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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Transazione e liquidazione del patrimonio fallimentare
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Giuseppe Miraglia
NAPOLI08/07/2020 22:21Transazione e liquidazione del patrimonio fallimentare
Buonasera,
mi trovo di fronte a questa particolare vicenda.
Il mio fallimento ha un giudizio civile in corso e vorrebbe trasigerlo.
Nel complesso accordo negoziale che si sta andando a definire è previsto, in favore della controparte, verso il corrispettivo di una somma di danaro, sia il trasferimento di un'azienda, che quello di un immobile appartenenti al fallimento.
In primo luogo ritengo che la transazione sia uno strumento giuridico negoziale che, in sede concorsuale, consente di poter trasferire e liquidare il patrimonio fallimentare (sull'argomento, sia pure con riferimento ad una fattispecie verificatasi prima della riforma del 2006, è intervenuta la Cass. civ. con sent. n.25136/2008 riconoscendo alla transazione la medesima efficacia traslativa della vendita competitiva, purchè ci sia convenienza per la procedura fallimentare).
Orbene, tanto premesso, il quesito che sottopongo è il seguente.
Laddove si consenta con atto di transazione di trasferire un'azienda, piuttosto che un immobile in ambito di liquidazione concorsuale, gli effetti di detto trasferimento sono i medesimi di quelli previsti dalle norme fallimentari?
Cioè producono gli stessi effetti "purgativi" delle ipoteche e dei debiti ex art. 2560 co.2° c.c. oppure no?
Sull'argomento non sono riuscito a trovare alcun precedente giurisprudenziale che affronti esaustivamente l'argomento.
Si ringrazia per la cortese attenzione
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/07/2020 19:16RE: Transazione e liquidazione del patrimonio fallimentare
In primo luogo bisogna mettere da parte Cass. 4/10/2008, n.25136 perché questa trattava di una transazione traslativa avvenuta nel vigore della legge fallimentare ante riforma del 2006. All'epoca l'art. 108 l.fall. non consentiva la vendita di un immobile a trattativa privata, per cui si poneva il problema se fosse legittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzava una vendita con modalità non espressamente previste nella suddetta norma, quale una vendita all'interno di una transazione, che assumeva, quindi, carattere traslativo. Nell'occasione la Corte ammise il trasferimento immobiliare, di bene immobile, caduto nell'attivo fallimentare, nelle forme della trattativa privata, tramite un contratto) di transazione in quanto negozio dall'oggetto più ampio di quello di una compravendita, per cui a questa fattispecie non poteva essere applicato l'art. 108.
Evidentemente la situazione è completamente mutata scopo la riforma che ha deformalizzato e degiurisdizionalizzato le vendite fallimentari, per cui non è più messa in discussione la legittimità di una transazione traslativa "soltanto con riguardo a rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, essendo inconcepibile il trasferimento (tra le parti in lite), mediante transazione, di un diritto la cui appartenenza sia incerta perchè oggetto di contestazione" (Cass. 15/07/2016, n. 14432; Cass., 17/09/ 2004, n. 18737).
Il problema è la natura di tale atto, e su questo non abbiamo trovato precedenti, se non qualche accenno non risolutivo nella sentenza n. 14432/2016, cit.. Se, infatti si qualifica la vendita contenuta all'interno della transazione come coattiva, trova applicazione la normativa di cui agli artt. 2919 e segg. c.c. e diventa possibile la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a norma del secondo comma dell'art. 108 l. fall; in caso contrario si sarebbe in presenza di una vendita negoziale che segue la disciplina ordinaria della vendita.
La soluzione discende dal concetto che si ha di vendita coattiva. se, come l'attuale meccanismo liquidatorio, induce a ritenere, per vendita coattiva si intende quella effettuata non solo contro, ma senz ala volontà del tiutolare nell'a,bito di una liquidazione individuale o collettiva per la soddisfazione dei creditori, anche la transazione traslativa rientra nel tra le vendite coattive.
Zucchetti SG srl -
Domenico Parisi
Castrovillari (CS)23/07/2020 11:41RE: Transazione e liquidazione del patrimonio fallimentare
Salve,
la mia situazione invece è la seguente:
fallimento del giugno 2013, nell'attivo fallimentare sono presenti immobili costruiti in uno stabile commerciale.
Nel 2007 è stata istituita causa da confinante del terreno su cui è stato costruito lo stabile del fallimento per violazione dei limiti, in sintesi si contesta il mancato rispetto delle distanze per la costruzione e si richiede al giudice il ripristino della situazione con l'arretramento del fabbricato.
il fallimento riassume la causa nel 2013 ed il primo grado nel 2015 e il secondo grado di giudizio nel 2020 danno ragione al confinante e condannano il fallimento all'arretramento dell'immobile.
Adesso il confinante vincitore dei giudizi sarebbe disponibile ad addivenire ad una transazione rinunciando agli effetti della sentenza (a parte i dubbi sulla eventuale eseguibilità della sentenza che destabilizzerebbe la stabilità dell'intero stabile) in cambio di uno degli immobili presenti nello stabile ed oggetto di liquidazione per il quale sono stati esperiti 4 tentativi di vendita (valore raggiunto 18.303 offerta minima 13.728).
Secondo voi, sarebbe possibile effettuare tale transazione autorizzata dal giudice delegato (mancaza del comitato dei creditori) e con l'autorizzazione del fondiario alla transazione ed alla cancellazione delle trascrizioni per la traslazione dell'immobile in cambio di tale rinuncia agli effetti della sentenza senza incorrere nel rischio di nullità art. 1418 e 1419 c.c. (sentenza 26954 cassazione 2016)?
I vantaggi per la massa dei creditori sarebbero tanti a cominciare dalla possibilità di vendere gli immobili senza la spada di damocle della esecuzione della sentenza. Tra l'altro alcuni immobili sono stati venduti prima del fallimento ad acquirenti ignari del giudizio e anche dopo del fallimento però in questo caso messi a conoscenza della sentenza di primo grado al momento disponibile.
Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità ed il servizio.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/07/2020 20:09RE: RE: Transazione e liquidazione del patrimonio fallimentare
Cass. 23/12/2016, n.26954, da lei citata, si riferisce alla formulazione dell'art. 108 l.fall. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, , che, come detto nella precedente risposta non consentiva la vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma solo l'alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto.
Dopo la rifprma del 2006, come abbiamo cercato di dire nel precedente post, tutto è cambiato, per una transazione traslativa immobiliare deve ritenersi ammisisbile, salvo valutazioni sulla convenienza, che nel caso da lei rappresentato sembra esservi ampiamente.
Quanto alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, confermiamo quanto detto in precedenza.
Zucchetti Sg srl
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