Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio spese legali per procedura esecutiva presso terzi

  • Stefano Simeone

    Reggio Emilia (RE)
    12/09/2022 18:22

    privilegio spese legali per procedura esecutiva presso terzi

    Gentilissimi,
    vorrei il Vostro parere per due quesiti, riferiti al tema delle spese legali da riconoscersi nello stato passivo.
    Caso:
    ipotizzando l'insinuazione di un creditore privilegiato, su d.i. provvisoriamente esecutivo ma dichiarato definitivo dopo il fallimento. Il creditore, in virtù del titolo, ha notificato precetto e avviato pignoramento presso terzi positivo, poi interrotto per intervenuto fallimento.
    Le domande che vorrei proporVi sono le seguenti:
    1) se il d.i. non è definitivo ante fallimento, nonostante abbia fatto seguito precetto ed esecuzione presso terzi positiva, siete comunque dell'avviso che le spese legali non debbano essere riconosciute per nessuna delle attività compiute, o che debbano essere escluse solo quelle per l'ottenimento del decreto, mentre andrebbero ammesse quelle per l'esecuzione?
    2) se si concludesse per il riconoscimento delle spese per l'esecuzione (e comunque, in generale, lì dove debbano essere riconosciute perché avviate su titolo definitivo), dette spese per il pignoramento presso terzi dovrebbero essere riconosciute in privilegio, ma quale privilegio è più corretto utilizzare tra quelli messi a disposizione dal programma?
    Ad avviso dello scrivente, dovrebbe essere utilizzato o il codice A1.1 o il codice A1.1e, ma si tratta di privilegi speciali e non capisco a cosa dovrei legarli.
    Rimarrebbe il codice A1.2, che è generale ma mi sembrerebbe meno corretto.

    Vi ringrazio molto e attendo Vostre indicazioni.
    Cordialmente.
    CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO PER SPESE DI GIUSTIZIA - crediti per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori aventi privilegio sugli stessi ex art. 2755 c.c. A1.1
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2022 16:09

      RE: privilegio spese legali per procedura esecutiva presso terzi

      Se si muove dal principio, accolto dalla giurisprudenza, che il decreto ingiuntivo non dichiarato definitivo ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento è tamquam non esset, diventano inopponibili al fallimento dell'ingiunto, non solo le spese riguardanti l'ottenimento del decreto ingiuntivo, ma anche tutte le altre spese effettuate in base a quel decreto che è come se non esistesse.
      Si potrebbe dire che l'ingiungente, quando ha iniziato l'esecuzione era fornito di un titolo che gli consentiva di agire in via esecutiva, ma questo titolo era costituito da un provvedimento fornito solo della provvisoria esecutorietà, col rischio di vanificare l'attività svolta nel caso l'opposizione sia accolta in tutto o in parte, nel qual caso il pignorante non avrebbe ricuperato le spese sostenute; tra i rischi di una esecuzione intentata sulla base di un provvedimento solo provvisoriamente esecutivo vi è anche quello dell'eventuale fallimento del debitore prima che il decreto diventi definitivo.
      Tanto assorbe la domanda sub 2.
      Zucchetti SG srl
      • Stefano Simeone

        Reggio Emilia (RE)
        14/09/2022 18:45

        RE: RE: privilegio spese legali per procedura esecutiva presso terzi

        Vi ringrazio molto per il riscontro.
        Vi chiederei però un riscontro anche per la domanda sub 2, poiché tra le varie insinuazione che devo esaminare, ve ne sono anche riferite a pignoramenti presso terzi positivi avviati su titolo esecutivo (d.i.) con definitività ex art 647 cpc già apposta prima del fallimento.
        Non comprendo quale privilegio è più corretto riconoscere e, se si ritenesse codice A1.1 o il codice A1.1e, come legare il privilegio ai beni.
        Vi ringrazio per la pazienza e attendo un cortese Vostro riscontro.
        Cordialmente
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/09/2022 19:37

          RE: RE: RE: privilegio spese legali per procedura esecutiva presso terzi

          Se il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento, lo stesso non è più modificabile e l'ingiungente ha legittimamente agito in via esecutiva, per cui ha diritto richiedere il rimborso delle spese dell'esecuzione per la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione; nonché ad ottenere la collocazione privilegiata di cui all'art. 2755 c.c. se l'esecuzione ha oggetto beni mobili o quella di cui all'art. 2770 c.c., se ha ad oggetto beni immobili. Il pignoramento presso terzi che ha ad oggetto ha per oggetto i crediti che il debitore vanta verso terzo o cose mobili di proprietà del debitore in possesso di un terzo., può essere equiparato ad un pignoramento mobiliare che, come anche quello immobiliare, giustifica il privilegio ove si sia risolto nell'interesse del creditore; pertanto è da valutare se effettivamente il credito o la cosa mobile dia stata bloccata e resa disponibile per la massa dei creditori, che costituiscono l'oggetto del privilegio speciale previsto dall'art. 2755 c.c..
          Ricorrendo tali requisiti, la voce corrispondete nella tabella Fallco è la seguente:
          Prg. 13 Prefer. A1.1 Spe
          CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO PER SPESE DI GIUSTIZIA - crediti per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori aventi privilegio sugli stessi ex art. 2755 c.c.
          Zucchetti Sg srl
          • Massimiliano Tessenda

            Perugia
            24/10/2022 16:39

            RE: RE: RE: RE: privilegio spese legali per procedura esecutiva presso terzi

            Con riferimento al caso in esame, si chiede di sapere se il privilegio speciale ex art. 2755 cc si tramuta in chirografo nell'eventualità in cui l'esecuzione abbia per oggetto denaro pignorato presso un istituto di credito (bene fungibile non identificabile in modo specifico al momento del riparto).
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              24/10/2022 19:44

              RE: RE: RE: RE: RE: privilegio spese legali per procedura esecutiva presso terzi



              Come detto nella risposta che precede, il pignoramento presso terzi che ha ad oggetto i crediti che il debitore vanta verso terzo o cose mobili di proprietà del debitore in possesso di un terzo., può essere equiparato ad un pignoramento mobiliare che, come anche quello immobiliare, giustifica il privilegio ove si sia risolto nell'interesse del creditore; pertanto è da valutare se effettivamente il credito o la cosa mobile dia stata bloccata e resa disponibile per la massa dei creditori, che costituiscono l'oggetto del privilegio speciale previsto dall'art. 2755 c.c.. Se ciò è avvenuto, si è impedito che il debitore pagasse al suo creditore poi fallito, il quale avrebbe potuto disperde l'incasso, per cui ove il pignoramento sia stato positivo, le spese relative godono del privilegio ex art. 2755 c.c. in quanto tale atto si è risolto in una attività nell'interesse della massa dei creditori.
              Zucchetti SG srl
              • Massimiliano Tessenda

                Perugia
                24/10/2022 19:55

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: privilegio spese legali per procedura esecutiva presso terzi

                Chiedo scusa, ma non mi è chiaro se il privilegio speciale ex 2755 cc, può valere su un bene fungibile quale è una somma di denaro oppure lo stesso diventi chirografo (proprio perchè il denaro non é identificato) al momento del riparto.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  25/10/2022 19:54

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: privilegio spese legali per procedura esecutiva presso terzi

                  Il problema che lei solleva esiste, ma, nel caso del pignoramento presso terzi, oggetto del pignoramento e, quindi del privilegio, è un credito del fallito verso il terzo ben individuato, sulla cui riscossione viene esercitato il privilegio speciale.
                  Zucchetti SG srl