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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Compensazione ex art. 56 l.f. nel caso di consecuzione tra concordato e fallimento
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Gianluca Risaliti
Livorno10/09/2022 09:27Compensazione ex art. 56 l.f. nel caso di consecuzione tra concordato e fallimento
Buongiorno,
sono a chiedere il Vostro autorevole parere in merito alla operatività della compensazione ex art. 56 l.f. nel caso di "accertata" (per unicità dello stato di insolvenza") consecuzione tra procedura concordataria e fallimento.
Il caso di specie riguarda un fallimento dichiarato a seguito di due concordati entrambi inizialmente ammessi ma poi revocati ex art. 173 l.f.. In occasione della revoca del secondo concordato vi è stata contestuale, se pur distinta, dichiarazione di fallimento.
Tra queste tre procedure è stata "accertata" la consecuzione per "l'unicità dello stato di insolvenza".
Il tema che si pone è quello della possibilità di compensare tra loro, ex art. 56 l.f., un debito della società ora fallita verso la società X anteriore alla data di pubblicazione della domanda prenotativa relativa alla prima delle due procedure concordatarie e un controcredito della stessa società fallita verso la società X sorto in costanza della prima procedura concordataria.
Il dubbio si pone in ragione del fatto che sebbene vi sia giurisprudenza di merito che sostiene la non operatività in questi casi della compensazione, con effetti quindi favorevoli nel caso di specie per il fallimento (Trib. Lecce 23.11.2020), ciò sembrerebbe, però, in contrasto, se ho ben inteso, con il principio, anche di recente affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5090/2022, secondo il quale la consecuzione tra procedure non ha carattere di principio generale operante a ogni fine, ma soltanto in rapporto ai singoli casi esplicitamente previsti dalla legge fallimentare tra i quali non parrebbe rientrare, appunto, l'art. 56 l.f. .
Grazie fin d'ora.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/09/2022 18:06RE: Compensazione ex art. 56 l.f. nel caso di consecuzione tra concordato e fallimento
Il Tribunale Lecce 20.10. 2020 (non abbiamo trovato quella on data 23.11.2020) ha statuito che "Sin dall'inizio del deposito del ricorso concordatario, ed anche se tale ricorso sia proposto ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, 1. fall., è applicabile, ai sensi dell'art. 169 l. fall., la norma dell'art. 56 l. fall. sulla "compensazione fallimentare" e tale disposizione, laddove vi sia consecuzione tra le due procedure, continua ad applicarsi anche una volta che sia stato dichiarato il fallimento; onde si deve ritenere che non possa operare la compensazione se uno dei crediti sia sorto prima della presentazione della domanda di concordato "in bianco" ed il controcredito solo successivamente, anche se entrambi quei crediti risultino sorti anteriormente all'apertura del fallimento".
Questa decisione si fonda su tre considerazioni: a-che per l'operatività della compensazione x art. 56 l. fall. è richiesta esclusivamente l'anteriorità della fonte generativa del credito all'apertura del fallimento, anche se le condizioni esigibilità e liquidità maturano successivamente; b-che la procedura concordataria inizia fin dalla presentazione della domanda di concordato in bianco; c-che, quindi, sin dall'inizio del deposito del ricorso concordatario è applicabile la norma dell'art. 56 l. fall. sulla "compensazione fallimentare", richiamata espressamente dall'art. 169 l. fall.
Questa ultima considerazione diventa particolarmente rilevante in quanto consente il ridimensionamento del problema della consecutività in quanto già nella fase concordataria si applica l'art. 56, di modo che non può operare la compensazione se uno dei crediti sia sorto prima della presentazione della domanda di concordato "in bianco" ed il controcredito solo successivamente. La continuità, a queto punto interessa solo per poter dire che l'operatività dell'art. 56 nella procedura di fallimento, si salda, senza soluzione di continuità con la precedente applicazione della stessa norma sicchè rimane fermo il principio che che la negazione della compensazione tra uno dei crediti sorto prima della presentazione della domanda di concordato "in bianco" ed il controcredito sorto successivamente, permane anche se entrambi quei crediti risultino sorti anteriormente all'apertura del fallimento.
In questa lettura non è la unitarietà tra le varie procedure dettata dalla consecuzione tra le stesse ad escludere la compensazione- come se si dicesse che iniziando la procedura fallimentare con la presentazione della iniziale domanda di concordato in bianco un credito è anteriore al fallimento e l'altro successivo- perché non vi bisogno di arrivare a tanto essendo richiamato l'art. 56 anche nel concordato.
In questa ottica, allora, la sentenza della Cassazione n,. 5090 del 2022 da lei richiamata non contrasta affatto con le conclusioni del tribunale salentino, in quanto la Corte ha negato che "il principio di consecuzione delle procedure concorsuali abbia una portata generale, tale cioè da essere in grado di porre nel nulla, con effetto retroattivo, la disciplina processuale applicabile con l'istituto concordatario, atteso che non si rinviene, nell'ordinamento positivo, alcuna disposizione normativa che riconosca in via generale la retrodatazione degli effetti propri del fallimento a partire dall'inizio della procedura minore", per cui il principio di unitarietà delle procedure concorsuali succedutesi senza soluzione di continuità "non può essere considerato come un autonomo criterio normativo, destinato a risolvere tutti i problemi di successione tra le procedure, costituendo piuttosto un enunciato meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi specifiche e distinti fonti normative"; da tanto la Corte deduce coerentemente la manifesta intenzione del legislatore di "regolare autonomamente, in vista di peculiari finalità, i singoli effetti giuridici prodotti dalla presentazione della domanda di concordato sul fallimento consecutivo, sì che, al di fuori di tali effetti tipici, nessun effetto ulteriore risulta predicabile in via interpretativa".
Lì dove, quindi, ad esempio l'art. 69 bis l. fall. dispone che quando alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese o prevede al secondo comma dell'art. 111, la prededucibilità dei crediti sorti in occasione e in funzione del concordato preventivo ecc., la retrodatazione degli effetti del fallimento al momento della prima domanda si spiega, ma nei casi in cui (come in quello esaminato dalla Corte che riguardava la fattispecie di cui all'art. 96, co.3 n. 3 l. fall) manca una norma che sancisca detta retrodatazione il principio della unitarietà non opera e, è da aggiungere, lì dove un effetto giuridico è regolamentato allo stesso modo nel concordato come nel fallimento, la continuità ha lo scopo di saldare il mantenimento degli effetti prodotti nella prima procedura nella seconda.
Zucchetti Sg srl-
Gianluca Risaliti
Livorno13/09/2022 13:10RE: RE: Compensazione ex art. 56 l.f. nel caso di consecuzione tra concordato e fallimento
Buongiorno e grazie della risposta, anche per la rapidità con cui è stata fornita.
Torno, però, sull'argomento per capire meglio il senso della risposta che avete dato.
Schematizzo per chiarezza:
*) "A" ha un credito di 100 verso "B" sorto a gennaio 2021;
*) "B" a febbraio 2021 presenta domanda prenotativa di concordato;
*) "B" ha un credito di 150 verso "A" sorto nel mese di aprile 2021;
*) "B", dopo la fase prenotativa, è ammessa al concordato che poi è revocato nel mese di aprile 2022 con contestuale dichiarazione di fallimento;
*) è accertata tra le due procedure la consecuzione.
Il curatore si attiva per il recupero del credito nei confronti di A, assumendo l'impossibilità di A di eccepire la compensazione, dovendo, invece, procedere alla presentazione di idonea domanda di ammissione al passivo.
B si oppone, sostenendo l'esatto contrario invocando la recente sentenza della Corte di Cassazione indicata nella domanda originaria.
Ora, il credito vantato da A è cristallizzato e quindi non opponibile in compensazione alla curatela soltanto se la data spartiacque a questo fine è quella della presentazione della domanda prenotativa di concordato, viceversa, se valesse la data del fallimento, quei crediti sarebbe compensabili.
Ciò posto, è sufficiente il richiamo all'art. 56 contenuto nell'art. 169 per far sì che ai fini dell'operatività dell'art. 56 valga la data della domanda prenotativa nel momento in cui la sentenza della Cassazione sembra richiedere esplicite previsioni al riguardo? In questo modo, non opererebbe una retrodatazione degli effetti della procedura pur in assenza di esplicite indicazioni?
E' questo passaggio che continua a non essermi chiaro.
Grazie di nuovo.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/09/2022 16:24RE: RE: RE: Compensazione ex art. 56 l.f. nel caso di consecuzione tra concordato e fallimento
Partiamo dal principio che l'art. 169 l. fall. richiama l'art. 56 l. fall. per cui nella fase concordataria, che inizia con il deposito della domanda prenotativa- si deve ritenere che non possa operare la compensazione se uno dei crediti sia sorto prima della presentazione della domanda di concordato in bianco" ed il controcredito solo successivamente.
Il concordato non va in porto e viene dichiarato il fallimento nel quale trova applicazione l'art. 56, che potrebbe determinare la compensazione in quanto, rispetto alla data del fallimento, i due crediti sono entrambi anteriori.
A questo punto entra in ballo la continuità tra le due procedure;. Se, infatti, non vi è continuità, nel fallimento trova applicazione l'art. 56 indipendentemente dalle vicende precedenti e da quanto accaduto nella fase concordataria; se vi è continuità, non si può prescindere dalle regole applicabili in detta prima procedura.
In questo secondo caso vi una retrodatazione? Non proprio perché retrodatazione in forza della unitarietà dele due procedure si ha quando un effetto, previsto solo nel fallimento, lo si fa retrocedere al momento dell'apertura del concordato, come accade, ad esempio, nella revocatoria fallimentare non esercitabile nel concordato ma, ai sensi dell'art. 69bis, i periodi sospetti decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese; nel caso della compensazione, invece, l'effetto compensativo è già considerato nel concordato con il richiamo dell'art. 56 da parte dell'art. 169, per cui la continuità opera al contrario, nel senso che non sono gli effetti prodotti nel fallimento che retroagiscono al momento dell'apertura del concordato, ma sono gli effetti già prodottisi in questa procedura in forza delle norme in essa vigenti a mantenersi anche nel fallimento successivo.
Sottigliezze se vuole, ma determinati per inquadrare la fattispecie e permettere di dire che l'interpretazione del tribunale di Lecce, da noi condivisa non contrasta con i principi esposti dalla recente Cassazione.
Zucchetti SG srl
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