Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Amministratore paga dopo la dichiarazione di fallimento, il beneficiario deve restituire l'importo?

  • Ivano Cangini

    Montecalvo in Foglia (PU)
    06/07/2022 09:24

    Amministratore paga dopo la dichiarazione di fallimento, il beneficiario deve restituire l'importo?

    Può essere richiesta da parte del curatore la restituzione, al creditore in buona fede, di un bonifico disposto dalla fallita nello stesso giorno in cui la sentenza di fallimento veniva depositata in cancelleria e notificata lo stesso giorno sulla pec dell'avvocato?
    Il creditore ha riscosso in buona fede, non sapendo della dichiarazione di fallimento. L'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art.44 l.f. va contestata all'amministratore che deve restituire la somma che ha pagato, oppure è il creditore che ha riscosso in buona fede che deve restituire l'importo riscosso??
    Pare logico supporre che la restituzione della somma debba essere richiesta all'amministratore che ha disposto il pagamento nello stesso giorno della dichiarazione di fallimento e non del creditore in buona fede.
    E' corretto?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/07/2022 18:12

      RE: Amministratore paga dopo la dichiarazione di fallimento, il beneficiario deve restituire l'importo?

      Ci permettiamo di dissentire in quanto l'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 44 l. fall. prescinde dalla buona fede del terzo, che è il beneficiario del pagamento che deve restituire in quanto inefficace.
      In tal senso la costante giurisprudenza della S. Corte. Ricordiamo da ultimo Cass. 13/01/2021, n. 377, che ha così statuito e spiegato:" L'articolo 44 della legge Fallimentare, ai commi 1 e 2, prevedendo, tra l'altro, l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonché di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione di suo fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, di cui al precedente articolo 42, assicurando la par condicio creditorum. Tale inefficacia trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare un'inefficacia che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori. Tale principio è finalizzato, nella sua assolutezza, a una efficace e diretta tutela della massa dei creditori. Pertanto, sotto il profilo giuridico, è affatto irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia predetta non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte dell'altro contraente, della intervenuta dichiarazione di fallimento della sua controparte: trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale".
      Nei confronti dell'amministratore della società fallita non può chiedere la ripetizione di quanto pagato, ma potrebbe eventualmente svolgere una azione di risarcimento danni per responsabilità, ma è del tutto evidente come sia più semplice far valere la automatica inefficacia del pagamento nei confronti del beneficiario.
      Zucchetti Sg srl