Forum SOVRAINDEBITAMENTO

SOVRAINDEBITAMENTO - VECCHIA NORMATIVA E NUOVO CCII

  • Gianni Ciotti

    Ancona
    13/09/2022 09:11

    SOVRAINDEBITAMENTO - VECCHIA NORMATIVA E NUOVO CCII

    Buongiorno,
    vorrei fare una riflessione condivisa su una casistica relativa all'accordo da sovraindebitamento.
    Il soggetto sovraindebitato ha contratto debiti alcuni anni addietro svolgendo "attività di impresa" (nello specifico agente di commercio), ora sono oltre quattro anni che è lavoratore dipendente e che non svolge più alcuna attività d'impresa.
    Secondo la nuova normativa e più nello specifico secondo l'art. 74 (concordato minore), tale soggetto può rientrare in tale contesto, nonostante attualmente sia un semplice consumatore? (dirittodellacrisi.it "Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento del 02.08.2022 punto 3.a).
    Il soggetto sovraindebitato ha richiesto la nomina del gestore della crisi nei primi mesi del 2022, aprendo "di fatto" la procedura.
    A sensi dell'art. 390 CCII và applicato il nuovo codice della crisi non essendo ancora stato presentato il ricorso in Tribunale oppure va applicata la vecchia L. 3/2012 trattandosi di "procedura pendente" (art. 390 comma 2)?
    Ringrazio per la cortese attenzione.
    • Isabella Grassi

      Parma
      13/09/2022 09:46

      RE: SOVRAINDEBITAMENTO - VECCHIA NORMATIVA E NUOVO CCII

      La nuova procedura, perchè è il deposito in Tribunale che determina la pendenza, non la richiesta all'OCC.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2022 16:18

      RE: SOVRAINDEBITAMENTO - VECCHIA NORMATIVA E NUOVO CCII

      L'art. 74 CCII espressamente dispone che possono formulare una proposta di concordato minore, "i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore", per cui è pacifico, come è ribadito anche nel contributo da lei segnalato, che il consumatore non può accedere al concordato minore. Problema diverso è poi stabilire quando un soggetto può essere definito consumatore ed a questo sopperisce l'art. 2 lett. e), per la quale consumatore è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".
      Nel suo caso, quindi, dovrà primariamente verificare se il soggetto in questione, che in passato ha esercitato attività di impresa, abbia solo debiti di natura personale non risalenti a detta attività o invece rimangano ancora dei debiti commerciali da definire, Nel primo caso sarebbe un consumatore che non potrebbe usufruire del concordato minore, nel mentre potrebbe nel secondo.
      Sul quesito sun 2 ci siamo già espressi di recente, sostenendo che posto che le domande di accesso alle procedure da sovraindebitamento sono quelle che vengono depositate presso il tribunale, si deve fare riferimento all'art. 9 l. n. 3 del 2012 (vigente all'epoca) per la composizione della crisi, che fa riferimento al deposito in tribunale della proposta di accordo o del piano.
      Non ci nascondiamo- aggiungevamo- che, come organicamente dispone l'art. 76 CCII per il concordato minore (che sostituisce l'accordo di ristrutturazione) "La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202"; formulazione che può indurre a ritenere che la nomina di un gestore sia il primo atto di accesso alla procedura, tuttavia, a nostro avviso questa è da considerare attività preliminare alla presentazione della domanda che individua il momento del vero e proprio accesso.
      Zucchetti SG srl