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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Cessione di immobile - Atto notarile
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Andrea Nieri
Calcinaia (PI)06/07/2022 09:26Cessione di immobile - Atto notarile
In un sovraindebitamento con procedura competitiva è stato aggiudicato un immobile ed è stato pagato il saldo prezzo.
Il sovraindebitato da lungo termine non da disponibilità per l'atto notarile di trasferimento.
La procedura è quindi in stallo.
Si può perfezionare l'atto di compravendita senza il sovraindebitato e con la sola partecipazione/firma del liquidatore ex art. 14 quinquies – comma 2 – L. 3/2012?
In caso negativo sarebbe possibile trasferire con decreto di trasferimento emesso dal Giudice?
Grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/07/2022 18:13RE: Cessione di immobile - Atto notarile
Se, come intuiamo dal suo riferimento al liquidatore e all'art. 14 quinquies l. n. 3 del 2012, la procedura in corso è quella di liquidazione del patrimonio, è proprio il liquidatore che, a norma del secondo comma dell'art. 14-nonies "ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione" e che effettua le vendite tramite procedure competitive. atti di vendita, per cui il liquidatore , come il curatore del fallimento, è il soggetto che partecipa all'atto formale di trasferimento in forza dei poteri attribuitogli.
Zucchetti SG srl-
Maria Silvia Bentivogli
Udine17/10/2024 11:28RE: RE: Cessione di immobile - Atto notarile
Buongiorno,
con la presente sono a chiedervi conferma che nel sovraindebitamento L.3/2012, per quanto riguarda la nomina del notaio che svolgerà tutti gli adempimenti correlati alla compravendita immobiliare, spetti al liquidatore la nomina dello stesso con autorizzazione del G.D. e che le irregolarità catastali siano a carico dell'acquirente, così come il pagamento dell'onorario del notaio designato. Solo la cancellazione dei gravami è a carico della procedura come nel fallimento?
Grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/10/2024 17:11RE: RE: RE: Cessione di immobile - Atto notarile
Nel silenzio della legge n. 3 del 2012 sui punti da lei evidenziati, bisogna rifarsi alle disposizioni dell'avviso di vendita e, in mancanza, alle regole generali, che non vanno esattamente nella direzione da lei indicata.
Ad esempio, qualora nulla sia stato previsto in ordine alla scelta del notaio, nella prassi commerciale è l'acquirente che lo sceglie; si parla di prassi perché neanche nel codice civile vi è una norma in merito, tuttavia l'art. 1475 c.c. stabilisce che "le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore se non diversamente pattuito", da cui si è dedotto- e questa deduzione è diventata prassi, che se è l'acquirente che paga le spese del notaio compete a lui anche la scelta di tale professionista con quale deve evidentemente intercorrere un rapporto di fiducia.
Quanto alle irregolarità (evidentemente sanabili), è ancor più determinante quanto previsto nell'avviso di vendita circa l'addebito delle spese di sanatoria, perché, se in questo nulla è previsto in proposito, si apre un complesso problema interpretativa, che richiederebbe l'esatta conoscenza di cosa è stato indicato nell'avviso e anche nella perizia di stima. Solo dall'esame di questi documenti si può, infatti, stabilire se le difformità siano mai emerse o se vanno considerate alla stregua di un vizio occulto non rilevante nelle vendite coattive, oppure se l'aggiudicatario era a conoscenza delle difformità ed ha accettato di acquistare il bene nelle condizioni in cui si trovava, (n virtù del combinato disposto dagli artt. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e 40, comma 6, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, nel caso in cui gli abusi possano essere sanati, la nullità non colpisce le vendite coattive e l'aggiudicataria ha tempo 120 giorni per procedere alla sanatoria, evidentemente a sua spese (come nel caso precedente), oppure, infine, se si possa desumere che il bene oggetto della vendita doveva essere consegnato già sanato, nel qual caso le spese sarebbero a carico della procedura.
Le spese della cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, ove non espressamente addossata all'acquirente, sono a carico della procedura.
Zucchetti SG Srl
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