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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Particolare istanza ultra tardiva presentata da un Concessionario della riscossione. Ammissibile?
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)16/12/2021 18:10Particolare istanza ultra tardiva presentata da un Concessionario della riscossione. Ammissibile?
Sono curatore di un fallimento dichiarato nel Marzo del 2020. L'esame delle istanze tempestive si è chiuso il 12 maggio del 2020 con contestuale dichiarazione di esecutività dello S.P..
Ciò detto, mi chiedo se sia ammissibile una istanza ultra tardiva presentata dall'Agente di riscossione Alpha, per conto di un Ente creditore, denominato Beta, che così giustifica l'ultra tardività della domanda:
"Considerato che Alpha ha ricevuto la lista di carico relativa ai tributi sopra specificati nell'anno 2021, il concessionario ha potuto procedere con l' insinuazione al passivo solo a seguito della notifica delle ingiunzioni fiscali, pertanto la presentazione in ritardo della presente istanza non è dipesa da cause imputabili allo scrivente ed in pendenza di notifica al termine del periodo di sospensione relativo all'emergenze per Covid-19 disposto dall'art. 68 D.L. del 17/03/2020 n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. del 24/04/2020 n. 27, come stabilito dall'art. 12 c. 3 D. Lgs. 24/09/2015 n. 159, ivi richiamato e chiede ……….."
Tra l'altro, Alfa non precisa quando Abbia ricevuto il carico dei tributi perché, a mio sommesso parere, se ciò fosse avvenuto in epoca successiva al 12 maggio 2021, termine ultimo per la presentazione di eventuali tardive, l'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
Aggiungo inoltre due importanti considerazioni:
1) sia l'ente creditore Beta che il Concessionario della riscossione Alpha risultano ammessi al passivo del fallimento, sia pur in via tardiva (udienza del settembre 2020), per gli stessi tributi contenuti nell'ultra tardiva ma riferiti ad annualità diverse da quelle ora domandate. Entrambi, dunque, erano perfettamente a conoscenza del fallimento.
2) Alpha ha inviato alla pec della procedura l' INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX R.D. 14/04/1910 N. 639 solo il giorno precedente l'invio dell'istanza ultra tardiva.
Grazie molte per tutto.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/12/2021 17:53RE: Particolare istanza ultra tardiva presentata da un Concessionario della riscossione. Ammissibile?
Nella descrizione del fatto manca un dato importante, ossia la data della presentazione della domanda supertadiva dell'Agenzia Entrate Riscossioni Alpha . Questo dato è in primo luogo rilevante per capire se la domanda di Alpha è tardiva o super tardiva in quanto essendo stato dichiarato esecutivo lo stato passivo in data 12.5.2020, l'anno entro cui presentare domande tardive non scade il 12.5.2021, ma il 12.6.2021 in quanto bisogna aggiungere la sospensione feriale ordinaria di agosto 2020 (non va invece considerata la sospensione da Covid 19 dei termini processuali di cui all'art. 83 del d.l. n.18 del 2020, perché questa ha coperto il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, poi prorogato all'11 maggio del 2020 dall'art. 36, co. 1 del d.l. n. 23 del 2020).
Ad ogni modo, se la domanda è stata presentata oltre l'anno e un mese dalla esecutività dello stato passivo, la stessa può essere considerata super tardiva e può essere presentata fino all'esaurimento delle operazioni del riparto finale, ma in questo caso è sottoposta al vaglio di ammissibilità in quanto, a norma dell'ult. comma dell'art, 101 l. fall. , l'istante deve fornire la prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.
Orbene, è pacifico in giurisprudenza che il ritardo nella formazione dei ruoli da parte della Agenzia delle Entrate non è idoneo a concretizzare una causa di non imputabilità del ritardo. La giurisprudenza degli ultimi anni è, infatti, costante nell'affermare che "per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l'Amministrazione finanziaria o l'esattore devono presentare l'istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall'art. 101 l.fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, costituiscano di per sé ragioni di scusabilità del ritardo, potendosi considerare, a tal fine, esclusivamente i tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo".( Cass. 02/10/2019, n.24589; Cass. 30/09/2019, n. 24442; Cass. 30/01/3019, n.2732; ecc.). In sostanza, non è giustificabile il ritardo che dipende da ragioni organizzative interne del creditore, e questo principio ha una valenza generale estensibile a qualsiasi creditore che non può portare a sostegno della incolpevolezza del ritardo difficoltà riconducibili alla sua sfera organizzativa.
La prima giustificazione fornita da Alpha sembra quindi superabile; sulla seconda nulla possiamo dire perché non conosciamo la natura del credito di cui si tratta né il loro stato per dire se rientrano o meno nella previsione dell'art. 68 D.L. n. 83 del 2020.
Zucchetti SG srl-
Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)12/01/2022 16:25RE: RE: Particolare istanza ultra tardiva presentata da un Concessionario della riscossione. Ammissibile?
Grazie per la sempre puntuale quanto precisa risposta.
Torno velocemente sul quesito allo scopo di permettervi di completare la risposta sull'ultimo punto che, per mia causa, è rimasto in sospeso.
Innanzi tutto preciso che l'istanza è da considerare certamente ultra tardiva perché inviata il 16/12/2021 mentre, con riguardo alla natura del credito richiesto (in chirografo) specifico che riguarda l'IMU 2014, posta in riscossione con un'ingiunzione di pagamento notificata alla PEC del fallimento il 15/12/2021.
Precisate dunque natura e stato del credito, chiedo gentilmente di sapere se questi rientrano o no nella previsione dell'art. 68 D.L. n. 83 del 2020.
Per altro - da mie ricerche su internet - il DL 83/2020 si compone di soli 3 articoli.
Molte grazie, cordialità
MC
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/01/2022 18:59RE: RE: RE: Particolare istanza ultra tardiva presentata da un Concessionario della riscossione. Ammissibile?
Il d.l. n. 83 del 2020, convertito dalla legge n. 124 del 2020 effettivamente consta di tre articoli e non ha nulla a che fare con la materia processuale in quanto esso apporta modifiche al d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (quello i sostanzialmente istitutivo del lock down generalizzato) e al d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (quello che ha precisato alcuni aspetti del lock down).
Nella materia in esame è applicabile l'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, tra le tante disposizioni, prevedeva anche che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"; il termine finale è stato poi prorogato all'11 maggio del 2020 dall'art. 36, co. 1 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 4.
Rimane pertanto fermo quanto detto nella precedente risposta, ossia che scadendo il periodo di sospensione da Covid l'11 maggio 2020, tale sospensione non interferisce, nel caso, con il calcolo del termine annuale per la presentazione delle tardive, posto che questo iniziava a decorrere dal 12 maggio 2020, data di dichiarazione di esecutività dello stato passivo. L'anno, aggiunto il periodo di sospensione feriale, scadeva il 12 giugno del 2021, per cui le domande presentate dopo tale data sono da considerare super tardive, e, quindi, il creditore deve fornire la prova che il ritardo non è a lui imputabile.
Zucchetti Sg srl
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