Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ART. 18 LEGGE 300/1970

  • DANIELA VANNOZZI

    PARMA
    30/05/2020 22:46

    ART. 18 LEGGE 300/1970

    Tre dipendenti hanno presentato istanza di insinuazione al passivo a seguito della sentenza del tribunale che riconosce, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 2 della legge 300/1970, l'inefficacia del licenziamento effettuato verbalmente condannando la società in fallimento, datrice di lavoro, a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno patito dai dipendenti, una indennità corrispondente alle retribuzioni mensili globali non percepite dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione/o sentenza di fallimento.
    Le domande sono le seguenti:
    - è stato costatato dalla dichiarazione dei redditi che i dipendenti hanno lavorato ma dalle somme richieste a rimborso non sono stati dedotti le retribuzioni percepite dopo il licenziamento " aliunde perceptum". Lo stato passivo del curatore non coincide quindi con gli importi della richiesta di insinuazione al passivo presentata dai dipendenti poiché detrae la retribuzione percepita;
    - a due dipendenti risulta applicata l'opzione di 15 mensilità in sostituzione della reintegra mentre per il terzo dipendente non viene applicata tale opzione ma non c'è stata neppure la reintegra. Il terzo dipendente presenta quindi un credito molto più alto rispetto ai due colleghi, maggiore di 10.000 euro, atteso che viene considerato il periodo che va dal licenziamento verbale alla sentenza di fallimento che è di oltre 4 anni. Il periodo cioè non è interrotto dall'opzione delle 15 mensilità.
    - Il curatore deve provvedere al licenziamento del terzo dipendente che non ha chiesto l'opzione.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/06/2020 19:05

      RE: ART. 18 LEGGE 300/1970

      Il secondo comma dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 stabilisce che "Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' (aggiungiamo noi che a norma del comma 1, il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale), stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali".
      E non potrebbe essere che così, anche s ela norma non prevedesse espreessamente la detrazione di quanto aliude perceptum perché il danno risarcibile non può essere altro che quello effettivo subito. Del resto la Cassazione, nel riservare, in caso di fallimento del datore di lavoro, al giudice del lavoro la cognizione non soltanto sulle domande del lavoratore di impugnazione del licenziamento e di condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto dirette ad ottenere una pronuncia costitutiva, ma anche su quella di condanna al risarcimento dei danni mediante il pagamento della indennità risarcitoria, ha sempre ribadito che trattasi di condanna generica, conseguenza automatica come per legge alla declaratoria d'illegittimità del licenziamento, che non comporta alcun accertamento relativo al quantum, la cui determinazione resta affidata al tribunale fallimentare a tutela della par conditio creditorum (cfr. Cass. 29/09/2016, n.19308; Cass. l 25/02/ 2009, n. 4547).
      Il terzo comma del citato art. 18, aggiunge che "Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale".
      Di conseguenza i due lavoratori che hanno chiesto il pagamento dell'indennità al posto della reintegra, hanno diritto al pagamento di tale indennità e al risarcimento del danno effettivo, di cui al secondo comma, fino alla domanda di sostituzione della reintegra, che determina la cessazione del rapporto di lavoro. Il terzo lavoratore che non ha fatto eguale richiesta, ha diritto al risarcimento del danno effettivo, come indicato dal secondo comma. Poiché questo non determinato in una somma fissa ma in una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, o provvede a reintegrare il lavoratore o alicenziarlo facendo cessare il rapporto di lavoro. Poiché la reintegra non è configurabile in mancanza di esercizio provvisorio o altra attività del fallimento, deve provvedere al licenziamento in modo che, retroagendo questo alla data del fallimento, il decorso delle mensilità risarcibili si fermi alla data del fallimento stesso.
      Zucchetti Sg srl