Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Affitto d'azienda e rapporto con i dipendenti cessati

  • Claudia Fracassi

    BRESCIA
    18/01/2023 17:00

    Affitto d'azienda e rapporto con i dipendenti cessati

    Alla data della sentenza di fallimento era in essere un contratto di affitto d'azienda tra la fallita (concedente) e una società affittuaria. Il curatore prosegue nell'affitto d'azienda, incassando i canoni dall'affittuaria. Secondo il contratto di affitto, l'affittuaria subentra nel contratto di lavoro subordinato. Nel corso dell'affitto d'azienda i dipendenti trasferiti all'affittuaria si licenziano tutti e l'affittuaria eroga a tutti loro la somma relativa all'intero TFR (sia per la parte di competenza della fallita che per la parte maturata nel corso dell'affitto).
    Posto che solo alcuni dei suddetti dipendenti si sono insinuati nel fallimento (e le relative istanze sono state accolte), i dubbi sono i seguenti:
    a) può l'affittuaria surrogarsi nel credito del dipendente già ammesso allo SP che ha successivamente percepito la somma dall'affittuaria? Per la surroga è sufficiente la dimostrazione del pagamento oppure è opportuna una desistenza da parte del dipendente insinuato?
    b) per quanto concerne i dipendenti non insinuati ma comunque pagati interamente dall'affittuaria, quest'ultima può insinuarsi nel passivo del fallimento (ovviamente con i dovuti gradi di privilegio per TFR e contributi). Ma qual è il momento dal quale decorre l'anno per far sì che l'istanza di ammissione non sia considerata ultratardiva e venga ammessa allo stato passivo? Il termine è da imputarsi a ritroso data dalla ricezione della lettera ex art.92 l.f. da parte del dipendente? oppure si considera la data di licenziamento? oppure la data di pagamento del TFR da parte dell'affittuaria (che in linea di massima è successivo di circa un mese dalla data di licenziamento)? o niente di tutto ciò ?
    Vi ringrazio per la vostra preziosa collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/01/2023 17:58

      RE: Affitto d'azienda e rapporto con i dipendenti cessati

      L'affittuario dell'azienda può surrogarsi nella posizione dei lavoratori ai quali ha pagato la quota del TFR a carico del concedente in quanto l'art. 1203, n. 3 c.c. ammette la surrogazione legale "a vantaggio di colui che essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo" e, a sua volta l'art. 2112 c.c. stabilisce che in caso di trasferimento, come di affitto di azienda, il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. La surroga nella posizione dei creditori già ammessi al passivo può essere esercitata ai sensi del secondo comma dell'art. 115, con domanda rivolta al curatore che deve valutare che effettivamente sussista la prova dell'avvenuto pagamento dei crediti e che quanto chiesto corrisponda alla quota ammessa al passivo; la prova deve essere documentale, ma nulla impedisce, per tranquillità, di chieder conferma al lavoratore. Se il lavoratore non è stato già ammesso al passivo, il creditore in surroga deve insinuarsi regolarmente dimostrando il titolo che lo abilita alla surroga, ossia l'avvenuto pagamento della quota del TFR a carco dell'impresa fallita.
      Quanto alla questione di cui alla lett. b), va chiarito che il termine annuale per la presentazione delle domande tardive decorre sempre dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo; decorso l'anno (in mancanza di disposta proroga a 18 mesi) le domande successive sono da considerare super tardive e il creditore deve fornire la prova che il ritardo non è dipeso da causa a lui imputabile. In questo ambito assume rilievo il momento in cui è cessata la causa che impediva la presentazione della domanda o, sotto altra forma, è maturata la possibilità di esercitare il diritto che prima non poteva essere azionato; secondo parte della giurisprudenza il ritardo non è imputabile quando la domanda super tardiva è stata trasmessa al curatore entro un anno dalla cessazione della causa che lo impediva, nel mentre, secondo altra giurisprudenza deve fari una valutazione caso per caso e non riproporre il termine di un anno- dettato per le tardive- alla non imputabilità del ritardo nelle super tardive.
      Orbene, nella fattispecie in esame l'affittuario per poter esercitare la surroga in regresso doveva aver pagato i dipendenti, per cui è da questo momento che decorre l'anno entro cui incolpevolmente può presentare domanda super tardiva o, se si segue l'altar tesi, la data da prendere in considerazione per valutare se la domanda è pervenuta in tempo congruo secondo le circostanze.
      Zucchetti SG srl