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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Eventuale compenso del curatore terminata l'azione di giudizio
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Roberto Tedeschi
Milano09/03/2021 12:18Eventuale compenso del curatore terminata l'azione di giudizio
BUON GIORNO
Mi trovo nella situazione di aver terminato, con una transazione, un fallimento rimasto aperto in continuità di giudizio ex art. 118 punto 3.
La transazione ha comportato un incasso e, conseguentemente, un incremento dell'attivo fallimentare. L'incremento dell'attivo porterebbe ad un aumento delle competenze del curatore. Il curatore però è già stato liquidato al momento dell'inizio dell'azione, che ha comportato il giudizio (nel mio caso, due anni prima) e la chiusura della procedure ex art. 118, punto 3.
Vi chiedo se è corretto chiedere al Giudice Delegato la liquidazione di nuove competenze sull'incremento dell'attivo, calcolate sulla base del DM. 30/2012.
Vi chiedo, inoltre, ammesso che sia coretto chiedere le competenze del curatore sull'incremento dell'attivo spettante, come deve essere calcolato, sommandolo all'attivo esistente al momento dell'inizio dell'azione legale o come se fosse un attivo senza considerare il passivo.
Vi ringrazio e in attesa di leggerVi, colgo l'occasione per porgere cortesi saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/03/2021 19:59RE: Eventuale compenso del curatore terminata l'azione di giudizio
L'attuale normativa nulla prevede circa il compenso del curatore per l'attività successiva alla chiusura anticipata del fallimento; nulla infatti dispone in proposito l'art. 39, che tratta del compenso al curatore, né l'art. 118, il cui secondo comma consente la chiusura del fallimento in pendenza di giudizi. Non esistendo una norma i vari uffici seguono criteri diversi, anche se orientativamente propensi a riconoscere un compenso per il lavoro ulteriore espletato.
Questa tendenza è favorita dal fatto che il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza prevede, invece, al secondo comma dell'art. 137 che "Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2". La norma non è ancora in vigore, come è noto, ma alcune soluzioni fornite possono essere idonee ad avallare scelte anche alla luce dell'attuale legge fallimentare, specie quando si tratta di far fronte ad una esigenza oggettiva quale è quella di retribuire il lavoro svolto, di cui nella fretta degli interventi episodici (come quello sul secondo comma dell'art. 118 l. fall.) non si è tenuto conto.
La nuova norma citata parla correttamente di integrazione del compenso, il che significa che l'attivo realizzato dopo la chiusura va a sommarsi a quello antecedente su cui è stato calcolato il compenso finale a seguito dell'approvazione del conto gestione, per cui il compenso che era stato liquidato sul precedente attivo realizzato va integrato tenendo conto dell'incremento dell'attivo realizzato. Principio di non poco conto perché se il compenso precedente era stato liquidato, ad esempio, su un attivo realizzato di 50.000, e dai giudizi in corso al momento della chiusura pervengono, anche se a causa di transazione, 10.000, su questa nuova somma non si applica l'aliquota del 12%-14% prevista dal primo scaglione dell'art. 1 del d. m. n. 30 del 2012, ma, poiché questo nuovo importo si aggiunge al precedente, è come se l'attivo realizzato ammontasse a 60.000, sicchè su questa nuova somma va applicata l'aliquota del 7%-8% di cui al quarto scaglione, come sarebbe stato se fosse stata fatta una unica liquidazione.
E' probabile che il tribunale, ove provveda a liquidare un ulteriore, compenso segua questo metodo, anche perché risponde a giustizia, per cui calcoli, in base alla nuova realizzazione, a quanto ammonterebbe l'incremento e valuti se vale la pena chiederlo.
Zucchetti SG srl
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