Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegiata ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123/1998

  • Stefano Uglietti

    Milano
    07/02/2022 14:05

    privilegiata ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123/1998

    Buongiorno,
    il creditore si insinua in via privilegiata ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123/1998. Nella lista privilegi di Fallco non trovo la voce corrispondente.
    Specifico che la natura del credito è dovuta dall'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese maggiormente colpite dal "lockdown", che ora viene rivendicato poiché le somme utilizzate non sono state adeguatamente documentate.
    Rimango in attesa di un gentile riscontro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/02/2022 20:02

      RE: privilegiata ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123/1998

      Quello indicato dalla norma da lei richiamata è un privilegio che è preferito a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
      Si tratta di una categoria vastissima di privilegi introdotti da lle tante leggi speciali che prevedono finanziamenti (e non solo) e che accordano al credito di restituzione il privilegio indicato, per cui non possiamo scrutinarli tutti; nel nostro elenco ne abbiamo indicati un bel numero, e poi abbiamo previsto delle voci di carattere generale utilizzabili per privilegi di questo tipo.
      nel suo caso la coce è la seguente:
      Prg. 19.1 Prefer. A7.8 Gen
      CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro"
      Zucchetti SG srl
      • Federico Oliosi

        Verona
        19/02/2022 10:06

        Il privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123/1998 si estende anche agli immobili ?

        Mi ricollego al quesito e alla risposta che precedono per chiedere se, a Vostro parere, il privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123/1998:
        - si estende anche agli immobili eventualmente presenti nell'attivo del fallito ?
        - se così non fosse, in caso di capienza del prezzo degli immobili che rendesse applicabile la sussidiarietà ex art. 2776 c.c., il detto privilegio potrebbe prevalere sui crediti muniti di sussidiarietà ai sensi dei commi secondo (per la parte non relativa ai crediti ex art. 2751 bis c.c., naturalmente) e terzo della detta disposizione ?
        Grato per l'attenzione, porgo
        I migliori saluti.
        Federico Oliosi
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/02/2022 12:16

          RE: Il privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123/1998 si estende anche agli immobili ?

          Il privilegio da lei indicato di cui di cui all'art. 9, co. 5 d.lgs n. 123 del 1998, così come quello successivamente indicato dal terzo comma dell'art. 8bis del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, ha natura mobiliare e non immobiliare, tant'è che la sua collocazione è prevista subito dopo i privilegi di cui all'art. 2751 bis c.c. (la norma più recente citata recita: "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi…"). Pertanto gli immobili non sono oggetto del privilegio in questione, né tale privilegio può essere esercitato sugli immobili in via sussidiaria in quanto le ipotesi di sussidiarietà elencate nell'art. 2776 c.c. sono tassative e ricorrono soltanto per i crediti privilegiati nello stesso indicati; tra questi non è compreso il privilegio di cui all'art. 9, co. 5 d.lgs n. 123 del 1998 né quello di cui al comma terzo dell'art. 8 bis del d.l. n. 3 del 2015.,
          Qualora, quindi i crediti assistiti da tale privilegio non trovano capienza sui mobili al momento della soddisfazione del grado loro assegnato, degradano al chirografo, e, come tali partecipano alla distribuzione del ricavo immobiliare dopo la soddisfazione dei privilegiati immobiliari, degli ipotecari e dei crediti privilegiati mobiliari con privilegio sussidiario, anche se alcuni di questi (quelli dall'art. 2753 c.c.in poi) nella graduatoria mobiliare di cui all'art. 2778 c,.c. hanno una collocazione successiva a quella del privilegio in questione.
          Zucchetti SG srl