Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Domanda insinuazione per danno da inadempimento contrattuale
-
Fabio Massimiliano Canzoniere
Lamezia Terme (CZ)02/11/2021 16:32Domanda insinuazione per danno da inadempimento contrattuale
Gentilissimi,
Avrei bisogno di sottoporVi un quesito in ordine ad una domanda tempestiva di ammissione al fallimento.
Per semplicità, chiamerò "A" la società fallita e "B" la società che ha presentato domanda di insinuazione allo stato passivo fallimentare.
In periodo ante fallimento, con contratto di subappalto, la Società "B" affidava alla odierna fallita un loto di lavori stradali.
Nel contratto di subappalto era contenuta una clausola, c.d. penale, la quale stabiliva che, in caso di mancata o parziale completamento dei lavori o nei casi di ritardo nella consegna, la società oggi fallita, avrebbe dovuto pagare una penale pecuniaria pari allo 0,1% giornaliero (per ogni giorno di ritardo) fino ad un massimo del 10%. Percentuale sul valore del contratto di subappalto.
L'odierna fallita, senza mai completare o consegnare i lavori, ha abbandonato, senza valida motivazione, il cantiere. Il dato è provato e conclamato.
Per tale motivo, la società "B" ha presentato domanda di insinuazione, con rango chirografario, chiedendo il pagamento della penale nonché degli ulteriori danni causati dall'abbandono del cantiere (ammaloramento delle opere oggetto di intervento).
Dal punto di vista strettamente connesso all'ammontare del danno, non essendovi dubbi sul danno già previsto dalla calsuola contrattuale, si porrebbe la questione di giudicare la fondatezza della richiesta dei danni accessori, poiché di questi, l'istante non fornisce alcuna concreta prova.
In un colloquio interlocutorio con il G.D., questi poneva il dubbio della c.d. vis attractiva della valutazione della domanda rispetto alla procedura fallimentare, chiedendomi di effettuare un approfondimento.
Tutti gli approfondimenti che ho potuto effettuare, mi conducono a pensare che, mentre l'azione di risoluzione del contratto potrebbe essere questione da affrontare in un eventuale giudizio di cognizione, la domanda pecuniaria riguardante il danno dovrebbe soggiacere al c.d. "principio di esclusività del concorso", dovendosi risolvere in sede di valutazione dello stato passivo.
Ora, sul fondamento della pretesa, le prove documentali offerte dall'istante e quelle in possesso degli organi fallimentari, fugano ogni dubbio. In concreto, non vi è dubbio che la società fallita sia inadempiente ed abbia abbandonato il cantiere.
Non si porrebbe quindi il problema di valutare la fondatezza della domanda.
Resterebbe da valutare il quantum del danno.
Riterrei quindi che, la questione, debba essere interamente risolta in sede di valutazione dello stato passivo.
Sarei quindi orientato ad ammettere in chirografario l'importo stabilito dalla clausola penale e ad escludere tutte le altre richieste perché non provate (l'istante non ha allegato nemmeno una perizia giurata sugli effettivi danni materiali né altre prove sui maggiori oneri sostenuti per riassegnare i lavori ad altri soggetti).
Vi sarei grato se poteste esprimere Vs. pregiato parere.
Grazie
Massimiliano Canzoniere-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/11/2021 18:24RE: Domanda insinuazione per danno da inadempimento contrattuale
Sulla estensione dell'accertamento del passivo anche alle pretese creditorie derivanti da applicazione della clausola penale non sussistono dubbi (da ult. cfr. Cass, sez. un. 28/01/2021, n. 2061), in quanto il principio della esclusività della verifica riguarda tutte le pretese che si intendono azionare e far valere sul patrimonio fallimentare.
Lei suggerisce di ammettere tale credito perché ampiamente provato l'inadempimento della società fallita, tuttavia rimane il potere del giudice delegato di valutare la congruità dell'importo della clausola in relazione alla situazione concreta, per cui la somma insinuata potrebbe eventualmente essere ridotta, ove si giungesse alla conclusione della non equità o eccessività.
Altro dato pacifico è che la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (giur. pacifica, cfr da ult. Cass. 26/07/2021, n.21398)
Pertanto, quanto al danno, controlli prima di tutto se nel contratto è fatto salvo il risarcimento del maggior danno nonostante la previsione della clausola penale, perché in mancanza di tale previsione la questione del danno potrebbe essere definitivamente eliminata con tale eccezione. E' molto probabile che tale salvezza sia stata prevista in quanto viene normalmente riprodotta nei contratti, nel qual caso è giusta la sua proposta di rigettare la domanda per mancanza assoluta di prova. Ricordi poi che, qualora il creditore fornisse la prova del danno, da questo andrebbe scalato l'importo della clausola penale.
Zucchetti Sg srl .
-