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liquidazione controllata di imprenditore cessato - documentazione contabile

  • Antonio Ferretti

    REGGIO EMILIA (RE)
    13/02/2023 11:03

    liquidazione controllata di imprenditore cessato - documentazione contabile

    Un debitore titolare di ditta individuale cessata ha intenzione di proporre ricorso per liquidazione controllata. L' art 269 CCII non chiarisce quali documenti debbano depositarsi. In qualità di gestore, per interpretazione sistematica e logica, ritengo si dovrebbe allegare la documentazione contabile ex art. 39 commi 1 e 2 CCI. Il debitore, però, in contabilità semplificata, dal 2019 non ha svolto più attività (quindi non ha alcuna operazione nei registri iva) e la cancellazione in CCIAA è avvenuta formalmente nel 2021. Se vado indietro di tre anni da oggi, in teoria il debitore non avrebbe nulla da depositare. E' corretta la mia interpretazione?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/02/2023 19:51

      RE: liquidazione controllata di imprenditore cessato - documentazione contabile

      L'art. 269 ccii non indica i documenti che il debitore deve allegare alla domanda perché ha inteso lasciare, in questa fase, al debitore la libertà di scegliere la documentazione necessaria e idonea e idonea a consentire all'OCC di predisporre una relazione che "che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda" (art. 269, co. 2 ccii); è solo, infatti, con la sentenza che apre la procedura che il tribunale "ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori" (art. 270, co. 2, lett. c); ed ovviamente il debitore presenterà la documentazione che lo status che aveva gli obbligava di tenere. Peraltro, nel caso, avendo l'imprenditore in questione cessato da oltre un anno la sua attività con cancellazione dal registro delle imprese nel 2021, non ha bisogno di dimostrare di avere le caratteristiche di impresa minore, per cui la documentazione non è rilevante al fine di avere i requisiti di cui all'art. 2, lett. d), ma è utile solo al fine di ricostruire la contabilità e per le altre esigenze della procedura.
      Zucchetti SG srl