Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio associazione professionale

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    06/10/2022 12:35

    Privilegio associazione professionale

    Buongiorno, si chiede il vostro parere su quanto di seguito esposto.
    Associazione professionale, composta da due professionisti iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, riceve mandato da una società per le prestazioni in materia di consulenza del lavoro (predisposizione buste paga, adempimenti inps e inail, dichiarazioni varie ecc.) e in materia fiscale (tenuta della contabilità, predisposizione bilanci di esercizio e dichiarazioni fiscali, consulenza ecc.).
    Nel mandato, sottoscritto dal solo legale rappresentante della società cliente, non viene precisato nulla circa l'affidamento degli incarichi professionali al singolo professionista che, come detto, sono stati genericamente conferiti all'associazione (nel mandato non compaiono neppure i nominativi dei componenti l'associazione, che risultano però nella denominazione dello studio).
    L'associazione chiede ora di essere ammessa al passivo del fallimento in via privilegiata ex art. 2751 bis, 1° comma n. 2 C.C., precisando che le prestazioni inerente la consulenza del lavoro sono stati eseguite da un associato (a tale fine sono prodotte le deleghe rilasciate a un associato per la tenuta del libro unico del lavoro e quella indirizzata ai diversi enti previdenziali), mentre le prestazioni in materia fiscale sarebbero state effettuate dall'altro associato (non viene allegato nulla in merito).
    A vostro parere spetta il privilegio richiesto, vista anche la sentenza Corte Cass. 10977/2021?
    Nel caso di spettanza del privilegio, si chiede per quali prestazioni questo spetta (solo a quelle per la consulenza del lavoro, per le quali sono state prodotte le deleghe?) e se questo si estende anche all'iva e alla cassa di previdenza (introdotto a decorrere dal 1.1.2018) tenuto conto che le prestazioni sono state rese nel 2017.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/10/2022 17:28

      RE: Privilegio associazione professionale

      La giurisprudenza è ormai pervenuta all'idea che il fatto che il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti, non comporta di per sè - quale conseguenza automatica la inapplicabilità del privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c., n. 2); tuttavia, è pur sempre necessario che, in siffatta ipotesi, il rapporto di prestazione d'opera si instauri esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista e il cliente, perché solo in questo caso si può ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorchè comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. Partendo da questa premessa bisogna veder come è fatta la domanda e quali prove vengono addotte. Ad un rigoroso indirizzo che escludeva il privilegio citato quando la domanda di insinuazione era proposta dallo studio associato, si è sostituita una tesi più elastica secondo cui la proposizione della domanda di insinuazione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato può far presumere l'esclusione della personalità del rapporto "d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio sopra citato; "resta però salva l'ipotesi - nella quale il privilegio può quindi trovare applicazione - in cui si dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale (Cass. n. 10977/2021; Cass. n.1233/2019; Cass. n. 5248/2019; Cass. n. 9927/2018; Cass. n. 6285/2016).
      Nella specie le deleghe rilasciate ad uno dei professionisti associati costituisce prova della personalità della prestazione? A nostro avviso si, ma non è possibile dare una risposta sicura perché si tratta di una questione di fatto che può essere interpretata in modo diverso.
      Quanto all'IVA e Cassa previdenza antecedente l'entrata in vigore della modifica dell'art. 2751 bis n. 2 c,c,, abbiamo più volte richiamto il contrasto tra Corte Costituzionale che estende il privilegio alle prestazioni antecedenti e la Cassazione che lo nega.
      Zucchetti SG srl