Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compensazione credito non ammesso al passivo

  • Lorenzo Dallari

    Reggio Emilia (RE)
    27/10/2021 10:29

    Compensazione credito non ammesso al passivo

    Un creditore è stato ammesso al passivo per un credito parziale rispetto a quello indicato nella domanda. Nello specifico sono state escluse le spese legali del decreto ingiuntivo in quanto privo del decreto ex 647 c.p.c.
    Dalla contabilità del fallimento risulta un credito nei suoi confronti superiore a quello ammesso ma inferiore a quello totale (se consideriamo anche le spese legali del d.i.).
    Qualora avanzassi richiesta di pagamento della differenza, potrebbe eccepire la compensazione anche delle somme non ammesse, ritenendo l'accertamento del suo credito meramente endofallimentare?
    Ho trovato giurisprudenza discordante: Cass. Civ. Sez. Un. 16508/10 sembra sostenere che l'accertamento negativo del credito in sede di verifica precluda il riesame della questione anche in ogni altro giudizio in cui è parte il fallimento, mentre Cass. civ. n. 14615/16 sostiene che "è pacifico indirizzo di legittimità quello secondo cui, nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché si rimanga nell'ambito dell'eccezione convenzionale. Per contro un'eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo".
    Vi ringrazio.
    cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/10/2021 19:25

      RE: Compensazione credito non ammesso al passivo

      Le due sentenze da lei citate non sono in contrasto tra loro in quanto riferite a situazioni diverse. La prima (Cass. Sez. Un. 16508/10) afferma il principio che l'accertamento negativo del credito in sede di verifica preclude il riesame della questione anche in ogni altro giudizio in cui è parte il fallimento, e questa è applicabile alla fattispecie da lei rappresentata. La ragione di questa conclusione è che, avendo il giudice escluso il creito o parte del credito insinuato, il creditore avrebbe dovuto priporre opposione per modificare il provvedimento, che è diventato definitvo nell'ambito fallimentare ein tutti i giudizi in cui è parte il fallimento.
      La seconda sentenza (Cass. n. 14615/16), invece, come emerge anche dal testo da lei riportato, afferma che il convenuto in un giudizio ordinario da fallimento può eccepire in compensazione il proprio credito nei confronti del fallito, "anche qualora non sia stato oggetto di ammissione al passivo "; ossia in questo caso non vi è stata una precedente verifica del credito che ora viene portato in compensazione per cui non si è formato sullo stesso alcun giudicato interno e la mancata insinuazione non puà essere interpretata come rinuncia al credito. Va aggiunto che il convenuto può opprre in compensazione anche il credito già ammesso al passivo fallimentare giacchp anche in tal caso, il credito così come già accertato vien eutilizzato per paralizzare la pretesa del fallimento di ottenere il pagamento di un proprio credito, per cui anche in questo caso non vi è una violazione di giudicato.
      Nel suo caso, quindi il terzo potrò portare in compensazione il credito ammesos, ma non quello chiesto, rigettato e non impugnayo.
      Zucchetti SG srl
    • Lorenzo Dallari

      Reggio Emilia (RE)
      26/11/2021 12:16

      RE: Compensazione credito non ammesso al passivo

      Vi ringrazio per il riscontro.
      nel frattempo ho cercato di studiarmi la questione e sempre nel forum trovo questa risposta, che appare basata su un ragionamento diverso, e che conclude per l'ammissibilità della compensazione con un credito non ammesso al passivo.
      vi riporto il link: https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=1kAKkVM50p&discussione_id=bm2Yplr9RA&filter=autore|cucc%F9^
      grazie ancora
      Lorenzo Dallari
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        29/11/2021 19:55

        RE: RE: Compensazione credito non ammesso al passivo

        Lei ha ragione, siamo stati un po' frettolosi nella precedente risposta tralasciando alcuni passaggi, che, invece, è meglio mettere in evidenza per spiegare la vicenda.
        Noi volevamo solo sottolineare, nella precedente risposta, la differenza tra le due sentenze da lei citate come contrapposte, e cioè Cass. Sez. Un. 16508/10 e Cass. n. 14615/16.
        Orbene le Sez. unite citate, con una articolata decisone, hanno chiarito che quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario del suo credito deducendo la compensazione, il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa; riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione proprio perché l'esame del giudice delegato ha investito anche il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Inoltre le Sez. unite sottolineano anche la differenza tra questa ipotesi e quella della revocabilità dei pagamenti parziali avvenuti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento qualora il creditore sia stato ammesso allo stato passivo del credito residuo insoddisfatto, proprio con la considerazione che il provvedimento di ammissione implica necessariamente un accertamento circa la sussistenza del titolo giustificativo del residuo, ma non anche, al contrario, in ordine all'insussistenza di un maggior credito, e quindi relativamente all'opponibilità o meno alla massa di pagamenti antecedenti.
        L'aver cercato di sintetizzare al massimo questi concetti può aver generato dubbi, ma ciò che le Sez. Uunite hanno detto, tradotto in pratica con un esempio è quanto segue: se un creditore di 100 si insinua al passivo dicendo di essere creditore di 100, ma debitore di 20, per cui, effettuata la compensazione, il suo credito residuo è di 80 e viene ammesso al passivo per 80, la questione della compensazione non è più riproponibile in altri giudizi con il fallimento essendosi formata una preclusione endofallimentare perché l'ammissione per 80 presuppone il riconoscimento della corretta compensazione con il credito del fallimento di 20. Diversa è la situazione se lo stesso creditore di 100 dichiara (non di aver effettuato una compensazione con un proprio debito, ma ) di aver ricevuto acconti per 20, per cui si insinua per 80 e viene ammesso per tale importo, perché in questo caso il provvedimento di ammissione del credito per la parte insoddisfatta in conformità della richiesta non presuppone, neppure implicitamente, alcuna valutazione sulla validità ed efficacia della parte soddisfatta, per cui i pagamenti effettuati possono essere oggetto di azione revocatoria, ove ne ricorrano i requisiti.
        La seconda sentenza (Cass. n. 14615/16), invece, come risulta dal testo da lei riportato, ha statuito che "è pacifico indirizzo di legittimità quello secondo cui, nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché si rimanga nell'ambito dell'eccezione convenzionale. Per contro un'eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo".
        Ossia, come abbiamo detto nella precedente risposta, afferma che il convenuto in un giudizio ordinario dal fallimento può eccepire in compensazione il proprio credito nei confronti del fallito, "anche qualora non sia stato oggetto di ammissione al passivo ". Ritornando all'esempio di cui in precedenza, questa sentenza riguarda il caso in cui il creditore di 100 non si sia insinuato al passivo ma venga convenuto in giudizio ordinario dal curatore del fallimento per il pagamento di un credito per 20; la Corte detta due principi che sono pacifici: a-il creditore di 100 può opporre il suo credito in compensazione al credito azionato dal fallimento, in modo da ottenerne la estinzione; b-può farlo nel limite di concorrenza del credito del fallimento, ossia per 20 in modo da bloccare l'azione contro di lui; se poi vuole avere i residui 80 deve insinuarsi al passivo del fallimento perché, per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, quel creditore non può azionare un credito contro il fallimento in un giudizio ordinario.
        Nel suoi caso non ricorre alcuna delle fattispecie rappresentate in quanto il creditore per 100 si è insinuato al passivo per tale importo ed è stato ammesso per 80 non perché abbia effettuata la compensazione per 20, né perché abbia ricevuto acconti per 20, ma perché il giudice ha ritenuto che 20 non fossero dovute perché si trattava di spese processuali per un decreto ingiuntivo non dichiarato definitivo prima del fallimento.
        A questo punto vanno tenuti distinti il credito ammesso e quello respinto. Quanto al primo, non vi è alcun dubbio che il convenuto possa opporre in compensazione anche i crediti già ammessi al passivo fallimentare giacchè, anche in tal caso, il credito così come già accertato, viene utilizzato per paralizzare la pretesa del fallimento di ottenere il pagamento di un proprio credito, per cui anche in questo caso non vi è una violazione di giudicato. Quanto al credito non ammesso la questione è più dubbia e alla giurisprudenza (che è quella che lei ha rinvenuto nella risposta che ha richiamato) che fa leva sul principio che la possibilità per il creditore di sollevare avanti al giudice ordinario l'eccezione di compensazione è indipendente dalla posizione che il creditore del fallito ha nell'ambito del procedimento fallimentare, si può validamente opporre che esso vale per i crediti non insinuati e per quelli ammessi, nel mentre per quelli esclusi e non impugnati si è formato il giudicato endofallimentare, posto che la questione è stata vagliata dal giudice delegato e non opposta.
        Noi ora, riflettendo ancor più sulla questione, ci stiamo orientando verso questa seconda soluzione, che è quella che abbiamo indicato nella risposta precedente che non avevsamo sufficientemente spiegato.
        Zucchetti Sg srl