Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Contributo per il funzionamento dell'AGCM - Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato

  • Federico Oliosi

    Verona
    29/07/2022 17:22

    Contributo per il funzionamento dell'AGCM - Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato

    Con domanda tempestiva di ammissione al passivo di un fallimento aperto nel luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha insinuato al passivo - fra gli altri - il credito dell'AGCM per il contributo di funzionamento dovuto per gli anni 2020 e 2021 in forza del comma 7-ter dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, a sua volta recato da cartelle di pagamento notificate alla società fallita oltre sessanta giorni prima dell'apertura del fallimento (codice tributo 2Y19), chiedendo per esso il riconoscimento del privilegio di grado 18° di cui agli "artt. 2752 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.".
    Tuttavia, poiché nella L. 287/1990 e ss.mm. non mi sembra di rinvenire alcuna previsione che attribuisca al detto contributo il privilegio di cui ai citati articoli del c.c., né alcun rinvio alle norme in tema di privilegi sulle imposte dirette, chiedo se detto privilegio sia realmente riconoscibile al detto credito.
    Federico Oliosi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/08/2022 23:01

      RE: Contributo per il funzionamento dell'AGCM - Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato

      Siamo assolutamente d'accordo con le perplessità esposte nel quesito.
      La disposizione citata recita infatti: "All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari a ...": tale contributo non è certo equiparabile ad alcuna delle fattispecie elencate dall'art. 2752 c.c.:
      - "imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi"
      - "imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto"
      - "imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni".
      Né la norma istitutrice del contributo vi attribuisce una specifico privilegio, né stabilisce l'equiparazione a una delle fattispecie menzionate.
      Di conseguenza il privilegio, a nostro avviso, non spetta.