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RECLAMO EX ART.18 L.F.: Richiesta credenziali accesso e progetto di stato passivo da parte del fallito

  • Monica Mora

    Parma
    13/05/2022 12:10

    RECLAMO EX ART.18 L.F.: Richiesta credenziali accesso e progetto di stato passivo da parte del fallito

    Buongiorno,
    premetto quanto segue.
    Il fallito è una SRL il cui Legale ha presentato Reclamo ex art.18 L.F. rinviato al fine di produrre da parte della sottoscritta Curatore il Primo verbale di esecuzione dello stato passivo relativo alle domande di insinuazione tempestive attualmente presentate.
    Il Legale del fallito insiste nel richiedere alla sottoscritta le credenziali di accesso al portale come se fosse ad esempio un creditore della procedura per poter accedere al progetto di stato passivo e, qualora non fosse possibile (e credo sia proprio così), pretende dalla sottoscritta la copia del progetto di stato passivo per esaminarlo prima dell'udienza di verifica delle domande di insinuazione tempestive e copia delle domande di insinuazione. Il tutto ovviamente richiesto solo tramite email.
    Premesso altresì che di rito il fallito non deve ricevere questa documentazione né credenziali di accesso come sopra indicate, la domanda è la seguente: visto il reclamo ex art.18 L.F. ancora in corso, la sottoscritta è obbligata per legge davvero a dare il progetto di stato passivo al Legale del fallito qualora ne faccia richiesta semplicemente via email anziché tramite eventualmente un'apposita istanza al Giudice Delegato?
    Può il Legale in qualche modo segnalare il Curatore al Tribunale qualora non provveda alla richiesta?
    Infine, visto il reclamo in corso, il Curatore è obbligato a consegnare al Legale del fallito il verbale di esecuzione dello stato passivo prima del deposito in Corte d'Appello ai fini del reclamo come richiesto dalla stessa Corte?
    Grazie per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/05/2022 18:04

      RE: RECLAMO EX ART.18 L.F.: Richiesta credenziali accesso e progetto di stato passivo da parte del fallito

      Va premesso che le richieste informali rivolte al curatore, dal fallito o da creditori, non hanno una rilevanza giuridica nel senso che la visione e copia dei documenti del fascicolo fallimentare, ove non sia liberamente accessibile, è regolamentata dall'art. 90 l. fall., di modo che le richieste al curatore di avere detti atti si pongono sul piano della cortesia, che l'informatizzazione delle procedure, da un lato, consente all'interessato di acquisire quanto interessa velocemente e senza spese e, dall'altro, non comporta un aggravio per il curatore che può evadere la richiesta con una semplice Pec.
      Questo in via generale, nel caso particolare non è chiaro quale sia l'oggetto dei desideri del fallito, o del suo legale, dato che si parla di progetto di stato passivo ma anche di verbale di esecuzione delle domande tempestive. Presumiamo che si tratti del progetto di stato passivo, ma comunque non vi è molta differenza ai fini in esame perché lo stato passivo definitivo, dichiarato esecutivo dal giudice delegato, è depositato in cancelleria ove il debitore può esaminarlo; anche il progetto di stato passivo, che a norma dell'art. 95 va comunicato ai creditori e altri ma non al fallito, va depositato in cancelleria e qui sicuramente il debitore può esaminarlo, dal momento che il secondo periodo del secondo comma dell'art. 95 l. fal dispone che "I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza".
      Come si vede, il fallito ha diritto di visionare lo il progetto di stato passivo come lo stato passivo definitivo, senza chiedere alcuna autorizzazione, e tanto più vi ha interesse in quanto ha proposto reclamo avverso la sentenza di fallimento e potrebbe forse essere utile per lui dimostrare la scarsa entità del passivo ai fini della mancanza dell'insolvenza o altro.
      Stando così le cose, lei non è tenuto per legge ad evadere le richieste fatte, costringendo il fallito o il suo avvocato a recarsi in cancelleria a fare copia del progetto, ma sarebbe opportuna una fattiva collaborazione con il fallito.
      Zucchetti Sg srl