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Finanziamento chirografario con garanzia del Fondo Europei per gli Investimenti (FEI) - Privilegio

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    15/02/2023 12:44

    Finanziamento chirografario con garanzia del Fondo Europei per gli Investimenti (FEI) - Privilegio

    Gent.mi,
    sono a sottoporvi il seguente quesito.
    Un istituto di credito chiede di essere ammesso in via privilegiata (senza peraltro indicare alcun grado di privilegio) a titolo di finanziamento chirografario per imprese sociali con Garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti.
    A vostro avviso gode di qualche privilegio e se si quale?
    Può essere equiparato ai finanziamenti ex. Legge 662/96?

    Vi ringrazio
    Cordiali Saluti
    Dott. Francesco CAPPELLO
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/02/2023 10:01

      RE: Finanziamento chirografario con garanzia del Fondo Europei per gli Investimenti (FEI) - Privilegio

      Non è necessario che il creditore indichi nella domanda di insinuazione il grado di privilegio, né la norma che lo concede, in quanto è sufficiente che descriva il fatto che costituisce la causa del credito rientrando nei poteri del giudice valutare se quella causa ha trovato meritevolezza presso il legislatore al punto da attribuire alla stessa una tutela privilegiata; ovviamente, nelle materie specialistiche regolate da leggi speciali, come la presente, sarebbe quanto mai opportuna che lo stesso creditore, individuasse con maggiore dovizia di particolari la fonte del credito e la regolamentazione giuridica dello stesso, in modo da ridurre il rischio di errore.
      Da quello che emerge dalla descrizione fatta, ci sembra che si sia trattato di un finanziamento alle imprese sociali, assistito dalle agevolazioni analiticamente descritte nel decreto direttoriale 8 agosto 2022 che, in sintesi, consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo cui va associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall'impresa nell'ambito dell'elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti.
      Dal citato decreto direttoriale non risulta che questo finanziamento sia assistito da alcun privilegio in favore della banca erogatrice, che a sua volta è garantita dal Fondo europeo. Quest'ultimo, ove soddisfi la banca in attuazione della garanzia, potrà godere deo privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, che è dettato a favore dei crediti nascenti da finanziamenti erogati in forza di tale decreto, ma ha acquistato una valenza più generale estensibile ale varie forme di garanzia di natura pubblicistica (come pe ril credito del Medio credito o di Sace, ecc.).
      Pertanto, la banca finanziatrice va ammessa in chirografo per il credito di cui fornisce la prova va ammessa al passivo, nel mentre l'ente erogatore della garanzia, ove escussa, potrà far valere il privilegio citato che prevale su ogni altro ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quello riconosciuto ai crediti di cui all'art. 2751bis c.c.
      Zucchetti SG srl