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Opponibilità del trust al creditore ipotecario, con notifica atto di pign. imm. dopo la trascrizione del trust

  • Luigi Benigno

    Aversa (CE)
    27/05/2022 16:35

    Opponibilità del trust al creditore ipotecario, con notifica atto di pign. imm. dopo la trascrizione del trust

    Il trustee eccepisce l'opponibilità della disposizione di beni immobili in trust nella titolarità del trustee stesso al creditore ipotecario che, dopo 4 anni, notifica al precedente titolare dei beni atto di pignoramento immobiliare, dando inizio all'esecuzione, senza nulla notificare al trustee.
    Il trustee non aveva mai spiegato opposizione poichè si tratta di trust autodichiarato e gli avvocati che assistono l'originario titolare dei beni avevano sempre agito, anche in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in suo nome e conto. Sta di fatto che, dopo l'aggiudicazione all'asta del compendio, il trustee si è opposto all'esecuzione chiedendone la sospensione poichè, pur detenendo il possesso dei beni per le finalità del trust e per la gestione degli stessi per conto dei beneficiari delle disposizioni in trust, non era mai stato destinatario dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento.
    Su tale assunto, è stata contestata, tra le altre motivazioni, la nullità dell'intera procedura esecutiva per non aver agito contro l'effettivo titolare dei beni e per non aver integrato il contraddittorio notificando atto di precetto e pignoramento anche al trustee.
    L'opposizione all'esecuzione è stata dichiarata inammissibile dal g.e., pende reclamo innanzi al collegio in camera di consiglio.
    Chiederei Vs parere al riguardo e se possibile giurisprudenza
    Grazie
    Avv. Luigi Benigno
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      29/05/2022 17:02

      RE: Opponibilità del trust al creditore ipotecario, con notifica atto di pign. imm. dopo la trascrizione del trust

      Condividiamo la conclusione cui è giunto il giudice dell'esecuzione.
      In generale il trust è lo strumento attraverso cui un soggetto (settlor o grantor o "disponente") crea un trust (per scopi di mera gestione dei beni, di tutela della propria discendenza o di soggetti svantaggiati, di beneficenza, di garanzia del credito, ecc.) o si dichiara "trustee" di taluni suoi beni nell'interesse di una o più persone (il beneficiario), oppure "trasferendo" questi beni a una o più persone (trustee) affinché "in trust" li detengano o li gestiscano in favore del beneficiario.

      I beni oggetto del trust costituiscono un patrimonio separato da quello del trustee.
      La figura del trust è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la legge 9 ottobre 1989 n. 364 con cui è stata ratificata la "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento" adottata a L'Aja in data 1 luglio 1985.
      Si ritiene in dottrina che il trust sia una fattispecie negoziale residuale, cui è possibile ricorrere allorquando gli altri strumenti di esercizio dell'autonomia patrimoniale sono inidonei a perseguire il fine precipuo che il disponente intende conseguire.
      Causa del negozio istitutivo di trust è il programma della segregazione di una o più posizioni soggettive o di un complesso di posizioni soggettive unitariamente considerato (beni in trust) affidate al trustee per la tutela di interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo del trust).
      Il trust non ha personalità giuridica, e dunque il trustee è l'unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione (Cass. 22 dicembre 2015, n. 25800).
      Di conseguenza, è il trustee l'unica persona di riferimento con i terzi e non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto (Cass. 18 dicembre 2015, n. 25478; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3456): e ciò in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105. Negli stessi termini Cass. n. 1826 del 20/01/2022 secondo la quale "Il "trust", previsto dall' art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006, non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari. Ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi- dotato altresì di legittimazione processuale- è solo il "trustee". (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, disattendendo, a sua volta, il gravame, aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo azionato dalla banca nei confronti del "trust" sul rilievo del difetto di legittimazione passiva dello stesso, posto che unico titolare dei diritti da esso derivanti doveva considerarsi il "trustee").
      Sul piano esecutivo, allora, le conseguenze che derivano dall'aggressione di beni oggetto di un trust sono molteplici.
      In primo luogo i beni in trust non possono essere pignorati per debiti del disponente: ciò in quanto titolare dei cespiti è il trustee (e, nel caso di trust autodichiarato, rileva l'apposizione del vincolo di trust), e dunque un soggetto diverso dal debitore.
      In secondo luogo, i beni caduti in trust non possono essere aggrediti per ottenere la soddisfazione di debiti personali del trustee, debiti dei quali i beni in trust non rispondono poiché costituiscono un patrimonio separato e vincolato.
      Inoltre, sotto il profilo formale, la giurisprudenza (Trib. Reggio Emilia, 25 marzo 2013) ha osservato che il trust è un rapporto tra soggetti, non già un ente munito di soggettività giuridica; ne deriva che il pignoramento non deve essere notificato al trust in persona del trustee, ma a quest'ultimo in proprio quale proprietario dei beni.
      Per le medesime ragioni, la citata giurisprudenza ha ritenuto illegittima la trascrizione del pignoramento "contro il trust", anche se sul punto va registrata l'opposta soluzione di Trib. Torino, 10 febbraio 2011, secondo cui il pignoramento del trust potrebbe essere trascritto "contro il disponente e a favore del trust".
      Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017, nella quale si è ribadito che il pignoramento dei beni conferiti in trust deve essere trascritto nei confronti del trustee quale titolare dei beni e non quale legale rappresentante del trust.In particolare, la citata sentenza ha affermato che beni conferiti nel trust debbono essere pignorati nei confronti del trustee, perfino a prescindere dall'espressa spendita di tale qualità, relegando ad una valutazione di mera opportunità - e quindi di mera facoltatività - un'apposita menzione dell'appartenenza di quelli ad una massa separata o segregata, quale in genere viene ricostruito il patrimonio che il trust compone.
      Al contrario, un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella - formale e separata - titolarità di un trust prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti che - soprattutto e per quanto rileva ai fini della proseguibilità del relativo processo esecutivo - di subire espropriazioni (cioè coattivi trasferimenti) dei medesimi.
    • Luigi Benigno

      Aversa (CE)
      29/05/2022 18:16

      RE: Opponibilità del trust al creditore ipotecario, con notifica atto di pign. imm. dopo la trascrizione del trust

      Ringrazio per la risposta e preciso la questione. Il trustee non ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto ne del pignoramento, per cui ci si chiede se sia possibile l'espropriazioni di beni da lui amministrati per la realizzazione dello scopo del trust. Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        31/05/2022 16:13

        RE: RE: Opponibilità del trust al creditore ipotecario, con notifica atto di pign. imm. dopo la trascrizione del trust

        Poiché nella domanda si è parlato di trust autodichiarato, manteniamo ferma la nostra risposta. Invero, il trust autodichiarato ricorre quando il disponente (il settlor) e il fiduciario (il trustee) coincidono nella stessa persona. Attraverso tale istituto negoziale il disponente vincola infatti dei beni di sua proprietà in un trust in favore di beneficiari terzi, nominando però se stesso come trustee. Su tali beni viene in sostanza apposto un vincolo di destinazione, in forza del quale essi risultano separati dal restante patrimonio del disponente, il quale si obbliga, tuttavia, ad amministrarli e a gestirli secondo le disposizioni dell'atto istitutivo e della legge regolatrice del trust. La peculiarità di tale figura negoziale consiste quindi nell'assenza di un trasferimento di beni a un soggetto diverso dal disponente.
        È dunque evidente che, nel caso prospettato, se precedente proprietario e trustee coincidono, il pignoramento è valido.
    • Luigi Benigno

      Aversa (CE)
      01/06/2022 08:40

      RE: Opponibilità del trust al creditore ipotecario, con notifica atto di pign. imm. dopo la trascrizione del trust

      Vi ringrazio per la risposta ma ritengo di dissentire dalla conclusione. Il trustee di un trust autodichiarato, benché identificabile con il disponente, rappresenta interessi diversi ed il patrimonio vincolato non è aggredibile dai creditori del disponente. Sostengo che l'atto di pignoramento debba essere notificato al trustee nella qualità, il quale ha la legittimazione processuale ed è tenuto a tutelare i beni vincolati a favore dei beneficiari del trust.
      Essendo un autonomo portatore di interessi deve essere notiziato della procedura esecutiva mediante la notifica dell'atto di pignoramento; ciò deve porlo nella condizione di tutelare gli interessi dei beniciari come da programma del trust, in caso contrario il disponente non ha nemmeno la legittimazione processuale perché non più titolare dei beni.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        01/06/2022 17:07

        RE: RE: Opponibilità del trust al creditore ipotecario, con notifica atto di pign. imm. dopo la trascrizione del trust

        Comprendiamo l'obiezione formulata ma a nostro avviso essa non può condividersi.
        Come abbiamo detto, nel trust autodichiarato non si produce un trasferimento di proprietà ma solo una segregazione patrimoniale, che certamente può incidere sulla possibilità che i beni conferiti in trust possano essere pignorati per obbligazioni estranee agli scopi del trust (a meno che, come nel caso di specie, prima della trascrizione del trust non sia stata iscritta ipoteca), ma che non incide sulla individuazione del soggetto passivo dell'esecuzione, che è il trustee non in quanto tale ma in quanto proprietario dei beni. In questi termini si è condivisibilmente espressa la già citata Cass. sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017, nella quale si è ribadito che il pignoramento dei beni conferiti in trust deve essere trascritto nei confronti del trustee quale titolare dei beni e non quale legale rappresentante del trust. La sentenza, invero, così si esprime sul punto: "I beni conferiti nel trust debbono essere pignorati nei confronti del trustee, perfino a prescindere dall'espressa spendita di tale qualità, relegando ad una valutazione di mera opportunità - e quindi di mera facoltatività - un'apposita menzione dell'appartenenza di quelli ad una massa separata o segregata, quale in genere viene ricostruito il patrimonio che il trust compone".