Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

RIPARTO FALLIMENTARE A CREDITORE STUDIO ASSICIATO DECEDUTO

  • Ortenzia De Grazia

    AMANTEA (CS)
    12/04/2022 15:29

    RIPARTO FALLIMENTARE A CREDITORE STUDIO ASSICIATO DECEDUTO

    In un fallimento datato due avvocati ( padre e figlio) fanno domanda di ammissione in qualità di contitolari di un omonimo studio associato quest'ultimo ammesso allo stato passivo.
    In sede di riparto parziale emerge che un avvocato ( padre) contitolare è deceduto e lo studio legale a cessato l'attività. L'altro avvocato ( figlio) prosegue l'attività a proprio nome con altra partita iva.
    Come deve essere ripartita la somma:
    - all'avocato in vita per in base alla quota associativa dello studio? in tal caso bisogna chiedere l'atto costituivo dello studio associato?
    - agli eredi dell'avvocato deceduto?
    - oppure è possibile per il contitolare dello studio, previa presentazione di dichiarazione con la quale esonera la Curatela da ogni responsabilità, incassare l'intera somma ? è necessaria specifica procura per il pagamento in favore di un solo erede.
    che documentazione va richiesta (certificato di morte, dichiarazione successione, atto notorio composizione nucleo familiare ).
    - la cu a chi va intestata?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/04/2022 20:17

      RE: RIPARTO FALLIMENTARE A CREDITORE STUDIO ASSICIATO DECEDUTO


      Ritenute applicabili, secondo la diffusa opinione, allo studio associato tra professionisti le regole dettate in materia di società di persone, il decesso di uno degli associati ha determinato, a norma dell'art. 2284 c.c. lo scioglimento del rapporto limitatamente a quel soggetto e, salvo diversa disposizione statutaria, comporta la liquidazione della quota, salvo scioglimento della società o continuazione con gli eredi. Esclusa la continuazione dello studio associato con gli eredi, stante il carattere personale del rapporto con lo studio e considerato che, nel caso i professionisti associati erano due, è del tutto naturale che il decesso di uno dei due abbia determinato non solo lo scioglimento del rapporto personale con il socio deceduto ma lo scioglimento dello studio.
      Fin qui è tutto abbastanza chiaro, il resto è frutto di nostra costruzione. Secondo noi, invero, I due eventi, ai fini che qui interessano, vanno tenuti distinti. Lo scioglimento del singolo rapporto ha determinato l'esclusione dall'associazione del singolo socio con nascita in capo agli eredi del diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2289 c.c., ossia del diritto al pagamento di una somma di danaro che rappresenta il valore della quota, con la conseguente impossibilità per gli eredi di pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà, o in godimento, fino allo scioglimento della società, salva diversa pattuizione. Il valore della quota deve essere determinato in base alla situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento, tenendo in considerazione le operazioni in corso e dei crediti vantati.
      Il successivo scioglimento dell'associazione ha comportato la cessazione della società e, in mancanza di una espressa regolamentazione, la giurisprudenza ha ritenuto che i crediti non riscossi in vita della società o comunque le sopravvenienze attive e beni si traferiscono, con la cancellazione ed estinzione della società, in capo agli ex soci, tra i quali si istaura un regime di contitolarità o di comunione indivisa sugli stessi.
      Poiché l'unico socio residuato al momento dello scioglimento era l'associato sopravvissuto, possiamo ritenere che il pagamento possa essere a lui effettuato in qualità, appunto, di unico socio superstite della estinta associazione, specie se rilascia una dichiarazione con la quale esonera la curatela da ogni responsabilità; saranno poi gli altri eredi dell'associato deceduto (se ve ne sono) a poter avanzare eventuali pretese nei confronti di chi ha percepito il pagamento del credito.
      Zucchetti SG srl