Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Richiesta di ammissione al passivo da parte dell'Istituto di credito a cui il fallito aveva ceduto il quinto della pensi...

  • Giulia Pettinato

    Bologna
    29/09/2022 16:04

    Richiesta di ammissione al passivo da parte dell'Istituto di credito a cui il fallito aveva ceduto il quinto della pensione

    Buonasera,

    sono a richiedere il parere sul seguente caso.
    Il fallito di società di persone aveva stipulato, antecedentemente la data del fallimento, un contratto di cessione del quinto della pensione ad un Istituto di credito a fronte del rimborso di un finanziamento acceso presso l'istituto stesso.
    A fronte dell'intervenuta dichiarazione di fallimento la suddetta cessione è stata prontamente sospesa per tutelare la par condicio creditorum.
    L'istituto di credito in questione ha quindi richiesto l'ammissione allo stato passivo delle rate residue non rimborsate in via privilegiata ipotecaria ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2751 bis n. 1, e 1263 c.c..
    Sorvolando sulla richiesta di "privilegio ipotecario", a mio parere il credito vantato dalla banca è un credito chirografario e non assistito da privilegio art. 2751, in quanto la banca non si sta surrogando ad un dipendente creditore della società che ha ceduto il quinto, bensì è creditrice nei confronti del singolo socio per il finanziamento ad esso erogato prescindendo dalla modalità di rimborso, che in questo caso contemplava la cessione del quinto della pensione.
    Quindi la natura del privilegio riferibile al credito insinuato dovrebbe essere la medesima di quella riconducibile al finanziamento erogato e non quindi di un credito assistito da privilegio generale art. 2751 bis.
    Attendo vostre considerazioni in merito,

    Grazie
    • Giulia Pettinato

      Bologna
      29/09/2022 18:15

      RE: Richiesta di ammissione al passivo da parte dell'Istituto di credito a cui il fallito aveva ceduto il quinto della pensione

      Preciso inoltre che l'INPS non versa la pensione del socio fallito al fallimento, poichè la stessa era stata esclusa integralmente ai sensi dell'art. 46 L.F.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/09/2022 19:28

      RE: Richiesta di ammissione al passivo da parte dell'Istituto di credito a cui il fallito aveva ceduto il quinto della pensione

      Quando viene concesso un finanziamento ad un pensionato (come ad un lavoratore dipendente in servizio), questi assume l'obbligo di restituire ratealmente le somme ricevute con scadenze normalmente mensili e per garantire il mutuante, per lo più una società finanziaria che opera in questo settore o una banca, dell'effettivo rimborso, il finanziato, al momento dell'erogazione del finanziamento, cede al mutuante una quota pari a un quinto della sua pensione futura, sicchè l'ente erogatore della pensione, ricevuta la notifica della cessione, all'atto del pagamento della pensione all'avente diritto, trattiene dall'importo totale un quinto, che versa direttamente al cessionario fino alla definitiva estinzione del debito. Quello che in questa sede rileva è che la cessione del quinto ha, quindi, ad oggetto crediti futuri, ossia i ratei di pensione che il pensionato incasserà nel corso della sua vita, fino alla estinzione del debito.
      Orbene, è pacifico che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.
      Ne consegue che, intervenuto il fallimento del cedente (i crediti futuri), il trasferimento del credito non può più verificarsi per la cristallizzazione del suo patrimonio e, di conseguenza, i crediti futuri, rappresentati, nel caso di specie, dai ratei mensili della pensione restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, regolati dall'art. 46 l.f. (che, come lei precisa nella integrazione è stato applicato lasciando l'intera pensione nella disponibilità del fallito).
      Ulteriore conseguenza di questa costruzione è che il cessionario, come lei giustamente rileva, può far valere nel fallimento soltanto il credito residuo del finanziamento effettuato, che è chirografario, e non vi è alcun motivo che giustifichi il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., che attiene ai crediti del lavoratore dipendente.
      Zucchetti SG srl
      • Sara Mariani

        Loreto (AN)
        05/06/2023 13:37

        RE: RE: Richiesta di ammissione al passivo da parte dell'Istituto di credito a cui il fallito aveva ceduto il quinto della pensione

        Scusate riprendendo il quesito proposto per un caso URGENTE vorrei sapere:
        nel caso di una finanziaria che opera nel settore dei finanziamenti estinguibili a fronte della cessione di quote di pensione, la finanziaria per il residuo del finanziamento concesso dovrebbe insinuarsi come chirografario?
        Non può chiedere il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1, perché. a norma dell'art. 1263 c.c., per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i suoi privilegi?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/06/2023 17:54

          RE: RE: RE: Richiesta di ammissione al passivo da parte dell'Istituto di credito a cui il fallito aveva ceduto il quinto della pensione

          Lei coglie il cuore del problema, ma è necessario qualche chiarimento trattandosi, se abbiamo ben capito, di un pensionato che, in cambio di un finanziamento ha ceduto alla finanziaria una quota della sua pensione mensile. Orbene lei giustamente ricorsa che ai sensi dell'art. 1263 c.c. il credito viene ceduto con i supoi privilegi, per cui il cessionario che fa valere il credito che gli è stato ceduto, potrebbe chiedere, nel caso, la collocazione con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.. Tuttavia questo non può verificarsi nella fattispecie in quanto il dipendente non ha ceduto un credito già esistente, ma un credito futuro che matura mese per mese.
          Orbene, come abbiamo già accennato nella risposta che precede, "la natura consensuale del contratto di cessione di credito – relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza – comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione" (in termini Cass. 17 gennaio 2012, n. 551, ma giur. costante).
          Questo comporta che la finanziaria, intervenuto il fallimento del cedente non può azionare più il credito ceduto costituito dalla quota di pensione, ma può far valere il suo credito residuo per il finanziamento effettuato e che , in quanto tale, non gode di alcun privilegio.
          Zucchetti SG srl
          • Loredana Totaro

            Termoli (CB)
            14/06/2023 14:04

            RE: RE: RE: RE: Richiesta di ammissione al passivo da parte dell'Istituto di credito a cui il fallito aveva ceduto il quinto della pensione

            Buongiorno,
            mi inserisco nella discussione anche se il mio caso è un pò diverso.
            Il fallito, avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, presenta richiesta al GD al fine di essere autorizzato all'apertura di un conto corrente per il relativo accredito. Quale Curatore, formulo contestualmente istanza al GD ai sensi dell'art. 46 LF, al fine della eventuale quantificazione di quota parte del beneficio previdenziale da corrispondere, da parte dell'INPS, direttamente alla procedura.
            Invero, il GD, rigetta la domanda del fallito e determina che la pensione per intero debba essere versata in favore del fallimento.
            Notificati gli atti all'INPS, quest'ultimo si dice impossibilitato a dar seguito al decreto del GD poiché manca la domanda di pensione del fallito (sebbene l'ente confermi come esso fallito abbia maturato il diritto), e ciò nonostante la previsione dell'art. 42 comma 1 LF per cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei propri beni e diritti, che viene esercitata dal Curatore per assoggettarli alla procedura e soddisfare i creditori (ipotizzando una domanda di pensione formulata direttamente dalla Curatela).
            Ovviamente, stando così le cose, il fallito non ha alcun interesse a presentare domanda di pensione che, tra l'altro, non può essere correttamente presentata senza l'indicazione del conto corrente personale per il quale esso fallito non è stato autorizzato all'apertura.
            Attendo vostre considerazioni in merito e ringrazio fin d'ora per l'attenzione prestata.
            Grazie.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              14/06/2023 19:48

              RE: RE: RE: RE: RE: Richiesta di ammissione al passivo da parte dell'Istituto di credito a cui il fallito aveva ceduto il quinto della pensione

              Il diritto di cui si tratta nell'art. 46 l. fall. riguarda le retribuzioni, comprese le pensioni ed è estensibile anche al TFR, ma la norma presuppone che il diritto a percepire il TFR o la pensione siano maturati. Orbene, non sappiamo la condizione del fallito nel suo caso, ma evidentemente, pur avendo maturato il diritto di andare in pensione, preferisce (seppur per motivi strategici) continuare a lavorare, per cui non formula la relativa istanza, che è espressione di un suo diritto personale; ossia la scelta se continuare il lavoro, pur potendo andare in pensione, o avvalersi della quiescenza è una scelta personale del lavoratore che non può essere esercitata dal curatore del suo fallimento.
              Se, invece, il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro ed ha maturato il diritto alla pensione e al TFR e si limita a non presentare una formale istanza per rendere operativa la situazione, allora il diritto a percepire la pensione è maturato, ed avendo contenuto patrimoniale, può essere esercitato dal curatore, esercitando un diritto del fallito.
              Zucchetti SG srl
              • Loredana Totaro

                Termoli (CB)
                15/06/2023 11:09

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Richiesta di ammissione al passivo da parte dell'Istituto di credito a cui il fallito aveva ceduto il quinto della pensione

                Grazie per il contributo.
                Il fallito (socio illimitatamente responsabile di una SAS) non lavora da alcuni anni, ed ha maturato il diritto alla pensione. Il problema nasce perché l'ente previdenziale è stato chiaro nel ritenere di poter dare attuazione al decreto del GD esclusivamente a fronte della domanda di pensione presentata dal fallito, escludendo a priori l'esercizio del relativo diritto da parte del curatore, come ben evidenziato nella vostra risposta.