Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Trattamento di fine rapporto del sovraindebitato

  • Alessandra Mazzola

    Salerno
    06/02/2023 12:49

    Trattamento di fine rapporto del sovraindebitato

    Salve,
    in una procedura di sovraindebitamento aperta nel luglio 2019, il debitore aveva in essere un rapporto di lavoro subordinato per cui, in ottemperanza al decreto apertura del G.D. che prevedeva la cessione del quinto dello stipendio, tale cessione è avvenuta fino alla comunicazione di avvenute dimissioni nel gennaio 2023 e comunicazione di nuova assunzione presso altro datore.
    In ordine alla liquidazione del trattamento di fine rapporto, la procedura ha diritto di incassare tutto il tfr essendo patrimonio sopravvenuto in favore della massa o solo una quota parte?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/02/2023 17:56

      RE: Trattamento di fine rapporto del sovraindebitato

      Presumiamo che nel caso la procedura in corso sia quella della liquidazione del patrimonio nella quale la lett. b) del comma sesto dell'art. 14ter pone una regola similare a quella dettata dall'art 46 per il fallito, per cui può essere utilizzata la giurisprudenza dettata per questa fattispecie. Orbene, secondo la S. Corte (Cass. 30 luglio 2009 n. 17751; Cass. 20 marzo 1999, n. 2591; Cass. 25/07/1986, n.4758) , la natura assistenziale e previdenziale del trattamento di fine rapporto ne giustifica, in caso di fallimento dell'avente diritto, l'assoggettabilità allo speciale regime previsto dall'art. 46 della legge fall., che, in deroga alla generale regola della indisponibilità del patrimonio del fallito posta dall'art. art. 44 della legge fall., esclude dall'attivo fallimentare, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, le somme spettanti al fallito stesso a titolo di stipendio, pensione o salario, così come determinate con decreto del giudice delegato Quest'ultima decisione apparentemente sembra dire che "le somme percepite dal fallito, già pubblico dipendente, a titolo di indennità di fine rapporto - che costituiscono emolumenti differiti (sia pur informati a finalità assistenziali o previdenziali) attinenti ad un pregresso rapporto di lavoro - sono acquisibili all'attivo fallimentare", ma poi aggiunge " a meno che il giudice delegato non ne accerti l'occorrenza al mantenimento del fallito o della famiglia, fissando i relativi limiti, con motivato provvedimento sostanzialmente decisorio, perché incidente su diritti soggettivi".
      Ammessa l'applicazione del sistema di cui al primo comma n. 2 e secondo comma dell'art. e, nel caso, della citata lett. b) del sesto comma dell'art. 14ter l. n. 3 del 2012, 46 anche al TFR, diventa a nostro avviso necessario che il giudice rifissi, in considerazione anche delle mutate condizioni, la eventuale quota del TFR che dovrà essere acquisito all'attivo del patrimonio da liquidare e quella lasciata al debitore.
      Zucchetti SG srl