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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Acc con i creditori ex art. 10 e ss legge 3/2012 trattamento crediti professionisti procedura esecutiva immobiliare
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Luigi Benigno
Aversa (CE)10/04/2022 22:09Acc con i creditori ex art. 10 e ss legge 3/2012 trattamento crediti professionisti procedura esecutiva immobiliare
Nell'ambito di una procedura di accordo con i creditori, nella proposta del debitore, assistito dal sottoscritto avvocato, i crediti relativi ai professionisti della procedura esecutiva immobiliare, sospesa con decreto del g.d., sono stati così appostati: gli importi già corrisposti dal creditore procedente sono stati inclusi nel credito ipotecario, mentre quelli non ancora corrisposti dal creditore procedente sono stati inseriti in un fondo riservato, in attesa della liquidazione del giudice dell'esecuzione, con il grado di privilegio ex art. 2751 co 2 c.c.
Il gestore della crisi ritiene che tali crediti, sia quelli già anticipati dal creditore procedente che quelli non ancora liquidati dal giudice dell'esecuzione, debbano essere qualificati e proposti in pagamento quali prededucibili ex art. 111 l.f., richiamando al riguardo l'art. 2770 c.c. Ho replicato che questi crediti godono della prededucibilita solo nell'ambito della procedura esecutiva e sul ricavato del bene sottoposto ad esecuzione e che nessun creditore è intervenuto nella procedura esecutiva per cui l'azione era finalizzata all'interesse del solo creditore esecutante, per cui ex art. 95 cpc quei crediti devono prendere lo stesso grado del credito del creditore procedente (ipotecario). Un dubbio sorge solo per il trattamento dei crediti per spese di giustizia non ancora liquidate, se debbano essere trattate al privilegio ex art. 2751 co 2 cc oppure se anch'essi prendano il grado del credito principale. Vi ringrazio per la risposta che vorrete fornire. Avv. Luigi Benigno-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/04/2022 19:58RE: Acc con i creditori ex art. 10 e ss legge 3/2012 trattamento crediti professionisti procedura esecutiva immobiliare
Da quanto esposto desumiamo che la posizione in questione sia quella del creditore che ha promosso l'esecuzione immobiliare, titolare di un credito ipotecario, e che , in particolare la collocazione in discussione, riguardi le spese legali sopportate da detto creditore per l'esecuzione, alcune delle quali sono state già corrisposte all'avvocato e altre ancora no in attesa della liquidazione del giudice dell'esecuzione.
Se è così, come crediamo che sia, la soluzione è data dalla disposizione di cui al primo comma dell'art. 2770 c.c., secondo cui "I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi". E' indubbio, infatti, che le spese di cui si discute sono spese per l'espropriazione di beni immobili, che a norma dell'art. 95 c.p.c., "sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile", ossia il privilegio previsto dall'art. 2755 c.c. per le esecuzioni mobiliari e dall'art. 2770 c.c., per quelle immobiliari. Ossia l'art. 95 detta il principio che individua il soggetto su cui gravano le spese dell'esecuzione e non dispone che queste assumano la collocazione del credito per capitale, ma che esse sono assistite dai privilegi previsti dalla legge, che, nel caso dell'esecuzione immobiliare, è quello di cui all'art. 2770 c.c..
Orbene, applicando l'art. 2770 c.c., si tratta, a questo punto, di vedere se le spese di cui si discute siano state sostenute "nell'interesse comune dei creditori", che "implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva" … dal momento che "la ratio del privilegio riconosciuto dalla norma in parola a seguito dell'iniziativa assunta in sede esecutiva è quella di assicurare, tramite la collocazione in sede privilegiata del credito per spese di giustizia del pignorante, l'interesse dell'intero ceto creditorio a conservare, tramite l'applicazione della disciplina dell'articolo 2913 del codice civile, la destinazione del bene immobile staggito al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori, rendendo inefficace l'eventuale alienazione a terzi" (così da ult. Cass. 10/02/2020, n.3020, ma giur. consolidata).
E' del tutto irrilevante, quindi, che siano o non intervenuti altri creditori nel procedimento esecutivo perché ciò che conta è che il pignoramento in questione, essendo stato il primo, ha posto sul bene immobile colpito quel vincolo che ha impedito al debitore di disfarsene, trasformandolo in una somma di danaro volatizzabile, per cui salvo situazioni particolari che non ci ha raccontato, riteniamo difficile non riconoscere il privilegio di cui all'art. 2770 c.c.
L'ultima questione che pone il suo quesito riguarda il tempo dell'esborso, dato che il creditore ha anticipato solo una parte delle spese, e qui la soluzione è data dalla costituzione di un fondo, come è stato ipotizzato; ma sia il credito per la parte già anticipata che quella ancora da pagare- da appostare nel fondo- vanno collocate in privilegio ex art. 2770 c.c.
Zucchetti Sg srl -
Luigi Benigno
Aversa (CE)12/04/2022 21:31RE: Acc con i creditori ex art. 10 e ss legge 3/2012 trattamento crediti professionisti procedura esecutiva immobiliare
Grazie per la risposta.
Il quesito principale era fondato sul fatto che, e me ne scuso se non sono stato molto chiaro, si intersecano la procedura esecutiva immobiliare e la procedura di accordo con I creditori.
Il giudice delegato, verificati i presupposti di ammissibilità, con il decreto dispone la sospensione della procedura esecutiva. In questo caso i crediti maturati nella procedura esecutiva devono essere valutati nella procedura concorsuale. Ai sensi dell'art. 2770 cc nel processo esecutivo i crediti per spese di giustizia nonché quelli dei professionisti della procedura sono prededucibili e soddisfatti con il ricavato della vendita del bene; nella procedura di accordo l'immobile non è proposto in liquidazione per cui ritengo sia esclusa la prededucibilita dei crediti ed anche perché il valore realizzabile con la liquidazione del bene, come attestato dall'Occ non consente di soddisfare nemmeno il credito del creditore ipotecario. In merito alle spese e ai compensi dei professionisti anticipati dal creditore procedente nella procedura esecutiva, sembra anomalo che debbano essere trattati in Privilegio ex art. 2770 cc, poiché ne è divenuto creditore il creditore ipotecario, quindi non più i professionisti della procedura. In tal caso gli anticipi, a mio avviso, si sommano al capitale, agli interessi ed alle spese.
Inoltre, poiché il processo esecutivo è sospeso per l'intervento di una procedura concorsuale, nutro qualche dubbio ulteriore che debbano essere collocati in Privilegio ex art. 2770 cc anche perché il valore dell'immobile in caso di liquidazione sarebbe incapiente anche per il solo capitale del creditore ipotecario. In tal caso, si potrebbe addirittura ipotizzare che tali crediti siano degradati a chirografari, e la stessa sorte spetterebbe ad essi qualora siano aggiunti al credito principale con il grado di ipotecario, poiché circa il 60% del credito ipotecario sarà degradato a chirografo. Le preferenze accordate nel processo esecutivo lo sono solo ed esclusivamente sulla base della soddisfazione della vendita coattiva di quel bene, nella procedura concorsuale ciò non avviene in quanto il bene non sarà liquidato ed è nettamente incapiente. Poi, ai fini del voto chi sarebbe legittimato per i crediti anticipati dal creditore procedente nella procedura esecutiva, atteso che i privilegiati generali e speciali sono sottoposti a falcidia?
Grazie
Avv. Luigi Benigno
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/04/2022 19:45RE: RE: Acc con i creditori ex art. 10 e ss legge 3/2012 trattamento crediti professionisti procedura esecutiva immobiliare
La tesi secondo cui "nel processo esecutivo i crediti per spese di giustizia nonché quelli dei professionisti della procedura sono prededucibili e soddisfatti con il ricavato della vendita del bene" non è del tutto esatta in quanto la prededuzione costituisce non un elemento sostanziale individuante dei crediti di massa, ma una qualificazione processuale, che nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione; ossia il concetto di prededuzione vive e si esaurisce nell'ambito delle procedure concorsuali in quanto è in queste che esiste una massa di beni indistinti e non vi è un soggetto che anticipi le spese; nell'esecuzione individuale i beni oggetto dell'esecuzione sono individuati dal pignoramento e vi è un creditore procedente che sostiene le spese, che poi recupera . Per favorire il ricupero di tali spese il legislatore ha attribuito ai relativi crediti il privilegio di cui all'art. 2755 c.c., nell'esecuzione mobiliare, e il privilegio di cui all'art. 2770 c.c. in quella immobiliare, ed ha posto tali privilegi al primo posto, antergati anche rispetto a pegno o ipoteca, per cui comunemente si parla di prededuzione per il fatto che vengono pagati per primi: tuttavia prededuzione non sono, ma privilegi, ossia prelazioni accordate in considerazione della causa del credito, per cui consistono, come tutti i privilegi, in una qualità sostanziale del credito stesso che, in caso di concorso con altri creditori concorsuali nell'esecuzione forzata, individuale come collettiva, riconosce, quale eccezione alla par condicio creditorum, una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, e non, come invece la prededuzione, una precedenza rispetto a tutti i creditori concorsuali sull'intero patrimonio del debitore.
Tanto chiarito, quindi, nel momento in cui il debitore sovraindebitato si approccia all'accordo di ristrutturazione deve considerare tra i suoi creditori sia il creditore ipotecario sul bene oggetto dell'esecuzione, la cui prosecuzione è stata inibita, sia il o i creditori che godono del privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2770 c.c.. A questo punto vanno però fatti due ulteriori chiarimenti:
a-nella precedente risposta noi avevamo inteso per professionisti quelli incaricati dal creditore esecutante, nel mentre dai chiarimenti odierni capiamo che si tratta dei professionisti eventualmente incaricati dell'esecuzione, probabilmente del delegato alla vendita. In ogni caso cambia solo la legittimazione (la spesa del professionista del pignorante è appunto una spesa di costui che può chiederne il rimborso, il delegato è personalmente legittimato a chiedere il compenso) in quanto entrambi godono dello stesso privilegio di cui all'art. 2770 c.c.;
b-il fatto che questo privilegio sia di natura speciale non significa che scompare per il fatto che il bene non viene venduto, in quanto si sta parlando non di fallimento ma di una procedura atta a prevenire la liquidazione; esattamente come accade nel concordato preventivo, nel quale non spariscono tutti i privilegi speciali in caso di continuità che non preveda la liquidazione dei beni gravati.
Ritornando al momento dell'eccesso all'accordo di ristrutturazione, il sovraindebitato deve in primo luogo stabilire, secondo una valutazione sommaria, se il o i beni oggetto dell'ipoteca e del privilegio ex art. 2770 c.c. siano sufficienti a pagare tutte le prelazioni indicate; in caso di valutazione negativa, può offrire ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca una soddisfazione non integrale, qualora "ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi" (art. 7, co. 1, l. n. 3 del 2012). Una volta stabilito il valore dei beni e constato che questo permette il pagamento solo di alcuni dei crediti prelatizi sul bene in questione si fa una graduatoria tra gli aventi diritto e, come detto il privilegio per spese di giustizia prevale sulle ipoteche, anche per il disposto del secondo comma dell'art. 2748 c.c.. La parte di credito o dei crediti che rimane insoddisfatta passa al chirografo ed è di conseguenza ammessa al monte crediti e alla votazione.
Zucchetti Sg srl
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