Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Trattamento credito ammesso al passivo in RIERVA ed in Via condizionata

  • Leonardo Donnola

    Spoleto (PG)
    24/02/2022 12:47

    Trattamento credito ammesso al passivo in RIERVA ed in Via condizionata

    Buon giorno,

    Vorrei rappresentarVi la seguente tematica che mi trovo ad affrontare.

    Un credito fallimentare è stato ammesso al passivo CON RISERVA in quanto, precedentemente al fallimento, era stato accertato da sentenza di primo grado e poi confermato in appello; appena prima del fallimento, però, è intervenuta sentenza della Suprema Corte di Legittimità che ha Cassato la sentenza di appello, con rinvio per nuovo esame sul merito.

    Per quanto precede, come detto, il GD ha ammesso il credito al passivo con riserva e condizionandolo (nell'an e nel quantum) all'esito del riferito giudizio di Appello.

    Il provvedimento di ammissione al passivo con riserva NON è stato impugnato dal creditore ed ormai è decorso il termine per provvedervi.

    La Curatela si è costituita nel giudizio di rinvio in appello; la Corte di Appello si è alla fine pronunciata dichiarando l'improcedibilità del giudizio ordinario dinanzi a quella instauratosi, in favore del Foro fallimentare statuendo che sul merito, essendo intervenuto il fallimento, competente a decidere deve essere il Giudice Fallimentare da interessarsi con istanza di insinuazione al passivo.

    A questo punto, essendo stato approvato lo stato passivo divenuto definitivo e (come già riferitovi) non avendo il creditore proposto l'opposizione all'ammissione CON RISERVA al passivo, chiedo un Vs parere sul "trattamento" da riservarsi a tale credito.

    Ciò nel senso:

    - attesa la mancata proposizione dell'opposizione allo stato passivo da parte del creditore del provvedimento che lo ha ammesso con riserva, e così la definitività dello stato passivo, tale credito va considerato escluso (anche se il giudice ordinario del rinvio non è entrato nel merito)?

    - si potrebbe, invece, aprire una parentesi "straordinaria" dinanzi al Tribunale Fallimentare, magari estendendo la portata dell'art. 98 commi 4 e 5 LF, per chiederne una decisione sul merito in forza della istanza originaria di ammissione al passivo formulata al creditore?

    A mio parere (ma ovviamente non ho alcuna certezza) fatta salva la possibilità che appena precede, la mancata opposizione del creditore al provvedimento che ne ha dichiarato l'ammissione al passivo con riserva, potrebbe aver pregiudicato le future pretese del credito azionato.

    Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione a questa mia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/02/2022 19:23

      RE: Trattamento credito ammesso al passivo in RIERVA ed in Via condizionata

      Il credito è stato ammesso con riserva dell'esito del giudizio ordinario in corso, che al momento è stato definito non nel merito, ma con la dichiarazione di improcedibilità in quanto la domanda doveva essere proposta avanti al giudice delegato con le forme della insinuazione al passivo.
      L'art. 113bis l. fall. stabilisce che "Quando si verifica l'evento che ha determinato 'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente" La norma non prevede il caso contrario che l'evento condizionate sia nel senso di non ammettere l'ammissione definitiva senza riserva ma di escludere l'ammissione, tuttavia, essendo questa l'unica norma per eliminare le ammissioni riservate , la stessa va applicata anche nella fattispecie contraria , per cui, a nostro avviso, il curatore, preso atto della decisione definitiva della Corte d'appello, può chiedere al giudice delegato la modifica dello stato passivo con esclusione del credito ammesso con riserva in quanto la sentenza, cui l'ammissione era condizionata, non è favorevole al creditore non avendo riconosciuto il diritto che avrebbe determinato l'ammissione piena senza riserva.
      Fatto questo passaggio, il resto compete al creditore , che, se vuole partecipare al passivo dovrà presentare domanda di insinuazione, tardiva o super tardiva, che non è preclusa dalla precedente ammissione riservata non impugnata perché questa era corretta nel momenti in cui è stata posta esistendo una causa in corso che poteva condizionare l'ammissione; poi è intervenuta una decisone in senso negativo per il creditore ed ha appurato che deve procedere con l'ammissione al passivo.
      Ovviamente in sede di insinuazione, se supertardiva, sarà valutata la colpevolezza o meno del ritardo.
      Zucchetti Sg srl