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PRESCRIZIONE CREDITI PROFESSIONALI

  • Ottavia Simili

    Roma
    14/01/2021 13:06

    PRESCRIZIONE CREDITI PROFESSIONALI

    Buongiorno.
    Un notaio ha depositato istanza di ammissione al passivo per crediti professionali di cui ad un decreto ingiuntivo con definitiva esecutorietà successiva al fallimento e quindi non opponibile alla massa.
    In sede di osservazioni ha depositato l'atto notarile dal quale deriva la prestazione professionale mai saldata.
    Ora le date:
    - L'atto notarile è del 20/02/2013;
    - Il decreto ingiuntivo è del 11/10/2013;
    - Il Notaio iscriveva ipoteca sui beni della fallita a seguito del D.I. provv. esec. il 17/03/2015;
    - La definitiva escutorietà è del 12/04/2019;
    - La data del fallimento è il 09/02/2019.
    Ora, non essendo il D.I. opponibile alla massa viene meno anche l'opponibilità dell'ipoteca ed il credito sarebbe in caso da ammettere al chirografo.
    Ma dato che il D.I. non è opponibili alla massa, come mi devo regolare con la prescrizione triennale dei crediti professionali?
    Essendo la prestazione del 2013 il credito sarebbe prescritto e da escludere, non essendo depositati altri documenti idonei a provare l'interruzione della prescrizione.
    E' corretto tale ragionamento, sebbene molto penalizzante per il creditore?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/01/2021 20:08

      RE: PRESCRIZIONE CREDITI PROFESSIONALI

      La sua conclusione ci sembra troppo severa sotto più profili.
      In primo luogo per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione. Il decreto ingiuntivo, come lei correttamente dice, non è opponibile al fallimento in quanto la sua definitiva esecutorietà è stata dichiarata dopo l'apertura della procedura concorsuale, ma questo dato comporta che il decreto non costituisce titolo utilizzabile per giustificare il credito vantato e ottenerne l'ammissione al passivo in base ad esso e significa anche che l'ipoteca iscritta in forza dello stesso non è opponibile al fallimento. Questa situazione viene sintetizzata nell'espressione che il decreto è tamquam non esset, tuttavia sotto il profilo materiale il decreto, emesso su richiesta del creditore, esiste ed è stato notificato a suo tempo al debitore e questo è un atto interruttivo della prescrizione, i cui effetti si protraggo fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (art. 2945 c.c.).
      A questo punto mancano dati importanti perché non sappiamo se il decreto ingiuntivo è stato opposto né se il notaio ha esercitato atti esecutivi. Se, infatti, non vi è stata opposizione, il decreto ha interrotto la prescrizione e dalla sua notifica è iniziato a decorrere altro triennio prescrizionale, nel mentre se vi è stata opposizione l'effetto interruttivo, in base alla norma citata, si è protratto fino al fallimento, quando il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si è interrotto e non è più ripreso.
      Egualmente importanti sono questi dati pur se a voler considerare il ricorso/decreto non quale atto introduttivo di un giudizio, ma quale atto scritto di messa in mora che esprime la chiara volontà dell'istante di voler essere pagato; anche in tal caso l'effetto della interruzione potrebbe essere istantaneo se non vi sono state fasi successive al decreto, nel mentre se vi sono state tutti i successivi atti del giudizio potrebbero essere considerati come ulteriori manifestazioni di volontà di voler essere pagato e produrre quindi ciascuno la sua interruzione.
      Dato il tempo decorso pe rla dichiarazione di esecutività se è presumibile che il decreto ingiuntivo sia stato impugnato, nel qual caso, il credito il credito potrebbe essere riconosciuto, non in chirografo, ma col privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. trattandosi di competenze professionali.
      A tutto ciò va aggiunto che la prescrizione triennale di cui all'art. 2956 c.c., che lei vorrebbe applicare alla fattispecie, è una prescrizione presuntiva, il che significa che non basta sollevare l'eccezione ma deve dire che il credito vantato dal notaio è stato estinto con il pagamento. A sua volta il notaio, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ha un unico mezzo di difesa che è il giuramento che può deferirle e lei dovrebbe giurare che, anche se non per scienza diretta, le risulta che il credito è stato pagato.
      Rendendo un tale giuramento, vince la causa e il credito viene escluso, ma lei quasi certamente finisce sotto processo per falso giuramento dato che, non solo non esisteva alcun elemento di prova dell'avvenuto pagamento, ma era in corso un procedimento monitorio, con emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, col quale è stata anche iscritta ipoteca.
      Ovviamente stiamo semplificando, ma il concetto è questo: o ha elementi per giurare che le risulta che il credito del notaio è stato pagato oppure è inutile sollevare una eccezione di prescrizione presuntiva perché o si trova a giurare che non le risulta l'estinzione del credito, per cui non è prescritto, o giura che le risulta pagato, con i rischi detti, ove non abbia validi supporti pe runa dichiarazione del genere.
      Zucchetti SG srl