Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

RENDICONTO FINALE IN ASSENZA DI ATTIVO

  • Cinzia Elegibili

    Cesena (FC)
    26/09/2022 11:31

    RENDICONTO FINALE IN ASSENZA DI ATTIVO

    Dopo aver richiesto ex art.102 1°c. di non procedere all'accertamento del passivo per totale assenza dell'attivo, devo depositare il rendiconto ed il compenso prima della chiusura del Fallimento.
    Quali formalità dovrei eseguire (in assenza di attivo) presso la CCIAA , dovendo comunque notificare il rendiconto con PEC a tutti i creditori?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/09/2022 18:24

      RE: RENDICONTO FINALE IN ASSENZA DI ATTIVO

      Il provvedimento ex art. 102 l. fall. si esaurisce nel consentire a non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesta l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura; un tale provvedimento prelude ad una veloce chiusura del fallimento, normalmente ai sensi del n. 4 dell'art. 118, co.1, l. fall. quando risulta che non possono essere pagate neanche le prededuzioni e le spese di giustizia, altrimenti ai sensi dell'art. 118, co. 1, n. 3.
      La mancata celebrazione della verifica dei crediti è quindi solo il sintomo di una carenza di attivo che rende inutile l'accertamento del passivo dato che nulla può essere distribuito ai creditori concorsuali, ma poi la procedura segue il suo normale iter, per cui è richiesta, in vista della chiusura, la presentazione del conto gestione, con le comunicazioni di cui all'art. 116 l. fall., la richiesta di liquidazione del compenso del curatore (da porre a carico dell'Erario, qualora quel poco attivo esistente non consenta neanche il pagamento delle spese), senza la presentazione di un riparto finale dal momento che non vi è nulla da ripartire. Se si tratta di una società la chiusura ai sensi di nn. 3 o 4 del primo comma dell'art. 118 comporta la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese; in sostanza vanno effettuate tutte quelle operazioni che normalmente vengono eseguite in vista e dopo la chiusura del fallimento, indipendentemente dal fatto che non si sia tenuta l'udienza di verifica.
      Zucchetti SG Srl