Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione Controllata e rivendica

  • Luigi Benigno

    Aversa (CE)
    22/12/2022 19:29

    Liquidazione Controllata e rivendica

    Spett.le Fallco, nell'ambito di una liquidazione controllata di soggetto persona fisica, il debitore è titolare di diritti in ragione di 1/2 di un immobile acquistato lo scorso anno. Nell'atto di compravendita è indicato che il prezzo è pagato interamente dall'altro acquirente e che il sovraindebitato avrebbe regolato successivamente l'acquisto della sua quota con l'altro acquirente. Ciò non è mai avvenuto in quanto trattasi di una intestazione fiduciaria. Nell'ambito della procedura liquidazione l'altro acquirente interviene insinuandosi al passivo rivendicando la proprietà della quota in forza di una intestazione fiduciaria esibendo i titoli di pagamento da egli eseguito interamente ed una dichiarazione notarile successiva resa dal debitore in cui dichiara che l'intestazione è fiduciaria ma che il possessore effettivo è l'altro proprietario.
    È ammissibile a Vs avviso la domanda di rivendica?
    Grazie per il Vs supporto

    Avv. Luigi Benigno
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/12/2022 08:16

      RE: Liquidazione Controllata e rivendica

      Il negozio fiduciario realizza – mediante un collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio – un'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (diversamente che nel caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante, e a ritrasferire il bene a quest'ultimo o a terzi, alla scadenza di un certo termine o al verificarsi di una situazione che determini il venire meno del rapporto fiduciario (cfr. Cass.21/03/2016, n. 5507).
      Intervenuto il fallimento del fiduciario, il fiduciante per ottenere il trasferimento della proprietà intestata al fiduciario deve far valere il rapporto obbligatorio interno che obbligava il fiduciario al trasferimento e, allo scopo, ha come unico rimedio quello previsto dall'art. 2932 c.c., che è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege (Cass, n. 10633 del 2014; Trib. Milano n. 5026/2018). Azione che come ha chiarito Cass. 11/04/2018, n.9010 (proprio in tema di intestazione fiduciaria), può essere esperita per la prima volta anche in pendenza di fallimento.
      La domanda, nel suo caso, può essere rigettata perché il richiedente vanta un diritto di proprietà che non ha ancora in quanto dovrebbe chiedere l'esecuzione dell'obbligo di trasferire a lui la proprietà, oggetto del pactum fiduciae.
      Zucchetti SG srl