinuati. Lei aggiunge, però, che "per effetto dell'accordo relativo al trasferimento dei dipendenti, beta SRL è responsabile per gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro antecedenti al passaggio, compresi il TFR e i ratei"; è stata quindi convenzionalmente fissata una responsabilità solidale di Beta come in caso di cessione di azienda, per la quale il secondo comma dell'art. 2112 c.c., prevede appunto, che il cedente (Beta) e il cessionario (Alfa) sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento"; la norma aggiunge che la liberazione del cedente può essere consentita tramite accordi sindacali, che, nella specie, hanno, invece, confermato il principio legislativo estendendone l'applicazione alla fattispecie, anche se è mancato un trasferimento di azienda.
Bisogna allora fare riferimento alla disciplina della solidarietà e, alla luce di questa (art. 1299 c.c. e artt. 61 e62 l.fall.), il regresso del debiore in solido è possibile solo dopo l'effettivo pagamento dei creditore beneficiario, per cui il curatore dedl fallimento Beta, in realtà, avendo utilizzato questa motivazione della mancato pagamento da parte di Alfa, avrebbe dovuto escludere il credito azionato e non riconoscerlo in chirografo. Ciò anche perché la solidarietà è porta un raforzamendo dellobbligazione verso il creditore, che può rivolgersi a ciascuno dei debitori per ottenere il pagamento, ma nei rapporti interni tra condebitori si deve tenere conto di quanto tra essi stabilito. Nel caso, con la c.d. cessione del tfr e ratei sembra che Alfa si sia accollato i debiti per queste voci che Beta aveva verso i dipendenti, per cui se non si impugna per qualche motivo tale accordo, Alfa nulla può pretendere da Beta.
Che fare, a questo punto? Se, come pare di capire, si è ancora nella fase del progetto di stato passivo (lei parla di decisone dl curatore e non del giudice), far valere le ragioni di sopra sarebbe controproducente perchè potrebbero portare alla completa esclusione del credito sulla base di una più attenta valutazione, per cui converrebbe non dire nulla. Se la decisione del curator viene confermata dal giudice, potrebbe proporre impugnazione allo stato passivo sostenendo che una volta che è stato riconosciuto il credito del fallimento Alfa, è stato riconosciuto che il curatore del fallimento Alfa aveva diritto ad agire in regresso; ma in tal caso il credito doveva essere ammesso con il privilegio richiesto in quanto con l'azione di regresso esercitata il fallimento si sostituito nella posizione dei lavoratori.
Zucchetti SG srl-
Maddalena Cottica
sondrio11/01/2021 10:07RE: RE: RE: RE: domanda ammissione dipendenti trasferiti
Grazie, quindi nelle osservazioni al progetto di stato passivo insisterò nella richiesta di ammissione al privilegio e non al chirografoe chiedere:
1.in via principale l'ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, Cod. Civ., oltre a rivalutazione monetaria e interessi degli importi per tfr e ratei relativi a tutti i dipendenti trasferiti;
2.in via subordinata l'ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, Cod. Civ., oltre a rivalutazione monetaria e interessi (corrispondenti ai crediti per TFR antecedenti a l trasferimento dei lavoratori già ammessi al passivo) e l'ammissione al passivo , con riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, Cod. Civ. subordinato all'ammissione al passivo dei lavoratori trasferiti,che non hanno ancora presentato domanda di ammissione al passivo.
Condordate?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/01/2021 19:52RE: RE: RE: RE: RE: domanda ammissione dipendenti trasferiti
Si per ora va bene così, poi dovrà valutare cosa decide il giudice.
Zucchetti SG srl.
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