Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

AUTOMEZZI IN LEASING

  • Massimo Marrapodi

    Cesenatico (FC)
    27/07/2022 17:44

    AUTOMEZZI IN LEASING

    Buongiorno, sono curatore del fallimento di una ditta individuale: 1) Ho rinvenuto un automezzo, detenuto in leasing, parcheggiato presso un'officina la quale ha anche effettuato su tale mezzo, lavori di manutenzione e riparazione ed ha emesso, precedentemente alla dichiarazione di fallimento, le relative fatture alla ditta poi fallita; 2) La stessa officina si è poi insinuata al passivo sia per i lavori effettuati sia per il parcheggio dell'automezzo, lo stato passivo, anche quello delle domande tardive, è divenuto esecutivo prima dell'insinuazione della società di Leasing; 3) il sottoscritto, nel momento in cui ha ricevuto la domanda di ammissione al passivo tardiva da parte della società di leasing, riscontrato che le somme richieste sono abbondantemente superiori al valore stimato del mezzo, ha comunicato alla società di leasing la rinuncia al subentro nel contratto e quindi rinuncia al riscatto del mezzo; 4) oggi la società di leasing mi comunica che il titolare dell'officina non intende consegnargli il mezzo se prima non riceve (dal leasing) il pagamento di quanto dovutogli.
    Come dovrei rispondere? Le fatture di manutenzione e riparazione di chi sono a carico? La spesa per il parcheggio del mezzo di chi è a carico? posso rispondere al leasing che io ho rinunciato al mezzo e quindi la questione è tra loro e l'officina e non riguarda la procedura? Nel caso in cui l'officina fosse pagata dal leasing, posso escludere il credito dell'officina dallo stato passivo ormai esecutivo? se si, come?
    grazie!
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/07/2022 16:04

      RE: AUTOMEZZI IN LEASING

      La questione presenta molte sfaccettature. Fino alla insinuazione dell'Officina va tutto bene, presumendo che l'auto sia stata portata dal fallito presso l'autofficina per effettuare lavori di riparazione; quest'ultima ha correttamente trattenuto il mezzo (ammesso che ne fosse stata richiesta la restituzione) in quanto ha esercitato il diritto di ritenzione che l'art. 2756 c.c. gli consente. Tale diritto di ritenzione ha lo scopo di garantire il pagamento delle riparazioni e della relativa custodia ed è condizione per l'esercizio del relativo privilegio, nonché per poter esercitare le facoltà previste dall'art. 53 l. Fall., di modo che, una volta ottenuta l'ammissione al passivo per il proprio credito, non vi è più motivo di esercitare la ritenzione, che ha raggiunto il suo scopo, anche perché se il riparatore non chiede didi soddisfarsi direttamente né di essere autorizzato alla vendita (come consentono i commi 1 e 2 dell'art. 53 l. fall.), il bene non potrebbe essere venduto dal fallimento.
      La situazione si complica per il fatto che l'auto oggetto delle riparazioni è in leasing e il rapporto con l'autofficina è intervenuto con l'utilizzatore poi fallito e, a sua volta, il curatore si è sciolto dal contratto di leasing, per cui presumibiilmente la società concedente ha presentato domanda di rivendica del bene accolta (o comunque dovrà presentarla per avere un titolo per ottenere la restituzione dell'auto.
      A questo punto, a nostro avviso, nulla cambia per il fallimento, se non il fatto che legittimato alla richiesta di restituzione dell'auto è la società di leasing che ha rivendicato il bene, e non più il fallimento, che continua a rispondere del debito per riparazione e custodia come riconosciuto in sede di ammissione. Che poi l'Officina possa opporre il diritto di ritenzione alla società di leasing (a nostro parere non lo può fare per il motivo sopra detto circa l'esaurimento del diritto di ritenzione e la estraneità della società di leasing al rapporto intercorso con il concedente che ha generato il credito azionato a garanzia del quale la legge prevede la ritenzione), è questione che non interessa più la procedura fallimentare.
      Questa proposta è la soluzine che ci sembra più corretta, ma la complessità della questione potrebbe anche giustificare diversa interpretazione.
      Zucchetti SG Srl
      • Santina Meli

        siracusa
        15/12/2023 09:27

        RE: RE: AUTOMEZZI IN LEASING

        Buongiorno sono curatore di una società da poco dichiarata in liquidazione giudiziale. All'atto dell'interrogatorio del fallito e' emerso che diversi autocarri della società si trovano presso in officina alcuni dei quali per eseguire delle riparazioni, che non so se siano state eseguite ed altri per allocazione a titolo di cortesia. Ho fissato la data per l' inventario ma mi sorge un dubbio in ordine al diritto di ritenzione che potrebbe vantare l'officina sui beni riparati. Immagino di dovere comunque fare l'inventario e apprendere i beni all'attivo fallimentare, correggetemi se sbaglio. Ma relativamente alla vendita, posso procedere alla vendita o devo attendere l'insinuazione al passivo del riparatore?e se non dovesse insinuarsi? Devo necessariamente vendere a lui e in che modalità ossia se a trattativa privata, ma non è detto che sia interessato all'acquisto e quindi rimarrei vincolata? Non ho ancora appurato se nel CCII quale sia la norma di riferimento all'art 53 l.f. Peraltro vorrei proporgli eventualmente di fare un'istanza per le spese di deposito che andrebbero a maturare dal fallimento in avanti non avendo altro luogo in cui portare i veicoli. Grazie per la risposta
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/12/2023 19:47

          RE: RE: RE: AUTOMEZZI IN LEASING

          Premesso che sia i crediti per le riparazione che quelli per il deposito sono assistiti da privilegio con diritto di ritenzione (i primi ex art. 2756 c.c. e i secondi ex art. 2761 c.c.), trova applicano nella fattispecie l'art. 152 CCII, che riprende, con alcune modifiche, l'art. 53 l. fall.. Tuttora i titolari di questi crediti, come i pignoratizi, possono realizzare al di fuori del concorso la vendita dei beni oggetto della garanzia qualora si siano insinuati e siano stati ammessi al passivo, alle condizione elencate nel comma 2 dell'art. 152 (che su questo punto differisce dal corrispondente comma dell'art. 53 l. Fall.). Nulla è cambiato, invece, circa la possibilità di vendita da parte del curatore in quanto il nuovo comma 4 dell'art. 152 CCII, riprendendo il comma 3 dell'art. 53 l.fall., dispone che "Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2". Pertanto, qualora il creditore con ritenzione non si insinua non potrà chiedere di vendere lui il bene, ma il curatore, per poterlo fare, deve comunque procedere al pagamento del credito vantato, sempre che, naturalmente il creditore eserciti la ritenzione.
          I beni oggetto di pegno come di diritto di ritenzione vanno inventariati anche se rimangono nella disponibilità del creditore pignoratizio o con diritto di ritenzione (anche se parte della dottrina ritiene che a quel punto la ritenzione come il pegno hanno esaurito la loro funzione)
          Zucchetti SG srl