Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Presupposti di accesso alla liquidazione controllata - cooperativa sociale - art. 268 CCII

  • Carlo Cantalamessa

    Ascoli Piceno
    05/02/2023 12:45

    Presupposti di accesso alla liquidazione controllata - cooperativa sociale - art. 268 CCII

    Preg.mi Colleghi,
    è con mia grande stima sottoporVi il seguente quesito.
    A Vs parere, una cooperativa sociale che svolge attività commerciale, sotto i limiti dell'art. 2, lettera d) Codice della Crisi (impresa minore) può accedere alla liquidazione controllata (art. 268 CCII) con la domanda proposta ex art. 269 CCII ?
    Ringraziando in anticipo per il Vs aiuto porgo cordiali saluti.

    Carlo Cantalamessa
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/02/2023 20:07

      RE: Presupposti di accesso alla liquidazione controllata - cooperativa sociale - art. 268 CCII

      Riteniamo che la cooperativa in questione, sebbene svolga attività commerciale non possa accedere alla liquidazione controllata. L'art. 2 lett. c) ccii individua i soggetti che possano usufruire delle procedure di sovraindebitamento attraverso una elencazione, nella quale non figurano le cooperative, e dettando una disposizione finale che ammette alla procedura "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza". Orbene, l'art. 2545-terdecies, primo comma, cod. civ. dispone che, "in caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa" e poi aggiunge che "]e cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche alla liquidazione giudiziale" (valendo al riguardo il criterio di priorità tra le procedure, stabilito nel secondo comma dello stesso art. 2545-terdecies c.c., in aderenza alla regola generale di concorso posta dall'art. 196 l. fall. e 295 ccii).
      La cooperativa in questione, quindi, è teoricamente assoggettabile sia alla liquidazione giudiziale che alla liquidazione coatta amministrativa. Alla liquidazione giudiziale sfugge per le dimensioni, dal momento che lei dice avere le caratteristiche di impresa minore, ma non sfugge alla liquidazione coatta, la cui apertura e dichiarazione di insolvenza non richiede il superamento di uno dei limiti posti dalla lett. d) dell'art. 2 ccii, sicchè anche una cooperativa, qualificabile come impresa minore o sottosoglia è assoggettabile a liquidazione coatta.
      Argomento quest'ultimo esaminato anche di recente dalla Corte Costituzionale che, con decisione n. 93 del 12 aprile 2022, ha dichiarate non fondate le q.l.c. dell'art. 202, comma 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa". La questione prospettata, anche se riprendeva le norme citate, riguardava proprio una cooperativa non assoggettabile a fallimento per limiti dimensionali ammessa alla liquidazione coatta e il tribunale di Udine remittente riteneva non conforme a costituzione le norme che consentivano, anche in questo caso, la dichiarazione di insolvenza.
      Zucchetti SG srl