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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione al passivo creditore ipotecario
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Alberto Pavanello
Milano17/03/2022 15:43insinuazione al passivo creditore ipotecario
Si chiede Vostro cortese parere sulla seguente questione.
Fallimento società (snc) e 5 soci dichiarato nel 2000; nel 1996 gli immobili - in comproprietà tra 3 dei soci falliti e il padre (non fallito) degli altri 2 soci falliti (non comproprietari degli immobili), sono stati sottoposti ad esecuzione ad opera del creditore fondiario e di un creditore ipotecario. Il Fallimento interviene nella procedura esecutiva fondiaria. Nelle more, defunge il padre esecutato dei due soci falliti e dal Fallimento, viene fatta accettazione di eredità per conto dei 2 soci falliti.
Mentre il creditore fondiario ha richiesto ed è stato ammesso in tutte le masse, il creditore ipotecario non si è, ciononostante, insinuato nelle masse dei due soci falliti, per i quali è stata fatta accettazione di eredità ( nel 2000 ha presentato insinuazione ed è stato ammesso nelle altre masse). Può partecipare al riparto delle somme acquisite, nelle due predette masse, dall'esecuzione immobiliare?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/03/2022 19:44RE: insinuazione al passivo creditore ipotecario
L'ammissione al passivo è anche per il creditore fondiario condizione indispensabile per partecipare al concorso sostanziale nel fallimento è la partecipazione al concorso formale mediante ammissione al passivo (cfr. comma terzo art. 52 e comma primo art. 110 l. fall.); nel caso in cui tale creditore abbia iniziato o proseguito azione esecutiva in pendenza di fallimento e in quella sede gli sia stata assegnata in via provvisoria una somma del ricavato della vendita, egualmente tale creditore ha l'onere di partecipare al passivo per trattenere in via definitiva quanto ricevuto, dato che in sede fallimentare va appurato se quanto percepito in sede esecutiva corrisponde a quanto quello stesso creditore avrebbe percepito nel fallimento, e restituire l'eventuale surplus incassato.
Nel suo caso, la banca si è insinuata al passivo personale dei fallimenti di tre soci comproprietari in quanto il quarto comproprietario non era fallito; poiché a seguito del decesso di quest'ultimo la sua quota è stata trasmessa agli eredi che sono altri due soci falliti e il fallimento ha accettato l'eredità il bene è nella piena proprietà dei cinque soci falliti (anche se probabilmente per quote diverse), sicchè la banca doveva insinuarsi anche al passivo personale dei due ultimi soci.
Il non averlo fatto, comporta, alla luce di quanto sopra detto, che la banca partecipa come ipotecario alla distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile nei riparti dei tre soci al passivo dei quali si è insinuato, nel mentre non può fare altrettanto nei riparti riguardanti i due soci nei cui passivi non si è insinuato. Questo se nella procedura esecutiva fondiaria non sia stato venduto l'immobile gravato e il ricavato non sia stato assegnato al creditore fondiario; qualora invece ciò sia avvenuto, il creditore fondiario dovrebbe restituire interamente la quota incassata che era di proprietà del quarto comproprietario ed è poi stata trasmessa ai due eredi soci.
Non sapendo cosa è accaduto in sede esecutiva non possiamo essere più precisi perché le varianti sono molte.
Zucchetti Sg srl-
Alberto Pavanello
Milano21/03/2022 09:12RE: RE: insinuazione al passivo creditore ipotecario
Grazie.
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